Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22889/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rcatone [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]In A.s. in persona dei commissari straordinari pro tempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria in persona dei commissari straordinari protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026-controricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2256/2022 depositato il19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (SH), dichiarato in data 23maggio 2019 dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo,ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello statopassivo delle domande tardive di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. (proceduraaperta con decreto del 7 aprile 2015), nella parte in cui è stato escluso ilcredito risarcitorio in prededuzione di € 60.000.000,00, in solido con altreprocedure del «[OSCURATO:PERSONA]»; il Fallimento ha dedotto che ilcredito è sorto dalla condotta illecita dei precedenti Commissaristraordinari, il cui comportamento avrebbe ingenerato la dichiarazione difallimento di SH, con un danno ai creditori quantificato nella differenza tra2.

Ha dedotto l’opponente che SH, società veicolo creata per l’acquistodelle attività del [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato offerta per leaziende del gruppo (autorizzata dal MISE in data 17 maggio 2018) perl’acquisto dei rami di azienda aventi a oggetto la gestione di n. 55 puntivendita del Gruppo, unitamente a immobili e marchio e, all’esito, era statosottoscritto contratto preliminare di compravendita e contratto estimatoriodelle merci giacenti in magazzino.3.

Ha dedotto che, nelle more della stipula del contratto definitivo, sierano verificati alcuni eventi - consumo delle rimanenze più pregiate esostituzione dell’originario finanziatore con [OSCURATO:PERSONA](GBE) - che avevano portato alla stipula del contratto definitivo del 9agosto 2018 a condizioni difformi dall’offerta autorizzata dal MISE.

In baseal contratto definitivo, SH acquistava gli immobili e il magazzino venivan. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026acquistato da una NewCo, che poi lo avrebbe ritrasferito al finanziatoreGBE e concesso in conto deposito a SH.

L’opponente ha dedotto che lastipula del contratto definitivo sarebbe invalida, in quanto difformedall’offerta autorizzata dal MISE, nonché peggiorativa a causa della minoremarginalità del magazzino residuo e delle condizioni contrattuali.4.

Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione.Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto tempestiva la domanda propostain via tardiva, presentata entro l’anno dal momento in cui il Fallimento haavuto percezione dell’esistenza del credito, avvenuta con il decreto diesecutività dello stato passivo, depositato in data 29 luglio 2020, ovveroper effetto della relazione del coadiutore del curatore in data 25 marzo2020 di quantificazione del danno subito dal fallimento, non anche dalverificarsi degli eventi precedenti (stipula del contratto definitivo, nominadel commissario giudiziale e dichiarazione del fallimento di SH).5.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la «vendita(anteriormente al Contratto) della parte migliore delle rimanenze dimagazzino» e non peggiorative le condizioni contrattuali rispettoall’originario contratto preliminare.

Ha, poi, escluso che i Commissaristraordinari abbiano imposto l’interposizione del nuovo finanziatore, cheavrebbe aggravato la posizione finanziaria di SH, ascrivibile piuttosto allescelte dei professionisti di SH.

La stipula del contratto definitivo è statariferita alla libera determinazione degli organi di SH, benché a condizionidiverse dall’originaria offerta.

Ha, poi, aggiunto il Tribunale che il dannonon può essere calcolato in relazione alla differenza tra attivo e passivo eche ha aggiunto che non vi è prova del nesso causale tra comportamentodegli originari Commissari straordinari e danno.6.

Propone ricorso per cassazione SH, affidato a cinque motivi, cuiresiste con controricorso l’Amministrazione straordinaria, che proponericorso incidentale condizionato con due motivi, cui resiste il ricorrenteprincipale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.n. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per omessa pronuncia inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., «per avere il Tribunale di Bolognanegato la pretesa risarcitoria assumendo che alla causazione del dannoavrebbe partecipato la società fallita [OSCURATO:PERSONA], dimenticando chenella domanda di ammissione al passivo e nel ricorso in opposizione ilcreditori sociali».

Si osserva che il credito azionato attiene propriamentealla domanda proposta dal Fallimento nell’interesse dei creditori (ammessial passivo), laddove la decisione di rigetto è incentrata sui danni causatialla società fallita, la quale avrebbe condiviso il progetto di trasferimentodegli asset aziendali.

