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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24758/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2292/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

S.R.L. (già COMPANIE D’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Donizetti n.7; –ricorrente – Oggetto: intimazione di pagamento contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro - tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n.638/2/2019 depositata il 21 maggio 2019, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 202 5 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, venivarigettato l’appello proposto dalla società La Corte [OSCURATO:SOCIETA]., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n.943/13/2016 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genovadi rigetto del ricorso introduttivo proposto contro l’intimazione dipagamento relativa all’anno di imposta 2008.

2. L’intimazione di pagamento derivava dall’avviso di accertamento n.TL3032800217-13 e veniva emessa a seguito della pubblicazione dalla sentenza della CTR Liguria n.277/3/15 con la quale l ’iniziale ripresa impositiva era stata ridotta.

In particolare, tale decisione operavauna riduzione dei costi originariamente ritenuti indeducibili ai finiIVA, dell’IRES e dell’IRAP per il suddetto periodo di imposta .

3. Il giudice d’appello confermava la decisione del giudice di prime cure,ritenendo che le sanzioni ed interessi di cui la società sosteneva la non debenza , fossero accessoriamente connessi per legge al mancato pagamento dell’imposta, e calcolati sull’importo liquidato comedovuto. 4.Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione per tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svoltodifese.

Consideratoche: 1.Prima dell’esame di ogni altra questione il Collegio rileva che, con ordinanza n.30642/2022, è stato rigettato il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della CTR Liguria n.277/3/15 relativo all’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA relativo all’anno d’imposta 2008, ossia la decisione, ormai divenutadefinitiva, alla base dell’intimazionedi pagamento per cui è causa .

2. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 , primo comma, nn.3 e 4 , cod. proc. civ. - viene prospettata la nullità della sentenzaper apoditticità , violazione e falsa applicazione degli artt.19 del d.P.R. n.633 del 1972 nella parte in cui conferma la decisione di primo grado circa la debenza delle sanzioni e degli interessi, affermando che la deducibilità parziale dei costi riconosciuta dalle sentenzenn.277/2015 e 2139/2015 non avrebbe effetti ai fini IVA. 3.Il motivo non può trovare ingresso. 3.1.Si reitera che (cfr. Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232) l a motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fa r conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.

Si ramment a inoltre (v.Cass.

Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053) che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Lamotivazione sopra sintetizzata nel caso in esame non è apparente e soddisfa il minimo costituzionale, né è illogico il ragionamento del giudice d’appello secondo il quale le sanzioni ed interessi di cui la societàsostiene la non debenza sono dovuti in quanto accessoriamente connessi per legge al mancato pagamento dell’imposta, sull’importo liquidatocome dovuto. 3.2.Inoltre, non sussiste la prospettata violazione di legge e i l Collegio condividel’interpretazione d ella Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n.32995 del 10/11/2021 e giurisprudenza ivi citata) secondo cui, in tema d'IVA, è necessario un collegamento diretto e immediato tra l'acquisizionedi un bene o di un servizio e l'operazione tassata a valle , sicché, qualora una parte dei servizi per i quali sono state sostenute spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso direttoed immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente si interrompe per la parte co rrispondente, con la conseguenteesclusione del diritto di detrazione relativo.

4. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 , primo comma, nn.4 e 5 , cod. proc. civ. - viene dedotta la nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti, circa la pretesa inesistenza giuridica della cartella di pagamento quale conseguenza della nullità dell’atto prodromico ad essa sotteso, oltre all’eccezi one di ne bis in idem sollevatacon l’atto d’appello. 5.Il motivo è inammissibile.

5.1. Il principio di specificità e autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità,dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (v. tra le tante, v.

Cass., Sez. 5 - , o rdinanza n. 24340 del 04/10/2018 e giurisprudenza ivi citata ) - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione .

N e deriva che il ricorrenteha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla pienavalutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al finedi consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gliatti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare sequanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degliatti o d ocumenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione,in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza ècensurata per non averne tenuto conto.

Nel caso di specie non sono in alcun modo riprodotti i pertinenti passaggi del ricorso introduttivo né dell’atto di appello in cui le due questionisarebbero state, rispettivamente, introdotte nel processo e quindiriproposte in sede di soccombenza integra le; solo la concorrenza di tali elementi permetterebbe alla Corte di apprezzare la decisività dellacensura.

