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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 29806/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20589/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, d a ll’Avvocato F ilippo [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Fossò (VE), allaVia Sardegna n. 14/1 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VI), alla via Perlena n. 78, in persona del responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Vicenza, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 115, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. - c ontroricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 048 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAdepositata in data 30/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2171 /202 2 , il Tribunale di Vicenza respinse l’opposizione promossa, exart. 645 cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2791/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Cred.

Coop., per la somma di €144.910,17, in forza della fideiussione omnibus del 26 febbraio 2016 e della fideiussione specifica del 10 giugno 2019, rilasciate dall’opponentea garanzia dell’adempimento degli obblighi da lui assunti , nei confronti della banca,da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui egli era socio al 50% e che era stata dichiarata fallita il 29febbraio 2020.

2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza da l S ordato fu respinto dall’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 30 maggio 2024, n. 1048, pronunciata nel contraddittorio con BCC Veneta – [OSCURATO:PERSONA] –Soc.

Coop., già BCC di Verona e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.

In estrema sintesi,quella corte ritenne che: i ) « La fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità -per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l’onere di fornire adeguata dimostrazione»; ii ) « La dichiarazione con cui il fideiussore, nell’intesa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha riconosciuto il credito avversario impegnandosi a soddisfarlo, è idonea ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi a due motiv i .

Ha resistito, con controricors o , BCC Veneta – [OSCURATO:PERSONA] – Soc.

Coop., già BCC di Verona e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., eccependo, pregiudizialmente la tardività dell’impugnazione di controparte perché tardivamente proposta.

Il 4/10gennaio 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza dell’11/12febbraio 2025 , il Sordato ha chiesto la decisione del suoricorso.

La sola controricorrente ha depositato memori a ex art. 380 - bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 1957 e 1175 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. » .

Si ascrive alla corte territoriale di non avere « affatto considerato che se è verissimo che le clausole della fideiussione riproducevano esattamente le clausole nr. 2, 6 e 8 dello schema ABI, in particolare la nr. 6, dichiarate nulle perché anticoncorrenziali (v. pag. 6 da quartultimo rigo sentenza d'appello), non altrettanto vero e giuridicamente corretto è l'assunto che l'obbligo contrattualmente assunto di “pagare a semplice richiesta scritta” esoneri dal proporre domanda giudiziale entro sei mesi a pena di decadenza, in deroga all'art. 1957 c.c. […].

La sentenza di appello pertanto contiene, […], una palese violazione della ratio di cui all'art. 1175 c.c. in quanto esonera in questo modo il creditore dall'obbligo di correttezza e buona fede»; II) «In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 1957 e 1419 comma 1 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si sostiene che « La Corte veneziana, anche ammesso e non concesso che la clausola di “pagamento a prima richiesta o simili” esoneri dall'onere di proporre domanda giudiziale entro sei mesi a pena di decadenza, ha fatto comunque mal governo delle indicate disposizioni normative di cui all'art. 1957 in combinato disposto con l'art. 1419,comma 1, c.c. ». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1.

Ancor prima di procedere allo scrutinio dei formulati motivi, va rilevato, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso risulta inammissibile, perché tardivamente proposto, rivelandosi fondata la corrispondente eccezione formulata dalla controricorrente.

1.1. Quest’ultima, infatti, ha dedotto e documentato che, diversamente da quanto affermato dal Sordato, la sentenza oggi impugnata è stata notificata, a mezzo pec, in data 7 giungo 2024, (cfr. le prodotte ricevute di accettazione e di avvenuta consegna), -ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione exart. 325 cod. proc. civ. - su istanza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore della parte ivi appellata), all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore e domiciliatario dell’appellante/ricorrente.

1.2. Ne deriva, quindi, la evidente tardività della notificazione del ricorso del Sordato, avvenuta solo il 25 settembre 2024 (cfr. la relativa relata), ben oltre la scadenza del termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., coincidente –tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini dall’1 al 31 agosto 2024 – con la data del 6 settembre 2024 (venerdì)».

