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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2020

Cassazione n. 42648/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 10.02.2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 marzo 2013, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui all'art. 2622 cod.civ. [reato di cui al capo A) ascritto al solo Acanfora] e di cui agli artt. 110 e 646 cod.pen. [reato di cui al capo B) ascritto a tutti gli imputati].

2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione, per il tramite del loro difensore e procuratore speciale, le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnativa a quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Il primo motivo denuncia l'inosservanza e, comunque, l'erronea applicazione della legge processuale penale e segnatamente del diritto della parte civile a impugnare in maniera autonoma rispetto al P.M. tutti i capi civili della sentenza, diritto sancito dall'art. 576 cod.proc.pen..

Assume, al riguardo, che le richieste avanzate dalle parti civili con l'atto di appello sarebbero state disattese per effetto della «violazione di legge in ordine all'istruttoria dibattimentale» e della conseguente non «corretta ricostruzione della vicenda processuale».

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. in riferimento al mancato accoglimento da parte della Corte di appello delle richieste di perizia tecnica e di rinnovazione della prova dichiarativa.

Deduce, al riguardo: a) che il giudice censurato era incorso nell'errore di diritto - stimato tale da avere inficiato lo sviluppo del ragionamento decisorio - di non avere considerato che l'omessa informazione, nella nota integrativa del bilancio, della stipula di contratti derivati: «rende di per sé responsabile l'amministratore di società [nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA].] per avere violato i suoi doveri di corretta gestione», di modo che un accertamento tecnico d'ufficio sarebbe stato indispensabile in una materia, quale quella de qua, che «si presenta particolarmente complessa... anche in riferimento alla esatta qualificazione del profilo di rischio»; b) che la perizia, ove disposta, avrebbe consentito di effettuare una valutazione sinergica dei dati contabili estratti dai documenti esaminati dal consulente tecnico del P.M. e dei dati desunti dai conti correnti della [OSCURATO:PERSONA]. esaminati dal consulente tecnico delle parti civili, così da pervenire ad una più affidabile stima circa il danno patrimoniale cagionato a queste ultime; c) che lo stesso accertamento sarebbe stato assolutamente necessario, alla stregua dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen., per valutare l'effettiva sussistenza della sproporzione tra il rischio da coprire (ossia l'eventuale differenza nel cambio dollaro/euro nel pagamento delle merci acquistate in Asia) e il valore dei contratti derivati stipulati onde verificare se le operazioni compiute avessero effettivamente una connotazione assicurativa o speculativa; d) che la scelta della Corte di appello di non escutere nuovamente le parti civili era immotivata, non essendo state spiegate le ragioni per le quali «i fatti e le circostanze da ritenersi fondamentali», soprattutto quanto all'addebito di cui al capo B), erano stati 'sviliti'.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2622 cod.civ. in riferimento alla riconducibilità del bilancio del 2007 ad [OSCURATO:PERSONA], erroneamente non ritenuto una comunicazione sociale ancorché redatto solo in bozza e non approvato dai soci.

Eccepisce, altresì, l'erroneo apprezzamento dell'elemento psicologico del reato, in punto di prova sia del dolo specifico che del <dolo diretto», e stigmatizza l'omessa considerazione del danno potenziale patito dalla [OSCURATO:PERSONA]. e dai soci per effetto della mala gestio dell'amministratore, «priva dei requisiti di prudenza, di diligenza informativa e di attendibilità delle informazioni comunicate».

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza anche sul versante del danno risarcibile, posto che nell'imputazione il danno subito dai soci era quello discendente, per ciascuna annualità di esercizio, dall'omessa indicazione nella nota integrativa e nelle relazioni allegate al bilancio del 2006 e al progetto di bilancio del 2007 dei contratti derivati stipulati dall'amministratore, tenuto conto delle perdite riscontrate in ciascun esercizio atte ad identificare il danno concreto verificatosi, mentre nella decisione quest'ultimo era stato fatto coincidere con il mancato realizzo degli utili derivanti dai predetti contratti ritenuto non esistente perché eliso negli anni successivi dagli accantonamenti effettuati.

3. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2020 e con nota in data 31 marzo 2021 i difensori degli imputati hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. Già con requisitoria scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] Picardi in data 23 marzo 2021, depositata in atti, il Pubblico Ministero, aveva rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; conclusioni ribadite dal Procuratore Generale d'udienza.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalle parti civili con l'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione, in primo grado pronunciata nei confronti degli imputati, accusati dei delitti di cui agli artt. 2622 cod.civ. (capo B) e artt. 110 e 646 cod.pen. (capo B), e ha respinto nel merito le doglianze articolate con il gravame, evidenziando: I.) come non sussistesse l'assoluta necessità di rinnovare il dibattimento al fine di espletare una "super perizia", perché il richiesto accertamento nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto già emerso nel primo processo, posto che le consulenze tecniche di parte (espletate nell'interesse del P.M., delle parti civili e degli imputati) risultavano:«chiare ed esaustive» e riportavano, pur «con angoli visuali differenti, ... dati tecnici comparabili» (pag. 11 sentenza impugnata); II.) come, al di là della formale correttezza delle comunicazioni sociali, effettivamente carenti sul piano dell'informazione dovuta quanto alla stipula dei contratti derivati da parte di [OSCURATO:PERSONA] in nome della [OSCURATO:PERSONA]., da lui amministrata fino all'aprile 2008, non potesse dirsi provato né il danno patito dai soci costituitisi parti civili per effetto del riscontrato deficit informativo - atteso che non era revocabile in dubbio che i detti soci avessero avuto conoscenza dei detti contratti derivati: avendone tratto sostanziosi utili negli anni di esercizio dal 2004 al 2006; avendo dibattuto, in sede di approvazione del bilancio del 2007, circa la necessita di indicare in esso soltanto il danno effettivo oppure anche il danno potenziale derivante dalle forti perdite generate per la prima volta in quell'anno dai derivati stipulati; essendo stati conclusi ulteriori contratti derivati anche dopo l'estromissione dalla società di [OSCURATO:PERSONA] -, né il prescritto dolo specifico, non essendoci alcuna dimostrazione della volontà dell'amministratore imputato di ingannare i soci; III.) come fosse confusa la ricostruzione in ordine ai documenti di cui [OSCURATO:PERSONA] (anche nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA].), [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della [OSCURATO:PERSONA].) e [OSCURATO:PERSONA] (commercialista tenutario delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA].) si sarebbero appropriati in danno della [OSCURATO:PERSONA]., essendo rimasto incerto se si fosse trattato di documenti personali o di documenti societari.

2. Alla stregua delle riportate motivazioni, è di tutta evidenza la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze articolate dalle ricorrenti parti civili.2.1.

Il primo motivo non specifica quale sia l'oggetto del rilievo sviluppato.

In ossequio al principio dell'autonomia dell'impugnazione proposta agli effetti civili ex art. 576 cod.proc.pen., la Corte territoriale ha, invero, compiutamente esaminato i motivi di appello proposti nell'interesse delle parti civili, disattendendoli sia in rito (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) sia nel merito (fondatezza delle questioni attinenti alla prova dei fatti e alla integrazione delle fattispecie di reato contestate): donde, non è dato comprendere quale sia il pregiudizio concreto che le parti ricorrenti intendono rimuovere con l'articolata censura.

2.2. Il secondo motivo è, al contempo, manifestamente infondato e generico. 2.2.1.

Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820).

Tale evenienza esula chiaramente dal caso di specie, posto che, ad onta delle argomentazioni difensive svolte in proposito, la Corte di appello, dato conto degli elementi conoscitivi offerti dai consulenti tecnici di parte in ordine al tipo e all'ammontare dei contratti derivati stipulati da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA]., in riferimento alle annualità 2006-2007, ha compiutamente e non illogicamente indicato le ragioni per le quali fosse da ritenere che una perizia contabile nulla di nuovo avrebbe potuto addurre rispetto al convincimento maturato dal Tribunale: ossia che quand'anche la [OSCURATO:PERSONA]. e/o i soci della stessa o i terzi avessero subito un danno (effettivo o potenziale), questo si era verificato non per l'accertato deficit informativo delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci di esercizio del 2006 e del 2007, ma per il negativo andamento sul mercato dei contratti derivati stipulati ovvero per un comportamento imprenditoriale imprudente quanto alla scelta del tipo di contratti derivati stipulati.

