CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4151/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.e P .l VA: 03085790982), con sede legale inBrescia (BS) , alla V ia Cefolonia n. 70, 25124, nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 1963 e domiciliato in Santhià (VC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L22 L750 H),rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75A23 E625 P), gius t a p rocura s peciale per atto del [OSCURATO:PERSONA] di Santhià del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( Rep. n. 3043 ) , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), allaVia Degli Scipioni n. 268/A, 00192, come da procura speciale in calce ricorso; Revocazione ex art. 391 bis c.p.c. – Omesso rinvio su domande subordinate -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso l’ordinanza n. 1 3352 / 20 20 emessa dalla C orte di cassazione il 01/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso l’ordinanza n. 13352 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di Cassazione, decidendo la questione sul se l’imposta di registro relativa all’omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore debba essere applicata con aliquota proporzionale oppure in misura fissa, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR impugnata, e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. 2. Il ricorso per revocazione si basa su un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce che la Corte di cassazione, nel decidere nel merito la causa, avrebbe precluso, di fatto ed erroneamente, la possibilità di analisi della domanda subordinata, concernente l’errata determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro, rimasta assorbita nel corso dei giudizi di merito all’esito dei quali era rimasta vittoriosa sulla domanda principale. 2. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 bis c.p.c., sul ricorso per revocazione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità; altrimenti, come nel caso di specie, rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rinviala causa a nuovo ruolo, rimettendola alla Sezione tributaria ordinaria per trattazionein pubblica udienza; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Così deciso a Roma nell’adunanza camerale