CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ulto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c)(e ha concluso chiedendo eLtii/eAzt; i'l4huA4kiZt 4-4~P, udito il difeidore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 31.01.2022 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29.11.2019 dal Tribunale di Como in composizione monocratica •nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole per i reati ascrittigli di molestie e disturbo alle persone (capo A) e violenza privata (capo B) di cui, rispettivamente, agli artt. 660 e 610 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) per intervenuta prescrizione; ha confermato nei resto la decisione del primo giudice, considerando congrua la pena di mesi dieci di reclusione inflitta per il capo B). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere, mediante violenza o minaccia, impedito a [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi e uscir cortile del condominio con la propria autovettura, costringendola a rimanervi all'interno e dopo averla aggredita verbalmente e strattonata. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito in relazione agli artt.610 cod. pen. e 125, cornma 3, cod. proc. pen. riguardo all'esclusione della recidiva, per avere, la Corte territoriale, ritenuto di dover affermare la responsabilità sulla base di una conforme integrazione del fatto di reato confermato dalla dichiarazione della p.o., [OSCURATO:PERSONA], considerando non rilevanti e prive di pregio le spiegazioni del ricorrente. Si contesta l'assenza, nel caso di specie, di una condotta impeditiva (da ritenersi al più solo ingiuriosa) della libertà di autodeterminazione della persona offesa a opera del Palrnieri, anche in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. V, n. 10132/2018, Rv. 272796) secondo cui non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima a un "patr, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. peri. e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai diniego delle attenuanti generiche in ragione delle plurime condanne riportate dall'imputato, contesto in cui, a maggior ragione, la Corte doveva valutare la concessione di tali attenuanti, finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto e a considerare la globalità degli elementi soggettivi e oggettivi. Posto che il secondo comma dell'alt. 133 cod, pen., ai n. 3) e 4) invita il giudicante a prendere in considerazione le eventuali potenzialità criminose in relazione al comportamento successivo dell'agente e quelle connesse alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dei reo e che, ai fini della determinazione della pena occorre tener conto anche dell'elemento "ambientale", inteso come condizione di degrado economico, culturale e morale degli imputati, la modesta cultura, la sotto-occupazione e l'assenza di una volontà a delinquere per ragioni diverse da quelle di assicurarsi un reddito di sussistenza, si contesta che le affermazioni rese in sentenza per negare la concessione delle attenuanti generiche appaiono giuridicamente illogiche e prive di pregio. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla iegge 18 dicembre 2020, n,176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; i difensori dell'imputato hanno fatto pervenire entrambi richiesta di rinvio per concomitanti impegni professionali [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile. Preliminarmente, va precisato che entrambe le richieste di rinvio, avanzate dai difensori dell'imputato, avv.ti Moschioni e Sperlongano, sono state rigettate in quanto avanzate con riferimento ad udienza per la quale non era stata richiesta la trattazione orale. Ed invero, come ha avuto già modo dì affermare questa Corte in tema ,di disciplina emeroenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove giudizio di cessazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richlesta dì trattazione orale, non trova applicazione la previsione 420-ter cod, proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (cfr. tra oueile massimate, Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415 - 1.1.11 primo motivo, che contesta ia sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di violenza privata, ì più qualificaoiie quale ingiuria, è manifestamente infondato e reiterativo di anabghe censure dedotte in appello, alle quali il giudice territoriale aveva già dato congrue risposte. Secondo quanto chiarito da questa Corte, i'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare. tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria [attuaimente illecito con sanzioni civili pecuniarie], percosse, ma non quello di violenza privata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405; conf., ex