Vi sarebbe, pertanto, omessa pronuncia, se nonpronuncia su domanda diversa rispetto a quella proposta, basata –quest’ultima – sulla alterità dei creditori sociali rispetto a SH.2.

Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili.

La violazionedella corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene al petitum, ossia albene della vita che l'attore intende conseguire, ma non concerne le ipotesiin cui il giudice dia al rapporto controverso o ai fatti allegati quali causapetendi, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalleparti (Cass., n. 11289/2018), secondo quello che è il contenutosostanziale della pretesa, nell’esercizio del potere di interpretazione equalificazione della domanda (Cass., n. 13602/2019; Cass., n.19424/2013; Cass., n. 6757/2011).

Ciò vale, in particolar modo, per ledomande di risarcimento danni, ove non viola il principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato la decisione con cui la domanda vengaesaminata sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenutoallegate, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in undifferente atto o fatto del convenuto medesimo, trattandosi di giudizion. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/20263.

Nella specie, non ricorre violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, in quanto i fatti costitutivi della domandatardiva del Fallimento impingono nella condotta dell’organo commissarialee degli organi deliberanti di SH valutati dal Tribunale.

Non ricorre neanchevizio di omessa pronuncia, in quanto il giudizio ha a oggettol’accertamento della responsabilità dei cessati commissari straordinari perlo sbilancio (deficit fallimentare) derivante tra attivo inventariato e passivoaccertato, volto al ripristino della garanzia patrimoniale della società,nell’interesse della stessa come anche della massa dei creditori ammessi.Il Tribunale, ove ha accertato che non vi è nesso eziologico tra dannosubito dalla società quantificato nella misura del deficit fallimentare ecomportamento dei cessati commissari straordinari, ha rigettatoesplicitamente la domanda di ammissione del credito risarcitorio vantatodall’opponente nell’interesse dei propri creditori concorsuali.4.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cod. pen., 1223 e 2056 cod. civ., nella parte in cui il decretoimpugnato, «affermando l’insussistenza di un nesso di causalità tra lacondotta dei Commissari e l’evento dannoso trascurando che un evento èda considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato inassenza del secondo», avrebbe disapplicato le suddette disposizioni.

Siosserva che i commissari straordinari hanno sottoscritto un contratto nullo(difforme dall’originario contratto preliminare), i cui effetti dannosi sonoascrivibili prevalentemente alla loro condotta.

Si richiama a precedenti delTribunale di Milano, che hanno dichiarato nulla l’operazione in quantodifforme e svantaggiosa rispetto all’originario contratto preliminare,costituendo la nullità il presupposto dell’illiceità della condotta dell’organocommissariale e, a sua volta, fonte dei danni causati ai creditori.5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,n. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/202641 cod. pen., 1223, 2055, 2056, 2486 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha «affermato che non sussiste il vincolo dellacausalità giuridica tra il deficit fallimentare (differenza attivo/passivo) diShernon e la condotta dei Commissari, così negando che la responsabilitàsussiste anche quando il fatto lesivo è commesso da più autori,assumendo inesattamente una lacuna probatoria».

Si osserva che il dannocausato ai creditori deriva dalla stipula del contratto definitivo che,diversamente, non sarebbe stato stipulato, in quanto operazioneeconomicamente non sostenibile e, pertanto, fonte del successivo dissestodi SH.

Deduce, pertanto, l’irrilevanza dei comportamenti gestorisuccessivi, in quanto le cause del dissesto sarebbero da far risalire almomento della stipulazione del contratto definitivo.6.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso per avereil decreto impugnato omesso di valutare «la perizia del prof.

Pecchiari edel prof.

Pogliani (prodotta sub doc. 26 nel giudizio di merito) che hariconosciuto la riconducibilità del dissesto all’Operazione».7.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato permotivazione apparente nella parte in cui ha affermato la mancanza diprova del danno.8.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazionedell’art. 101 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato non ha ritenutoconoscibili i presupposti della pretesa risarcitoria quanto meno all’attodella sentenza dichiarativa del fallimento in data 23 maggio 2019, a frontedella proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo in data24 novembre 2020.

Si osserva che le condizioni di partecipazione allostato passivo dell’A.S. fossero evidenti sin dall’apertura del fallimento din. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026SH e non dalla verifica dello sbilancio tra attivo e passivo del fallimento edalla sua successiva quantificazione.9.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessoesame di fatto decisivo, costituito dalla sentenza dichiarativa delfallimento, in cui si dava atto delle cause dello stato di insolvenza di SH.10.

I motivi del ricorso principale dal secondo al quarto possonoessere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quantoimpingono nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito inordine al nesso di causalità tra condotta e danno.

Questo accertamento èincensurabile nel giudizio di legittimità con il vizio di violazione di legge,sia che si discuta di responsabilità contrattuale (Cass., n. 18509/2021;Cass., n. 8441/2019; Cass., n. 30839/2018; Cass., n. 20961/2017), sia diresponsabilità extracontrattuale (Cass., n. 26997/2006; Cass., n.14783/2004).11.

Nella specie, il decreto impugnato ha valutato i comportamentiascrivibili all’organo commissariale, ossia il suggerimento da parte di unodei commissari del nuovo interlocutore finanziario (pag. 8 decr. imp.),nonché la piena consapevolezza del mutamento della proposta originaria,anche in ragione dello svincolo del deposito fiduciario delle somme dovuteall’A.S. a titolo di corrispettivo della cessione delle rimanenze, avvenutoall’esito del passaggio delle quote della NewCo sotto il controllo del nuovofinanziatore.

Sul punto il Tribunale, con apprezzamento in fatto quiincensurabile, ha ritenuto che – anche stanti le circostanze evidenziate –la decisione di procedere con l’operazione fosse ascrivibile unicamente alladecisione dei consulenti e degli organi di gestione della società poi fallita.12.

Va, inoltre, osservato che il Tribunale ha escluso in punto di dirittoun concorso causale dei cessati commissari rispetto al comportamentoascrivibile alla società e ai suoi consulenti («non vi è infatti alcunospecifico “obbligo di protezione” della controparte gravante sugli organin. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026dell’a.s., ma solo gli ordinari doveri di buona fede contrattuale, che non viè prova siano stati violati»), statuizione non oggetto di specifica censura.13.

E’ assorbito l’esame dell’ultimo motivo, relativo allaquantificazione del danno, come anche del ricorso incidentalecondizionato.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltreraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in complessivi € 40.000,00 per compensi, oltre €200,00 per anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dàprincipale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 26696/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rcatone [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]In A.s. in persona dei commissari straordinari pro tempore-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria in persona dei commissari straordinari protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026-controricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2256/2022 depositato il19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (SH), dichiarato in data 23maggio 2019 dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo,ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello statopassivo delle domande tardive di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. (proceduraaperta con decreto del 7 aprile 2015), nella parte in cui è stato escluso ilcredito risarcitorio in prededuzione di € 60.000.000,00, in solido con altreprocedure del «[OSCURATO:PERSONA]»; il Fallimento ha dedotto che ilcredito è sorto dalla condotta illecita dei precedenti Commissaristraordinari, il cui comportamento avrebbe ingenerato la dichiarazione difallimento di SH, con un danno ai creditori quantificato nella differenza tra2. Ha dedotto l’opponente che SH, società veicolo creata per l’acquistodelle attività del [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato offerta per leaziende del gruppo (autorizzata dal MISE in data 17 maggio 2018) perl’acquisto dei rami di azienda aventi a oggetto la gestione di n. 55 puntivendita del Gruppo, unitamente a immobili e marchio e, all’esito, era statosottoscritto contratto preliminare di compravendita e contratto estimatoriodelle merci giacenti in magazzino.3. Ha dedotto che, nelle more della stipula del contratto definitivo, sierano verificati alcuni eventi - consumo delle rimanenze più pregiate esostituzione dell’originario finanziatore con [OSCURATO:PERSONA](GBE) - che avevano portato alla stipula del contratto definitivo del 9agosto 2018 a condizioni difformi dall’offerta autorizzata dal MISE. In baseal contratto definitivo, SH acquistava gli immobili e il magazzino venivan. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026acquistato da una NewCo, che poi lo avrebbe ritrasferito al finanziatoreGBE e concesso in conto deposito a SH. L’opponente ha dedotto che lastipula del contratto definitivo sarebbe invalida, in quanto difformedall’offerta autorizzata dal MISE, nonché peggiorativa a causa della minoremarginalità del magazzino residuo e delle condizioni contrattuali.4. Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione.Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto tempestiva la domanda propostain via tardiva, presentata entro l’anno dal momento in cui il Fallimento haavuto percezione dell’esistenza del credito, avvenuta con il decreto diesecutività dello stato passivo, depositato in data 29 luglio 2020, ovveroper effetto della relazione del coadiutore del curatore in data 25 marzo2020 di quantificazione del danno subito dal fallimento, non anche dalverificarsi degli eventi precedenti (stipula del contratto definitivo, nominadel commissario giudiziale e dichiarazione del fallimento di SH).5. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la «vendita(anteriormente al Contratto) della parte migliore delle rimanenze dimagazzino» e non peggiorative le condizioni contrattuali rispettoall’originario contratto preliminare. Ha, poi, escluso che i Commissaristraordinari abbiano imposto l’interposizione del nuovo finanziatore, cheavrebbe aggravato la posizione finanziaria di SH, ascrivibile piuttosto allescelte dei professionisti di SH. La stipula del contratto definitivo è statariferita alla libera determinazione degli organi di SH, benché a condizionidiverse dall’originaria offerta. Ha, poi, aggiunto il Tribunale che il dannonon può essere calcolato in relazione alla differenza tra attivo e passivo eche ha aggiunto che non vi è prova del nesso causale tra comportamentodegli originari Commissari straordinari e danno.6. Propone ricorso per cassazione SH, affidato a cinque motivi, cuiresiste con controricorso l’Amministrazione straordinaria, che proponericorso incidentale condizionato con due motivi, cui resiste il ricorrenteprincipale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.n. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per omessa pronuncia inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., «per avere il Tribunale di Bolognanegato la pretesa risarcitoria assumendo che alla causazione del dannoavrebbe partecipato la società fallita [OSCURATO:PERSONA], dimenticando chenella domanda di ammissione al passivo e nel ricorso in opposizione ilcreditori sociali». Si osserva che il credito azionato attiene propriamentealla domanda proposta dal Fallimento nell’interesse dei creditori (ammessial passivo), laddove la decisione di rigetto è incentrata sui danni causatialla società fallita, la quale avrebbe condiviso il progetto di trasferimentodegli asset aziendali. Vi sarebbe, pertanto, omessa pronuncia, se nonpronuncia su domanda diversa rispetto a quella proposta, basata –quest’ultima – sulla alterità dei creditori sociali rispetto a SH.2. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili. La violazionedella corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene al petitum, ossia albene della vita che l'attore intende conseguire, ma non concerne le ipotesiin cui il giudice dia al rapporto controverso o ai fatti allegati quali causapetendi, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalleparti (Cass., n. 11289/2018), secondo quello che è il contenutosostanziale della pretesa, nell’esercizio del potere di interpretazione equalificazione della domanda (Cass., n. 13602/2019; Cass., n.19424/2013; Cass., n. 6757/2011). Ciò vale, in particolar modo, per ledomande di risarcimento danni, ove non viola il principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato la decisione con cui la domanda vengaesaminata sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenutoallegate, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in undifferente atto o fatto del convenuto medesimo, trattandosi di giudizion. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/20263. Nella specie, non ricorre violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, in quanto i fatti costitutivi della domandatardiva del Fallimento impingono nella condotta dell’organo commissarialee degli organi deliberanti di SH valutati dal Tribunale. Non ricorre neanchevizio di omessa pronuncia, in quanto il giudizio ha a oggettol’accertamento della responsabilità dei cessati commissari straordinari perlo sbilancio (deficit fallimentare) derivante tra attivo inventariato e passivoaccertato, volto al ripristino della garanzia patrimoniale della società,nell’interesse della stessa come anche della massa dei creditori ammessi.Il Tribunale, ove ha accertato che non vi è nesso eziologico tra dannosubito dalla società quantificato nella misura del deficit fallimentare ecomportamento dei cessati commissari straordinari, ha rigettatoesplicitamente la domanda di ammissione del credito risarcitorio vantatodall’opponente nell’interesse dei propri creditori concorsuali.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cod. pen., 1223 e 2056 cod. civ., nella parte in cui il decretoimpugnato, «affermando l’insussistenza di un nesso di causalità tra lacondotta dei Commissari e l’evento dannoso trascurando che un evento èda considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato inassenza del secondo», avrebbe disapplicato le suddette disposizioni. Siosserva che i commissari straordinari hanno sottoscritto un contratto nullo(difforme dall’originario contratto preliminare), i cui effetti dannosi sonoascrivibili prevalentemente alla loro condotta. Si richiama a precedenti delTribunale di Milano, che hanno dichiarato nulla l’operazione in quantodifforme e svantaggiosa rispetto all’originario contratto preliminare,costituendo la nullità il presupposto dell’illiceità della condotta dell’organocommissariale e, a sua volta, fonte dei danni causati ai creditori.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40,n. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/202641 cod. pen., 1223, 2055, 2056, 2486 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha «affermato che non sussiste il vincolo dellacausalità giuridica tra il deficit fallimentare (differenza attivo/passivo) diShernon e la condotta dei Commissari, così negando che la responsabilitàsussiste anche quando il fatto lesivo è commesso da più autori,assumendo inesattamente una lacuna probatoria». Si osserva che il dannocausato ai creditori deriva dalla stipula del contratto definitivo che,diversamente, non sarebbe stato stipulato, in quanto operazioneeconomicamente non sostenibile e, pertanto, fonte del successivo dissestodi SH. Deduce, pertanto, l’irrilevanza dei comportamenti gestorisuccessivi, in quanto le cause del dissesto sarebbero da far risalire almomento della stipulazione del contratto definitivo.6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso per avereil decreto impugnato omesso di valutare «la perizia del prof. Pecchiari edel prof. Pogliani (prodotta sub doc. 26 nel giudizio di merito) che hariconosciuto la riconducibilità del dissesto all’Operazione».7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato permotivazione apparente nella parte in cui ha affermato la mancanza diprova del danno.8. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazionedell’art. 101 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato non ha ritenutoconoscibili i presupposti della pretesa risarcitoria quanto meno all’attodella sentenza dichiarativa del fallimento in data 23 maggio 2019, a frontedella proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo in data24 novembre 2020. Si osserva che le condizioni di partecipazione allostato passivo dell’A.S. fossero evidenti sin dall’apertura del fallimento din. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026SH e non dalla verifica dello sbilancio tra attivo e passivo del fallimento edalla sua successiva quantificazione.9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessoesame di fatto decisivo, costituito dalla sentenza dichiarativa delfallimento, in cui si dava atto delle cause dello stato di insolvenza di SH.10. I motivi del ricorso principale dal secondo al quarto possonoessere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quantoimpingono nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito inordine al nesso di causalità tra condotta e danno. Questo accertamento èincensurabile nel giudizio di legittimità con il vizio di violazione di legge,sia che si discuta di responsabilità contrattuale (Cass., n. 18509/2021;Cass., n. 8441/2019; Cass., n. 30839/2018; Cass., n. 20961/2017), sia diresponsabilità extracontrattuale (Cass., n. 26997/2006; Cass., n.14783/2004).11. Nella specie, il decreto impugnato ha valutato i comportamentiascrivibili all’organo commissariale, ossia il suggerimento da parte di unodei commissari del nuovo interlocutore finanziario (pag. 8 decr. imp.),nonché la piena consapevolezza del mutamento della proposta originaria,anche in ragione dello svincolo del deposito fiduciario delle somme dovuteall’A.S. a titolo di corrispettivo della cessione delle rimanenze, avvenutoall’esito del passaggio delle quote della NewCo sotto il controllo del nuovofinanziatore. Sul punto il Tribunale, con apprezzamento in fatto quiincensurabile, ha ritenuto che – anche stanti le circostanze evidenziate –la decisione di procedere con l’operazione fosse ascrivibile unicamente alladecisione dei consulenti e degli organi di gestione della società poi fallita.12. Va, inoltre, osservato che il Tribunale ha escluso in punto di dirittoun concorso causale dei cessati commissari rispetto al comportamentoascrivibile alla società e ai suoi consulenti («non vi è infatti alcunospecifico “obbligo di protezione” della controparte gravante sugli organin. 26696/2024 R.G.Numero registro generale 26696/2024Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 22889/2026Data pubblicazione 08/07/2026dell’a.s., ma solo gli ordinari doveri di buona fede contrattuale, che non viè prova siano stati violati»), statuizione non oggetto di specifica censura.13. E’ assorbito l’esame dell’ultimo motivo, relativo allaquantificazione del danno, come anche del ricorso incidentalecondizionato. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltreraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in complessivi € 40.000,00 per compensi, oltre €200,00 per anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dàprincipale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 26696/2024 R.G.
Decreto Cassazione n. 22889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris