CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1967 avverso la sentenza resa il 4 novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Enna il 29 settembre 2017, decidendo sull'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna e di [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di usura aggravata dallo stato di bisogno della persona offesa di cui al capo C dell'imputazione per le condotte commesse nell'anno 2008, rideterminando la pena inflitta, l'importo della confisca e della provvisionale riconosciuta in favore di ciascuna delle parti civili. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 644 cod.pen. e vizio di motivazione nella forma del travisamento poiché la corte di appello ha condannato l'imputato in relazione ad una sola condotta di usura relativa all'anno 2008 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ma con motivazione illogica non ha considerato che tra l'imputato e la persona offesa sono intercorsi numerosi rapporti finanziari non usurari ma pienamente leciti. La corte di appello, invece, ha parcellizzato le condotte in relazione agli anni di riferimento trascurando di considerare che l'imputato ha prodotto in giudizio un assegno emesso in favore della persona offesa del valore di 10.000 C, che non è stato computato nel calcolo del capitale ricevuto in prestito, mentre la corretta ricostruzione dei flussi finanziari avrebbe escluso il carattere usurario del rapporto di prestito. Il collegio di secondo grado, inoltre, ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale in appello acquisendo un'attestazione del 2017 di un istituto bancario, da cui risulta l'avvenuto pagamento della cambiale con scadenza 15 maggio 2008, ma tale attestazione è inutilizzabile poiché sostituisce una prova dichiarativa, che avrebbe dovuto essere necessariamente acquisita con le forme dell'esame testimoniale. In sostanza la corte ha osservato che a fronte di un prestito di 19.500 C la persona offesa ha restituito l'importo di 30.000 C, di cui 10.500 di interessi, ma l'assegno prodotto dall'imputato, se computato nell'ammontare della somma oggetto del prestito, avrebbe escluso la natura usuraria del rapporto. Il collegio ha, tuttavia, affermato che l'assegno era stato incassato dalla persona offesa nel 2007 e quindi doveva essere escluso dal computo del 2008. Il ricorrente sottolinea che anche il perito ha implicitamente escluso che vi fosse un rapporto usurario, evidenziando che tutti i pagamenti erano avvenuti con modalità tracciabili e mai in contanti. 2.2 Violazione dell'articolo 644 cod.pen. e vizio di motivazione poiché non vi è prova che l'imputato abbia incassato a titolo di restituzione l'importo di 30.000 C, mentre la corte ha ritenuto di potere desumere tale prova dalla suindicata attestazione di avvenuto pagamento di una delle quattro cambiali, illegittimamente acquisita e priva di valore probatorio, trattandosi di prova dichiarativa introdotta in giudizio sotto forma di documento. La mera emissione dei titoli di credito non configura il reato di usura che può dirsi integrato solo quando si provi l'effettiva restituzione di una somma a titolo di interessi. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno, poiché la corte non ha reso sul punto adeguata motivazione 2.4 violazione degli articoli 521, 522 cod. proc.pen. e nullità della sentenza di secondo grado per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato in relazione ai fatti contestati come accaduti nel 2004. La corte di appello ha completamente omesso di valutare la specifica deduzione difensiva, limitandosi a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.3.Con nota del 29 gennaio 2022 la difesa ha depositato copia della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di usura commesso in danno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006 e 2007. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.1 La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e la sentenza di appello, a pagina nove, ha riportato testualmente quel passaggio dell'elaborato peritale relativo ai flussi finanziari registrati nell'anno 2008, su cui si fonda il giudizio di colpevolezza, precisando che la persona offesa ha documentato l'avvenuto pagamento di uno degli effetti cambiari con scadenza il 15 maggio 2008, circostanza che costituisce un elemento di riscontro della ricostruzione dei flussi effettuata dal perito e smentisce l'assunto difensivo. La corte ha sottolineato che anche il solo pagamento di questa cambiale a titolo di interessi maturati in un arco temporale inferiore e quattro mesi è espressione della natura usuraria del prestito concesso dall'imputato. Il ricorrente non si confronta con questa precipua motivazione e incorre pertanto nel vizio di genericità. 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il reato di usura non si consuma in seguito all'effettiva corresponsione degli interessi pattuiti, ma anche soltanto in ragione della illecita pattuizione, sicchè l'assunto che in realtà l'imputato non abbia poi ottenuto il pagamento di quanto pattuito non ha alcuna rilevanza, nè inficia il giudizio di colpevolezza. 1.3 La censura in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello. La stessa è manifestamente infondata e generica poiché al riguardo la corte risponde specificamente, sottolineando gli elementi in forza dei quali deve ritenersi provato lo stato di bisogno della persona offesa. E' indubbio, peraltro che quest'ultimo fosse un imprenditore, morto suicida verosimilmente a causa delle difficoltà finanziarie in cui versava l'impresa da lui gestita, e tale qualità certamente era nota all'imputato. 1.4 L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché a pag. 6 della sentenza la Corte di Appello, correttamente richiamando i principi stabiliti dalla pronunzia delle Sezioni unite Iannelli ha osservato che la causa estintiva del reato prevale financo sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza e nel caso in esame sulla eventuale nullità dedotta dalla difesa per violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc.pen., sul rilievo che la corte avrebbe pronunciato condanna per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione. La censura è peraltro inammissibile per carenza di interesse. 4.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado delle parti civili costituite nella veste di eredi della persona offesa, che si ritiene di liquidare in complessivi euro 4843,00 oltre accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4843,00 oltre accessori di legge e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge Roma 2 febbraio 2022 Il