5.2. Inoltre, sotto il profilo del vizio motivazionale prospettato, la doglianza incappa anche nella preclusione della doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizionedei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5dell’art. 360 citato, ossi a per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente nonha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appellosono state tra loro diverse . 6.Con il terzo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 , primo comma , nn.3 e 4 , cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo al calcolo degli interessi e delle sanzioni. 7.Il motivo è innanzitutto inammissibile con riferimento alla tecnica di formulazione, per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto l’intimazionedi pagamento non è neppure riprodotta in ricorso al fine dipermettere di verificare i criteri di determinazione degli accessori.

8. Inoltre, la doglianza è anche infondata perché , a seguito dell’ordinanza di remissione della questione con ordinanza n.31960/2021, le Sezioni Unite di questa Corte con la s entenza n. 22281 del 14/07/2022 hanno espresso un condivisibile insegnamento allorché l’Amministrazione finanziaria richieda il pagamento – in quel caso con cartella di pagamento, ma non cambia la logica decisoria con riferimento all’intimazione di pagamento oggetto del presente processo - segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantumdel debito di imposta e gli interessi relativi al tributo.

9. Al punto13.4. della decisione da ultimo citata si afferma: « Passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantumreclamato a titolo di interessi - atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio-, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà.

Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze- alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento -diretto e specifico-, all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico.

Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi».

10. È allora congruamente motivata la richiesta di pagamento , con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati,attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.Se, invece, la cartella o comunque la richiesta di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.Il caso di specie è certamente riconducibile alla prima ipotesi dal momento che l’intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con cui è fatta valere la pretesa, ma è un sollecito che si basa su ll’avviso di accertamento n.TL3032800217 - 13 ed è stata emessa a seguito della pubblicazionedalla sentenza della CTR Liguria n.277/3/15 con la quale la ripresa impositiva è stata ridotta , sentenza divenuta nelle more definitiva per effetto dell’ordinanza della Corte n.30642/2022, di rigetto del ricors o per Cassazione proposto contro la sentenza della CTR.

11. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e, in assenza di costituzione di parte intimata, nessuna determinazione dev’essere adottatacon riferimento alle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2292/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L. (già COMPANIE D’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Donizetti n.7; –ricorrente – Oggetto: intimazione di pagamento contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro - tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n.638/2/2019 depositata il 21 maggio 2019, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 202 5 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, venivarigettato l’appello proposto dalla società La Corte [OSCURATO:SOCIETA]., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n.943/13/2016 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genovadi rigetto del ricorso introduttivo proposto contro l’intimazione dipagamento relativa all’anno di imposta 2008. 2. L’intimazione di pagamento derivava dall’avviso di accertamento n.TL3032800217-13 e veniva emessa a seguito della pubblicazione dalla sentenza della CTR Liguria n.277/3/15 con la quale l ’iniziale ripresa impositiva era stata ridotta. In particolare, tale decisione operavauna riduzione dei costi originariamente ritenuti indeducibili ai finiIVA, dell’IRES e dell’IRAP per il suddetto periodo di imposta . 3. Il giudice d’appello confermava la decisione del giudice di prime cure,ritenendo che le sanzioni ed interessi di cui la società sosteneva la non debenza , fossero accessoriamente connessi per legge al mancato pagamento dell’imposta, e calcolati sull’importo liquidato comedovuto. 4.Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione per tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svoltodifese. Consideratoche: 1.Prima dell’esame di ogni altra questione il Collegio rileva che, con ordinanza n.30642/2022, è stato rigettato il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della CTR Liguria n.277/3/15 relativo all’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA relativo all’anno d’imposta 2008, ossia la decisione, ormai divenutadefinitiva, alla base dell’intimazionedi pagamento per cui è causa . 2. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 , primo comma, nn.3 e 4 , cod. proc. civ. - viene prospettata la nullità della sentenzaper apoditticità , violazione e falsa applicazione degli artt.19 del d.P.R. n.633 del 1972 nella parte in cui conferma la decisione di primo grado circa la debenza delle sanzioni e degli interessi, affermando che la deducibilità parziale dei costi riconosciuta dalle sentenzenn.277/2015 e 2139/2015 non avrebbe effetti ai fini IVA. 3.Il motivo non può trovare ingresso. 3.1.Si reitera che (cfr. Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232) l a motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fa r conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture. Si ramment a inoltre (v.Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Lamotivazione sopra sintetizzata nel caso in esame non è apparente e soddisfa il minimo costituzionale, né è illogico il ragionamento del giudice d’appello secondo il quale le sanzioni ed interessi di cui la societàsostiene la non debenza sono dovuti in quanto accessoriamente connessi per legge al mancato pagamento dell’imposta, sull’importo liquidatocome dovuto. 3.2.Inoltre, non sussiste la prospettata violazione di legge e i l Collegio condividel’interpretazione d ella Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n.32995 del 10/11/2021 e giurisprudenza ivi citata) secondo cui, in tema d'IVA, è necessario un collegamento diretto e immediato tra l'acquisizionedi un bene o di un servizio e l'operazione tassata a valle , sicché, qualora una parte dei servizi per i quali sono state sostenute spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso direttoed immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente si interrompe per la parte co rrispondente, con la conseguenteesclusione del diritto di detrazione relativo. 4. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 , primo comma, nn.4 e 5 , cod. proc. civ. - viene dedotta la nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti, circa la pretesa inesistenza giuridica della cartella di pagamento quale conseguenza della nullità dell’atto prodromico ad essa sotteso, oltre all’eccezi one di ne bis in idem sollevatacon l’atto d’appello. 5.Il motivo è inammissibile. 5.1. Il principio di specificità e autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità,dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (v. tra le tante, v. Cass., Sez. 5 - , o rdinanza n. 24340 del 04/10/2018 e giurisprudenza ivi citata ) - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione . N e deriva che il ricorrenteha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla pienavalutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al finedi consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gliatti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare sequanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degliatti o d ocumenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione,in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza ècensurata per non averne tenuto conto. Nel caso di specie non sono in alcun modo riprodotti i pertinenti passaggi del ricorso introduttivo né dell’atto di appello in cui le due questionisarebbero state, rispettivamente, introdotte nel processo e quindiriproposte in sede di soccombenza integra le; solo la concorrenza di tali elementi permetterebbe alla Corte di apprezzare la decisività dellacensura. 5.2. Inoltre, sotto il profilo del vizio motivazionale prospettato, la doglianza incappa anche nella preclusione della doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizionedei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5dell’art. 360 citato, ossi a per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente nonha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appellosono state tra loro diverse . 6.Con il terzo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 , primo comma , nn.3 e 4 , cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo al calcolo degli interessi e delle sanzioni. 7.Il motivo è innanzitutto inammissibile con riferimento alla tecnica di formulazione, per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto l’intimazionedi pagamento non è neppure riprodotta in ricorso al fine dipermettere di verificare i criteri di determinazione degli accessori. 8. Inoltre, la doglianza è anche infondata perché , a seguito dell’ordinanza di remissione della questione con ordinanza n.31960/2021, le Sezioni Unite di questa Corte con la s entenza n. 22281 del 14/07/2022 hanno espresso un condivisibile insegnamento allorché l’Amministrazione finanziaria richieda il pagamento – in quel caso con cartella di pagamento, ma non cambia la logica decisoria con riferimento all’intimazione di pagamento oggetto del presente processo - segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantumdel debito di imposta e gli interessi relativi al tributo. 9. Al punto13.4. della decisione da ultimo citata si afferma: « Passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantumreclamato a titolo di interessi - atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio-, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze- alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento -diretto e specifico-, all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi». 10. È allora congruamente motivata la richiesta di pagamento , con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati,attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.Se, invece, la cartella o comunque la richiesta di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.Il caso di specie è certamente riconducibile alla prima ipotesi dal momento che l’intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con cui è fatta valere la pretesa, ma è un sollecito che si basa su ll’avviso di accertamento n.TL3032800217 - 13 ed è stata emessa a seguito della pubblicazionedalla sentenza della CTR Liguria n.277/3/15 con la quale la ripresa impositiva è stata ridotta , sentenza divenuta nelle more definitiva per effetto dell’ordinanza della Corte n.30642/2022, di rigetto del ricors o per Cassazione proposto contro la sentenza della CTR. 11. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e, in assenza di costituzione di parte intimata, nessuna determinazione dev’essere adottatacon riferimento alle spese di lite. P.Q.M LaCorte: rigetta il ricors
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