Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2022
ECLI:EU:T:2022:342
Testo integrale del provvedimento
62020TJ0621_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2022 – EMCS / EUAA
(causa T‑621/20) (
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«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Messa a disposizione di agenti temporanei a favore dell’EASO – Rigetto di un’offerta – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Parità di trattamento – Principio di trasparenza – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»
1.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Obbligo di formulazione chiara, precisa e univoca delle condizioni e delle modalità della procedura di aggiudicazione dell’appalto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, allegato I, punto 25.2)
(v. punti 42‑45)
2.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(v. punto 72)
3.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di aggiudicazione – Metodo di valutazione – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice
(v. punto 74)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Assenza – Considerazione, ai fini della motivazione, delle risposte di un’istituzione alle domande di un offerente escluso – Limiti
[Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I, punto 31]
(v. punti 76‑80, 82, 89)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La EMCS ltd. è condannata alle spese.
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GU C 443 del 21.12.2020
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