CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 23858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18609/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 706/20 21 depositata il04/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la demolizione del fabbricato di loro proprietà per violazione delle distanze e l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio attraverso il loro fondo su una strada larga metri lineari 2,80. Espose che i convenuti avevano ampliato il fabbricato nel lato sud est con contestuale sopraelevazione in violazione delle distanze legali rispetto alla linea di confine con il fondo ed il fabbricato dell’attrice. I convenuti si costituirono per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiesero accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale. Il Tribunale di Trapani accolse la domanda principale ed ordinò la demolizione della parte del fabbricato interessato dai lavori di ampliamento nell’angolo sud est del piano terra e della sopraelevazione; accertò l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio su una strada larga mt 2,80 La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitò l’ordine di demolizione alla parte dell’ampliamento al primo pianoche non rispettava le distanze legali. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede ritenne che difettasse la prova dell’acquisto per usucapione del diritto dei convenuti di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale; infatti, dalla ctu svolta in un giudizio dichiarato estinto tra le medesime parti ed avente ad oggetto lo stesso la violazione delle distanze, non era stata data la prova dell’epoca della costruzione. La Corte accertò la violazione delle distanze tra le costruzioni e dal confine, secondo le disposizioni previste dal regolamento edilizio, integrativo della normativa codicistica. Infine, dalla CTU svolta nel giudizio estinto era emerso che il transito sul fondo dei convenuti per una strada larga metri 2, 80 avveniva da oltre trentaquattro anni. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Liborio, [OSCURATO:PERSONA] , Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, così rubricato “ art.360 c.p.c. sotto il profilo dell’error in procedendo”, si contesta la decisione della Corte d’appello per aver ordinato la demolizione della porzione di fabbricato sul presupposto che i lavori di ampliamento nell’angolo sud est del piano terra fossero avvenuti dopo il 1986, nonostante che il CTU avesse indicato gli anni 1970-1978 quale epoca di realizzazione dell’ampliamento del piano terra . La ricorrente riporta ampi stralci della consulenza, da cui risulterebbe che i lavori erano terminati dopo il 1986. Il motivo è inammissibile perché denuncia un presunto errore revocatorio e non un errore di diritto. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3867 ; Cassazione civile sez. I, 17/05/2012, n.7772; Cassazione civile sez. III, 25/01/2002, n.885). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 163 c.p.c. : si contesta l’errore della Corte d’appello nell’aver ritenuto l’identità di petitum tra il giudizio iniziato nel 2001 e dichiarato estinto ed il successivo giudizio in quanto nel giudizio estinto sarebbe stata lamentata la violazione delle distanze con riferimento ad altra costruzione realizzata in data successiva mentre il CTU avrebbe rilevato la violazione delle distanze con riferimento alla vecchia costruzione. Tale rilievo avrebbe avuto conseguenze sull’interruzione della prescrizione. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha disatteso il motivo d’appello sulla base di una duplice ratio decidendi : che nel giudizio del 2001 la violazione delle distanze fosse stata dedotta anche con riferimento all’edificio precedente e che era stata denunciata la violazione delle distanze dal confine. La ricorrente ha omesso di impugnare la seconda ratio decidendi (violazione della distanza legale dal confine) che, da sola, è idonea a sostenere la decisione. Trova applicazione il principio secondo cui, o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(tra le varie, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017 Rv. 643802). . Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 c.c. e 873 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la tutela reale sarebbe configurabile solo nell’ipotesi di edifici che si fronteggiano e non per le ipotesi di norme regolamentari non integrative del codice civile. Il motivo è infondato sotto plurimi profili. In primo luogo, perché è stata dedott a anche la violazione delle distanze dal confine, sicché è irrilevante stabilire se gli edifici si fronteggino. Inoltre- ed il rilievo è decisivo - la distanza dal confine è stabilita dai regolamenti locali che hanno funzione integrativa del codice civile. Come costantemente affermato da questa Corte, le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all'ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2014, n.3854; Cass.19350/2005) Con il quarto motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto le dimensioni della stradina su cui era stata costituita la servitù di passaggio sarebbe stata accertata facendo riferimento ad una CTU svolta in altro giudizio. Il motivo è infondato sotto diversi profili. Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.( Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). La censura attinge la valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla CTU svolta nel giudizio tra le stesse parti e dichiarato estinto. Orbene, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse, come avvenuto nel caso in esame (Cassazione civile sez. I, 07/05/2014, n.9843; Cass. 8603/2017; Cass. 13619/2007 e 16372/2005) Nel caso di specie, peraltro, la CTU era stata effettuatain relazione ad un giudizio tra le stesse parti ed avente lo stesso petitum ( Cassazione civile sez. III, 18/04/2001, n.5682), né il ricorrente spende alcuna parola per illustrare le contest azioni del le risultanze della CTU svolta nel giudizio estinto e recepita nel presente giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Cam