piurimis, Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, NThan, Rv. 280507). Pertanto, integra la violenza qualunque comportamento volto a realizzare la perdita o, comunque, la significativa compressione delta iibertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio -di &fensività, i comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, sì rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui (Sez. 5, Sentenza n. 40485 dei 01/07/2019, P., Rv. 277748 - 01; fattispecie in cui la Certe ha escluso ia sussistenza dei --earo nella condotta dell'imputato che, avendo avvicinato li ficnic, ch si trovava su uno scooter, per esprimergli rirnostranze aveva posizior,a03 !a prodria bicicletta ;n modo da impedire allo sesso a.J.líortanarsi., in corisderazionf.-.: della 'l'adie arnovibilità del mezzo e per la possibiiità della vittima di allontanarsi in una diversa direzione). Posto che il oeiitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in .cui si realizza 12 limitazione coaedva della libertà di determinazione ed azione della ,vittima, essendo irrilevan.r.e che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e i'etTeso possa s.uu_esseamente eiirninarli (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 13/01/2021, Zaffaroni, Rv. 280130 - 01; conf. Sez. 5, n. 10834 del 1988. Rv. 179650) e che è sufficiente a configurare il delitto un ,qualsiasi comportamento o atteggiernento, sia verso ii soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire ;_in danno finaiizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo ssia indotto a fare, tollerare od omettere ,qualcosa (Sez. 5 : Sentenza rL 29261 del 24/02/2017, P.C., Rv. 270869 - 01), per 'violenza privata" è da flt ,-..-.re-!ersi non solo una coercizione fisica che impedisca ;;Peri movimeni:i dea persona offesa, ma anche qualunque azione rh;naccosa o valida a porre il soggetto passivo nell'alternativa di non muoversi o muove (sroi 'pericolo di menomare l'integrità altrui, anche dello stesso agente che, cdesaiiievoirnerite crea l'ostacolo (v. Sez. 5, n. 9451 del 27/09/1974, Rv. 128725 - 01, fattispecie in cui l'autore del reato si pose a sedere sui cofano della macchina costringendo così il guidatore a fermarsi). Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi dei reato di violenza privata testè indicati e, segnatamente, dell'evento, rappresentato proprio da -un pati, ossia dalla costrizione esercitata nei confronti della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], da parte delrimputato, il quale `-si parava davanti ai veicolo impedendo alla donna di muoversi" e inoltre, quando la p.o. cercava aiuto, chiamando al telefono [OSCURATO:PERSONA] per rappresentargii la situazione, e minacciava l'intervento della Polizia, "colpiva più volte i: velaci cleirauto con dei pugni". Solo in seguito la [OSCURATO:PERSONA] riusciva ad anontanarsi. Pertanto, la sussisterria e la corretta individuazione dell'evento rendono irrilevante la durata cieli -avvenuta costrizi+:3ne„ comunque protrattasi, secondo la ricostruzione svolta dal giudice di merito sulla base deiia testimonianza della persona offesa, riscontrala dalle dichiarazioni o: [OSCURATO:PERSONA] e della vicina [OSCURATO:PERSONA], "per un tempo apprezzabile'. Quanto alla flteni..tta fecidiva, i-3 Cui censura reiterativa e generica è espressa solo in rubrica, l'eccezione è c,:xnurue., pìoorte:a a scalfire il rilievo del giudice di appeiio che ha sottolineato come it t-e.a:o per cui è processo è espressione di una sempre più crescente pericolosità de.Wimputato, gravato da plurimi precedenti. 1.2.11 secondo motivo che lamenta il diniebo cle.ile attenuanti generiche è, del pari, inammissibile. Alla luce della Dent.tiae motivazione iielia sentenza impugnata, che ha posto in evidenza i precedenti penali ci cui risulta gravato l'imputato, nonché la gravità delle condotte di reato poste in essere dtlilo stesso allorquando era ristretto agli arresti domiciliari, che hanno comportato effettivo turbamento nella persona offesa, è sc-ikì il caso di ricordare che, nel- motivare il diniego dell'applicazione Geile attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi 1.-vdcirevoll o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (5e7.. 3,. :1 28535 del 19/0'31-20-14. Loie, Rv. 259899). 2. Dalle ragioni sirt cui esposte derix.,;,,i ia ceclaretetia di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ber iegg,2, ex aí t, cod. y-uc. peti., la condanna del ricorrente al pagamento deHt..,, spese di priy_edimento„ nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da orofiii di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, ai versamento, in favore delia cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e conciann il ri