3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che , nell’istanza di cui al novellato art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. dell’11/12 febbraio 2025, la difesa del ricorrente ha dedotto e documentato che,allorquando la sentenza n. 1084/2024 della Corte di appello di Venezia, oggi impugnata, era stata notificata, a mezzo pec, al difensore del Sordato costituito in sede di gravame, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, in data 7 giugno 2024, quel legalerisultava essere già stato sospeso dall’Albo dell’Ordine degli A vvocati di Padova, anche se solo in via amministrativa, fin dal 16 ottobre 2023 ed a tempo indeterminato ( cfr . l’allegata copia della comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Padova del 13 gennaio 2025), con provvedimento ancora efficace alla data del 7 giugno 2024, come verificato da questa Corte mediante accesso all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova. [OSCURATO:PERSONA], dunque,al momento in cui il legale di controparte notificò la sentenza oggi impugnata al suddetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] , era sostanzialmente sprovvisto di difensore, sicché il legale medesimo , usando la particolare e qualificata diligenza del difensore, avrebbe dovuto verificare la posizione soggettiva dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente , per far decorrere il termine breve per impugnare la suindicata sentenza n. 10148/2024 della corte lagunare ex art. 325 c od . p roc . c iv ., avrebbe dovuto notificarl a all’odiernoricorrente personalmente.

Orbene, da quanto appena riportato emerge che la menzionata sentenza è stata pubblicata il 30 maggio 2024,allorquando, dunque, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] già risultava essere stato sospeso, in via amministrativa, dall’Albo degli [OSCURATO:PERSONA].

Egli, dunque, durante il periodo di sospensione predetto doveva astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, rientranti nell’attività professionale forense.Pertanto, l’avvenuta notificazione di quella decisione al medesimo legale, avvenuta il 7 giugno 2024 su istanza del difensore della odierna controricorrente, siccome eseguita a chi aveva perduto –sia pur solo temporaneamente – lo status di avvocato e,quindi, la capacità di rappresentare adeguatamente la parte ( cfr .

Cass. n. 21359 del 2020.

In senso sostanzialmente conforme, benché riferita alla notificazione di un atto di impugnazione nei confronti di un difensore nella stessa condizione, vedasi Cass. nn. 13221 e 19659 del 2024), è da ritenersi nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.

In tale ipotesi, allora, la notifica della sentenza alla parte personalmente costituival'unico mezzo per far decorrere il termine breve dell'art. 325 cod. proc. civ., poiché la parte difesa dall'avvocato sospeso, radiato o deceduto sarebbe stataposta in condizione di informarsi del perché aveva ricevuto la notifica e del perché non erastata eseguita al difensore ed era, quindi , nella possibilità di rivolgersi ad altro professionista per proporre una tempestiva impugnazione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne consegue che, nella specie, non risultando documentata una notificazione della sentenza impugnata (successiva a quella eseguita nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2024) avvenuta al Sordato personalmente, l’odierno ricorso per cassazionedi quest’ultimo avverso la medesima sentenza, notificato il 25 settembre 2024 (cfr. la relativa relata)deve considerarsi tempestivo, essendo stato proposto entro il termine semestrale (cd. lungo) di cui all'art. 32 7 , comma 1, cod.proc. c iv . ( cfr .

Cass. n. 11298 del 2018 ).

4. La descritta proposta di definizione anticipata exart. 380-biscod. proc. civ., allora, non può essere qui confermata.

Ciò malgrado, il ricorso del Sordato si rivela comunque inammissibile, stante l’evidente violazione dell’art. 366,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

Invero, la sua struttura è priva di un ’adeguata descrizione, seppure sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure ed il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di Vicenza n. 2171/2022, nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest’ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze).

Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021, Cass. n. 22080 del 2023).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazionie, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7743 del 2021 e Cass. n. 22080 del 2023).

Orbene, la sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessari contenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, né espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative della sentenza impugnata.

L'esposizione del fatto è, pertanto, del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr.

Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3).

5. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a suocarico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente.

Poiché il giudizio è definito sulla base di argomentazioni affatto differenti da quella rinvenibile nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ritiene il Collegio che sia possibile non disporre la condanna ulteriore della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023e Cass. n. 26386 del 2024), mentre deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr .

Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento,da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento, in favore della costituit a si controricorrent e, delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del Sordato , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20589/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, d a ll’Avvocato F ilippo [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Fossò (VE), allaVia Sardegna n. 14/1 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VI), alla via Perlena n. 78, in persona del responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Vicenza, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 115, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. - c ontroricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 048 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAdepositata in data 30/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2171 /202 2 , il Tribunale di Vicenza respinse l’opposizione promossa, exart. 645 cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2791/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Cred. Coop., per la somma di €144.910,17, in forza della fideiussione omnibus del 26 febbraio 2016 e della fideiussione specifica del 10 giugno 2019, rilasciate dall’opponentea garanzia dell’adempimento degli obblighi da lui assunti , nei confronti della banca,da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui egli era socio al 50% e che era stata dichiarata fallita il 29febbraio 2020. 2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza da l S ordato fu respinto dall’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 30 maggio 2024, n. 1048, pronunciata nel contraddittorio con BCC Veneta – [OSCURATO:PERSONA] –Soc. Coop., già BCC di Verona e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. In estrema sintesi,quella corte ritenne che: i ) « La fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità -per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l’onere di fornire adeguata dimostrazione»; ii ) « La dichiarazione con cui il fideiussore, nell’intesa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha riconosciuto il credito avversario impegnandosi a soddisfarlo, è idonea ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi a due motiv i . Ha resistito, con controricors o , BCC Veneta – [OSCURATO:PERSONA] – Soc. Coop., già BCC di Verona e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., eccependo, pregiudizialmente la tardività dell’impugnazione di controparte perché tardivamente proposta. Il 4/10gennaio 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza dell’11/12febbraio 2025 , il Sordato ha chiesto la decisione del suoricorso. La sola controricorrente ha depositato memori a ex art. 380 - bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 1957 e 1175 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. » . Si ascrive alla corte territoriale di non avere « affatto considerato che se è verissimo che le clausole della fideiussione riproducevano esattamente le clausole nr. 2, 6 e 8 dello schema ABI, in particolare la nr. 6, dichiarate nulle perché anticoncorrenziali (v. pag. 6 da quartultimo rigo sentenza d'appello), non altrettanto vero e giuridicamente corretto è l'assunto che l'obbligo contrattualmente assunto di “pagare a semplice richiesta scritta” esoneri dal proporre domanda giudiziale entro sei mesi a pena di decadenza, in deroga all'art. 1957 c.c. […]. La sentenza di appello pertanto contiene, […], una palese violazione della ratio di cui all'art. 1175 c.c. in quanto esonera in questo modo il creditore dall'obbligo di correttezza e buona fede»; II) «In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 1957 e 1419 comma 1 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si sostiene che « La Corte veneziana, anche ammesso e non concesso che la clausola di “pagamento a prima richiesta o simili” esoneri dall'onere di proporre domanda giudiziale entro sei mesi a pena di decadenza, ha fatto comunque mal governo delle indicate disposizioni normative di cui all'art. 1957 in combinato disposto con l'art. 1419,comma 1, c.c. ». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei formulati motivi, va rilevato, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso risulta inammissibile, perché tardivamente proposto, rivelandosi fondata la corrispondente eccezione formulata dalla controricorrente. 1.1. Quest’ultima, infatti, ha dedotto e documentato che, diversamente da quanto affermato dal Sordato, la sentenza oggi impugnata è stata notificata, a mezzo pec, in data 7 giungo 2024, (cfr. le prodotte ricevute di accettazione e di avvenuta consegna), -ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione exart. 325 cod. proc. civ. - su istanza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore della parte ivi appellata), all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore e domiciliatario dell’appellante/ricorrente. 1.2. Ne deriva, quindi, la evidente tardività della notificazione del ricorso del Sordato, avvenuta solo il 25 settembre 2024 (cfr. la relativa relata), ben oltre la scadenza del termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., coincidente –tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini dall’1 al 31 agosto 2024 – con la data del 6 settembre 2024 (venerdì)». 3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che , nell’istanza di cui al novellato art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. dell’11/12 febbraio 2025, la difesa del ricorrente ha dedotto e documentato che,allorquando la sentenza n. 1084/2024 della Corte di appello di Venezia, oggi impugnata, era stata notificata, a mezzo pec, al difensore del Sordato costituito in sede di gravame, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, in data 7 giugno 2024, quel legalerisultava essere già stato sospeso dall’Albo dell’Ordine degli A vvocati di Padova, anche se solo in via amministrativa, fin dal 16 ottobre 2023 ed a tempo indeterminato ( cfr . l’allegata copia della comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Padova del 13 gennaio 2025), con provvedimento ancora efficace alla data del 7 giugno 2024, come verificato da questa Corte mediante accesso all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova. [OSCURATO:PERSONA], dunque,al momento in cui il legale di controparte notificò la sentenza oggi impugnata al suddetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] , era sostanzialmente sprovvisto di difensore, sicché il legale medesimo , usando la particolare e qualificata diligenza del difensore, avrebbe dovuto verificare la posizione soggettiva dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente , per far decorrere il termine breve per impugnare la suindicata sentenza n. 10148/2024 della corte lagunare ex art. 325 c od . p roc . c iv ., avrebbe dovuto notificarl a all’odiernoricorrente personalmente. Orbene, da quanto appena riportato emerge che la menzionata sentenza è stata pubblicata il 30 maggio 2024,allorquando, dunque, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] già risultava essere stato sospeso, in via amministrativa, dall’Albo degli [OSCURATO:PERSONA]. Egli, dunque, durante il periodo di sospensione predetto doveva astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, rientranti nell’attività professionale forense.Pertanto, l’avvenuta notificazione di quella decisione al medesimo legale, avvenuta il 7 giugno 2024 su istanza del difensore della odierna controricorrente, siccome eseguita a chi aveva perduto –sia pur solo temporaneamente – lo status di avvocato e,quindi, la capacità di rappresentare adeguatamente la parte ( cfr . Cass. n. 21359 del 2020. In senso sostanzialmente conforme, benché riferita alla notificazione di un atto di impugnazione nei confronti di un difensore nella stessa condizione, vedasi Cass. nn. 13221 e 19659 del 2024), è da ritenersi nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione. In tale ipotesi, allora, la notifica della sentenza alla parte personalmente costituival'unico mezzo per far decorrere il termine breve dell'art. 325 cod. proc. civ., poiché la parte difesa dall'avvocato sospeso, radiato o deceduto sarebbe stataposta in condizione di informarsi del perché aveva ricevuto la notifica e del perché non erastata eseguita al difensore ed era, quindi , nella possibilità di rivolgersi ad altro professionista per proporre una tempestiva impugnazione. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne consegue che, nella specie, non risultando documentata una notificazione della sentenza impugnata (successiva a quella eseguita nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2024) avvenuta al Sordato personalmente, l’odierno ricorso per cassazionedi quest’ultimo avverso la medesima sentenza, notificato il 25 settembre 2024 (cfr. la relativa relata)deve considerarsi tempestivo, essendo stato proposto entro il termine semestrale (cd. lungo) di cui all'art. 32 7 , comma 1, cod.proc. c iv . ( cfr . Cass. n. 11298 del 2018 ). 4. La descritta proposta di definizione anticipata exart. 380-biscod. proc. civ., allora, non può essere qui confermata. Ciò malgrado, il ricorso del Sordato si rivela comunque inammissibile, stante l’evidente violazione dell’art. 366,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare. Invero, la sua struttura è priva di un ’adeguata descrizione, seppure sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure ed il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di Vicenza n. 2171/2022, nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest’ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze). Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021, Cass. n. 22080 del 2023). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazionie, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7743 del 2021 e Cass. n. 22080 del 2023). Orbene, la sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessari contenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, né espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative della sentenza impugnata. L'esposizione del fatto è, pertanto, del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3). 5. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a suocarico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente. Poiché il giudizio è definito sulla base di argomentazioni affatto differenti da quella rinvenibile nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ritiene il Collegio che sia possibile non disporre la condanna ulteriore della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023e Cass. n. 26386 del 2024), mentre deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento,da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento, in favore della costituit a si controricorrent e, delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del Sordato , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst
Decreto Cassazione n. 29806/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris