Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23649/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28052/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: c.d.

“[OSCURATO:PERSONA] tax” –rimborso – anno 2014 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 38; - co ntroricorr ente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Friuli– [OSCURATO:PERSONA] n. 70/01/20 , depositata in data 13/07/2020 e notificata il primo settembre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso dell’addizionale IRES (c.d.

“[OSCURATO:PERSONA] tax”) versata il 16 giugno 2015 a titolo di saldo per l’anno 2014 in forza della sentenza Corte Cost. n. 10/2015; - la CTP accoglie va il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato ad unico motiv o di impugnazione; la società resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 c. 16, 17, 18 del d. l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Corte Cost. n. 10/2015 , nonché dall’art. 3 Cost.,per avere la CTR erroneamente ritenuto dovuto il rimborso del tributo, che risulta secondo il ricorrente legittimo solo a partire dal 10 febbraio 2015, data di deposito della ridetta sentenza di illegittimità costituzionale, restando quindi legittimo e dovuto il prelievo per cui è causa, in quanto riferito al precedente periodo d’imposta, vale a dire il 2014; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - il motivo risulta in primo luogo ammissibile, non ponendosi la sentenza impugnata in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte; lo stesso è anche fondato; - va premesso, quanto all’efficacia nel tempo delle pronunce della Consulta, che questa Corte nell’esercizio della propria funzione nomofilattica ha già chiarito come (in termini Cass. Sez. 6 / 5,Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018 ) le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non abbiano efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima; - infatti, da tale pronuncia discende che l'addizionale d'imposta in esame è diventata illegittima, poiché in contrasto con le disposizioni costituzionali; nondimeno, l'esecuzione del pagamento dà diritto a rimborso soltanto con decorrenza da quella data e non per i periodi antecedenti, in quanto l'illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015.

La pronuncia del giudice delle leggi si colloca nell'ambito di quella categoria dogmatica delle sentenze costituzionali di «illegittimità differita», con cui esso, pur individuando il momento in cui sorge il vulnus costituzionale, sposta in avanti il termine di decorrenza degli effetti, differendo il dies a quonel dispositivo della decisione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - è ben vero che l'art. 136 della Costituzione contiene un effetto retroattivo implicito nel senso che la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma con effetti retroattivi: nondimeno, nella clausola che la Corte delle Leggi ha inserito in quella decisione, si intende che "gli effetti" della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque in questo specifico e singolare caso, deve ritenersi che la Consulta abbia statuito che in concreto essi non retroagiscono; - conseguentemente l'addizionale di imposta è diventata illegittima costituzionalmente, e l'averla pagata dà diritto a rimborso, solo a partire dal 12 febbraio 2015, e non per i periodi antecedenti, essendo la illegittimità della legge dichiarata solo per il periodo successivo a tal data; - riferendosi il pagamento qui chiesto a rimborso, pacificamente, all’anno 2014, lo stesso era e resta dovuto, risultandone non intaccata la legittimità costituzionale della disposizione legislativa che istituiva la debenza del tributo del quale tal pagamento era adempimento; - in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che statui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28052/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: c.d. “[OSCURATO:PERSONA] tax” –rimborso – anno 2014 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 38; - co ntroricorr ente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Friuli– [OSCURATO:PERSONA] n. 70/01/20 , depositata in data 13/07/2020 e notificata il primo settembre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso dell’addizionale IRES (c.d. “[OSCURATO:PERSONA] tax”) versata il 16 giugno 2015 a titolo di saldo per l’anno 2014 in forza della sentenza Corte Cost. n. 10/2015; - la CTP accoglie va il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato ad unico motiv o di impugnazione; la società resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 c. 16, 17, 18 del d. l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Corte Cost. n. 10/2015 , nonché dall’art. 3 Cost.,per avere la CTR erroneamente ritenuto dovuto il rimborso del tributo, che risulta secondo il ricorrente legittimo solo a partire dal 10 febbraio 2015, data di deposito della ridetta sentenza di illegittimità costituzionale, restando quindi legittimo e dovuto il prelievo per cui è causa, in quanto riferito al precedente periodo d’imposta, vale a dire il 2014; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il motivo risulta in primo luogo ammissibile, non ponendosi la sentenza impugnata in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte; lo stesso è anche fondato; - va premesso, quanto all’efficacia nel tempo delle pronunce della Consulta, che questa Corte nell’esercizio della propria funzione nomofilattica ha già chiarito come (in termini Cass. Sez. 6 / 5,Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018 ) le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non abbiano efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima; - infatti, da tale pronuncia discende che l'addizionale d'imposta in esame è diventata illegittima, poiché in contrasto con le disposizioni costituzionali; nondimeno, l'esecuzione del pagamento dà diritto a rimborso soltanto con decorrenza da quella data e non per i periodi antecedenti, in quanto l'illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015. La pronuncia del giudice delle leggi si colloca nell'ambito di quella categoria dogmatica delle sentenze costituzionali di «illegittimità differita», con cui esso, pur individuando il momento in cui sorge il vulnus costituzionale, sposta in avanti il termine di decorrenza degli effetti, differendo il dies a quonel dispositivo della decisione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - è ben vero che l'art. 136 della Costituzione contiene un effetto retroattivo implicito nel senso che la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma con effetti retroattivi: nondimeno, nella clausola che la Corte delle Leggi ha inserito in quella decisione, si intende che "gli effetti" della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque in questo specifico e singolare caso, deve ritenersi che la Consulta abbia statuito che in concreto essi non retroagiscono; - conseguentemente l'addizionale di imposta è diventata illegittima costituzionalmente, e l'averla pagata dà diritto a rimborso, solo a partire dal 12 febbraio 2015, e non per i periodi antecedenti, essendo la illegittimità della legge dichiarata solo per il periodo successivo a tal data; - riferendosi il pagamento qui chiesto a rimborso, pacificamente, all’anno 2014, lo stesso era e resta dovuto, risultandone non intaccata la legittimità costituzionale della disposizione legislativa che istituiva la debenza del tributo del quale tal pagamento era adempimento; - in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che statui