Ne viene che attengono a profili di fatto della decisione tutti i rilievi riguardanti la correttezza o meno della conclusione, dissimulando gli stessi una critica a valutazioni riservate al giudice di merito, che, nel caso di specie, in quanto trasfuse in una diffusa trama argomentativa, risultano immuni da vizi motivazionali: è jus receptum, infatti, che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373).

2.2. Le deduzioni difensive circa la mancata rinnovazione della prova dichiarativa, quanto alle testimonianze delle parti civili, risultano prive della specifica illustrazione di profili di decisività che ne avrebbero suggerito la riassunzione: donde, non possono essere prese in considerazione in questa sede in quanto generiche.

Devesi, oltretutto, rilevare che, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata specifiche richieste in tal senso, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento, come esige l'art. 603, comma 1, cod.proc.pen., deve essere avanzata esclusivamente con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., non essendo sufficiente un'istanza formulata in udienza, con la conseguenza che, nel caso di rigetto, il giudice d'appello non è tenuto ad una specifica motivazione sulla non decisività degli incombenti proposti (Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, Rv. 274699).

Nondimeno, avuto riguardo al tenore della motivazione rassegnata per giustificare il diniego di integrazione istruttoria mediante perizia contabile, è d'uopo riconoscere che da essa è, comunque, possibile desumere elementi sufficienti a dar conto, pur se implicitamente, del maturato convincimento da parte del giudice di poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209).

3. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.

I rilievi cui lo stesso è affidato fanno mostra di scarso confronto con le ragioni sottese alla conferma delle statuizioni in punto di mancata integrazione delle fattispecie di cui all'art. 2622 cod.civ. e di cui all'art. 646 cod.pen.,

3.1. Avuto riguardo alla formulazione dell'art. 2622 cod.civ. ratione temporis vigente, a tenore della quale:«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni», emerge la correttezza in diritto della motivazione rassegnata dalla Corte di appello laddove ha escluso che sussistessero i requisiti costitutivi del delitto di false comunicazioni sociali con danno ai soci.

Il danno, concreto o potenziale da questi ultimi in ipotesi subito, coincidente con le forti perdite generate dai contratti derivati, non era stato cagionato, infatti, dalle omesse informazioni doverose circa la stipula dei detti contratti nelle note integrative e nelle relazioni di accompagnamento dei bilanci del 2006 e del 2007, essendo rimasto provato che i soci erano stati adeguatamente informati dell'esistenza delle indicate operazioni negoziali - le quali, peraltro, tra il 2004 e il 2006 avevano generato forti utili che i soci medesimi si erano ripartiti - e che le loro scelte circa la partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA]. non erano state condizionate dalla stipula dei derivati - fossero essi a prevalente carattere assicurativo ovvero a prevalente carattere speculativo -, atteso che altri ne erano stati conclusi anche dopo la dismissione del ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, nulla si è dedotto circa la posizione dei terzi (ad esempio i creditori della [OSCURATO:PERSONA].), i soli che avrebbero avuto titolo a dolersi della lamentata carenza informativa potendo accampare un concreto interesse ad essere puntualmente portati a conoscenza dei contratti derivati stipulati dall'amministratore della società suscettibili di riverberarsi sull'integrità del patrimonio sociale.

Parimenti, alla stregua delle riportate evidenze fattuali, è immune da censure l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, sub specie di realizzazione delle condotte di omessa informazione «con l'intenzione di ingannare i soci e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», non essendo stato contestato dai ricorrenti che loro stessi dalla stipula dei contratti derivati, in riferimento a talune annualità, avevano ritratto un guadagno.

3.2. Le deduzioni in punto di prova dell'altruità dei documenti di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero indebitamente appropriati scontano un profilo di marcata genericità, in quanto non confutano con specifici argomenti, sostenuti da puntuali evidenze fattuali, i rilievi motivazionali relativi alla riscontrata confusa ricostruzione dell'oggetto materiale dell'appropriazione; appropriazione posta in dubbio, peraltro, dalla produzione in giudizio, nella causa civile intentata dai ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], di tutti i documenti asseritamente sottratti.

4. Il quarto motivo è aspecifico e destituito di giuridico fondamento.Una volta non efficacemente contrastata la fondamentale affermazione del giudice censurato secondo la quale il danno eventualmente patito dai soci, per effetto delle perdite generate dai contratti derivati, non era stato cagionato dalle omesse informazioni circa questi ultimi - pur da doverosamente ostendere nelle comunicazioni sociali allegate ai bilanci -, è priva di qualsivoglia valenza censoria la deduzione secondo la quale il danno individuato dal giudice di merito non sarebbe coincidente con quello descritto in imputazione, in quanto frutto di un apprezzamento globale e non di una valutazione riferita a ciascun anno di esercizio: infatti, comunque considerato, il danno scaturito dalla stipula dei contratti derivati non era eziologicamente riconducibile alle riscontrate false comunicazioni sociali.

5. Le superiori argomentazioni impongono la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 10.02.2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 marzo 2013, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui all'art. 2622 cod.civ. [reato di cui al capo A) ascritto al solo Acanfora] e di cui agli artt. 110 e 646 cod.pen. [reato di cui al capo B) ascritto a tutti gli imputati]. 2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione, per il tramite del loro difensore e procuratore speciale, le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnativa a quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia l'inosservanza e, comunque, l'erronea applicazione della legge processuale penale e segnatamente del diritto della parte civile a impugnare in maniera autonoma rispetto al P.M. tutti i capi civili della sentenza, diritto sancito dall'art. 576 cod.proc.pen.. Assume, al riguardo, che le richieste avanzate dalle parti civili con l'atto di appello sarebbero state disattese per effetto della «violazione di legge in ordine all'istruttoria dibattimentale» e della conseguente non «corretta ricostruzione della vicenda processuale». 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. in riferimento al mancato accoglimento da parte della Corte di appello delle richieste di perizia tecnica e di rinnovazione della prova dichiarativa. Deduce, al riguardo: a) che il giudice censurato era incorso nell'errore di diritto - stimato tale da avere inficiato lo sviluppo del ragionamento decisorio - di non avere considerato che l'omessa informazione, nella nota integrativa del bilancio, della stipula di contratti derivati: «rende di per sé responsabile l'amministratore di società [nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA].] per avere violato i suoi doveri di corretta gestione», di modo che un accertamento tecnico d'ufficio sarebbe stato indispensabile in una materia, quale quella de qua, che «si presenta particolarmente complessa... anche in riferimento alla esatta qualificazione del profilo di rischio»; b) che la perizia, ove disposta, avrebbe consentito di effettuare una valutazione sinergica dei dati contabili estratti dai documenti esaminati dal consulente tecnico del P.M. e dei dati desunti dai conti correnti della [OSCURATO:PERSONA]. esaminati dal consulente tecnico delle parti civili, così da pervenire ad una più affidabile stima circa il danno patrimoniale cagionato a queste ultime; c) che lo stesso accertamento sarebbe stato assolutamente necessario, alla stregua dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen., per valutare l'effettiva sussistenza della sproporzione tra il rischio da coprire (ossia l'eventuale differenza nel cambio dollaro/euro nel pagamento delle merci acquistate in Asia) e il valore dei contratti derivati stipulati onde verificare se le operazioni compiute avessero effettivamente una connotazione assicurativa o speculativa; d) che la scelta della Corte di appello di non escutere nuovamente le parti civili era immotivata, non essendo state spiegate le ragioni per le quali «i fatti e le circostanze da ritenersi fondamentali», soprattutto quanto all'addebito di cui al capo B), erano stati 'sviliti'. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2622 cod.civ. in riferimento alla riconducibilità del bilancio del 2007 ad [OSCURATO:PERSONA], erroneamente non ritenuto una comunicazione sociale ancorché redatto solo in bozza e non approvato dai soci. Eccepisce, altresì, l'erroneo apprezzamento dell'elemento psicologico del reato, in punto di prova sia del dolo specifico che del <dolo diretto», e stigmatizza l'omessa considerazione del danno potenziale patito dalla [OSCURATO:PERSONA]. e dai soci per effetto della mala gestio dell'amministratore, «priva dei requisiti di prudenza, di diligenza informativa e di attendibilità delle informazioni comunicate». 2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza anche sul versante del danno risarcibile, posto che nell'imputazione il danno subito dai soci era quello discendente, per ciascuna annualità di esercizio, dall'omessa indicazione nella nota integrativa e nelle relazioni allegate al bilancio del 2006 e al progetto di bilancio del 2007 dei contratti derivati stipulati dall'amministratore, tenuto conto delle perdite riscontrate in ciascun esercizio atte ad identificare il danno concreto verificatosi, mentre nella decisione quest'ultimo era stato fatto coincidere con il mancato realizzo degli utili derivanti dai predetti contratti ritenuto non esistente perché eliso negli anni successivi dagli accantonamenti effettuati. 3. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2020 e con nota in data 31 marzo 2021 i difensori degli imputati hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. Già con requisitoria scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] Picardi in data 23 marzo 2021, depositata in atti, il Pubblico Ministero, aveva rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; conclusioni ribadite dal Procuratore Generale d'udienza.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalle parti civili con l'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione, in primo grado pronunciata nei confronti degli imputati, accusati dei delitti di cui agli artt. 2622 cod.civ. (capo B) e artt. 110 e 646 cod.pen. (capo B), e ha respinto nel merito le doglianze articolate con il gravame, evidenziando: I.) come non sussistesse l'assoluta necessità di rinnovare il dibattimento al fine di espletare una "super perizia", perché il richiesto accertamento nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto già emerso nel primo processo, posto che le consulenze tecniche di parte (espletate nell'interesse del P.M., delle parti civili e degli imputati) risultavano:«chiare ed esaustive» e riportavano, pur «con angoli visuali differenti, ... dati tecnici comparabili» (pag. 11 sentenza impugnata); II.) come, al di là della formale correttezza delle comunicazioni sociali, effettivamente carenti sul piano dell'informazione dovuta quanto alla stipula dei contratti derivati da parte di [OSCURATO:PERSONA] in nome della [OSCURATO:PERSONA]., da lui amministrata fino all'aprile 2008, non potesse dirsi provato né il danno patito dai soci costituitisi parti civili per effetto del riscontrato deficit informativo - atteso che non era revocabile in dubbio che i detti soci avessero avuto conoscenza dei detti contratti derivati: avendone tratto sostanziosi utili negli anni di esercizio dal 2004 al 2006; avendo dibattuto, in sede di approvazione del bilancio del 2007, circa la necessita di indicare in esso soltanto il danno effettivo oppure anche il danno potenziale derivante dalle forti perdite generate per la prima volta in quell'anno dai derivati stipulati; essendo stati conclusi ulteriori contratti derivati anche dopo l'estromissione dalla società di [OSCURATO:PERSONA] -, né il prescritto dolo specifico, non essendoci alcuna dimostrazione della volontà dell'amministratore imputato di ingannare i soci; III.) come fosse confusa la ricostruzione in ordine ai documenti di cui [OSCURATO:PERSONA] (anche nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA].), [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della [OSCURATO:PERSONA].) e [OSCURATO:PERSONA] (commercialista tenutario delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA].) si sarebbero appropriati in danno della [OSCURATO:PERSONA]., essendo rimasto incerto se si fosse trattato di documenti personali o di documenti societari. 2. Alla stregua delle riportate motivazioni, è di tutta evidenza la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze articolate dalle ricorrenti parti civili.2.1. Il primo motivo non specifica quale sia l'oggetto del rilievo sviluppato. In ossequio al principio dell'autonomia dell'impugnazione proposta agli effetti civili ex art. 576 cod.proc.pen., la Corte territoriale ha, invero, compiutamente esaminato i motivi di appello proposti nell'interesse delle parti civili, disattendendoli sia in rito (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) sia nel merito (fondatezza delle questioni attinenti alla prova dei fatti e alla integrazione delle fattispecie di reato contestate): donde, non è dato comprendere quale sia il pregiudizio concreto che le parti ricorrenti intendono rimuovere con l'articolata censura. 2.2. Il secondo motivo è, al contempo, manifestamente infondato e generico. 2.2.1. Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820). Tale evenienza esula chiaramente dal caso di specie, posto che, ad onta delle argomentazioni difensive svolte in proposito, la Corte di appello, dato conto degli elementi conoscitivi offerti dai consulenti tecnici di parte in ordine al tipo e all'ammontare dei contratti derivati stipulati da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA]., in riferimento alle annualità 2006-2007, ha compiutamente e non illogicamente indicato le ragioni per le quali fosse da ritenere che una perizia contabile nulla di nuovo avrebbe potuto addurre rispetto al convincimento maturato dal Tribunale: ossia che quand'anche la [OSCURATO:PERSONA]. e/o i soci della stessa o i terzi avessero subito un danno (effettivo o potenziale), questo si era verificato non per l'accertato deficit informativo delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci di esercizio del 2006 e del 2007, ma per il negativo andamento sul mercato dei contratti derivati stipulati ovvero per un comportamento imprenditoriale imprudente quanto alla scelta del tipo di contratti derivati stipulati. Ne viene che attengono a profili di fatto della decisione tutti i rilievi riguardanti la correttezza o meno della conclusione, dissimulando gli stessi una critica a valutazioni riservate al giudice di merito, che, nel caso di specie, in quanto trasfuse in una diffusa trama argomentativa, risultano immuni da vizi motivazionali: è jus receptum, infatti, che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 2.2. Le deduzioni difensive circa la mancata rinnovazione della prova dichiarativa, quanto alle testimonianze delle parti civili, risultano prive della specifica illustrazione di profili di decisività che ne avrebbero suggerito la riassunzione: donde, non possono essere prese in considerazione in questa sede in quanto generiche. Devesi, oltretutto, rilevare che, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata specifiche richieste in tal senso, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento, come esige l'art. 603, comma 1, cod.proc.pen., deve essere avanzata esclusivamente con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., non essendo sufficiente un'istanza formulata in udienza, con la conseguenza che, nel caso di rigetto, il giudice d'appello non è tenuto ad una specifica motivazione sulla non decisività degli incombenti proposti (Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, Rv. 274699). Nondimeno, avuto riguardo al tenore della motivazione rassegnata per giustificare il diniego di integrazione istruttoria mediante perizia contabile, è d'uopo riconoscere che da essa è, comunque, possibile desumere elementi sufficienti a dar conto, pur se implicitamente, del maturato convincimento da parte del giudice di poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209). 3. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. I rilievi cui lo stesso è affidato fanno mostra di scarso confronto con le ragioni sottese alla conferma delle statuizioni in punto di mancata integrazione delle fattispecie di cui all'art. 2622 cod.civ. e di cui all'art. 646 cod.pen., 3.1. Avuto riguardo alla formulazione dell'art. 2622 cod.civ. ratione temporis vigente, a tenore della quale:«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni», emerge la correttezza in diritto della motivazione rassegnata dalla Corte di appello laddove ha escluso che sussistessero i requisiti costitutivi del delitto di false comunicazioni sociali con danno ai soci. Il danno, concreto o potenziale da questi ultimi in ipotesi subito, coincidente con le forti perdite generate dai contratti derivati, non era stato cagionato, infatti, dalle omesse informazioni doverose circa la stipula dei detti contratti nelle note integrative e nelle relazioni di accompagnamento dei bilanci del 2006 e del 2007, essendo rimasto provato che i soci erano stati adeguatamente informati dell'esistenza delle indicate operazioni negoziali - le quali, peraltro, tra il 2004 e il 2006 avevano generato forti utili che i soci medesimi si erano ripartiti - e che le loro scelte circa la partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA]. non erano state condizionate dalla stipula dei derivati - fossero essi a prevalente carattere assicurativo ovvero a prevalente carattere speculativo -, atteso che altri ne erano stati conclusi anche dopo la dismissione del ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, nulla si è dedotto circa la posizione dei terzi (ad esempio i creditori della [OSCURATO:PERSONA].), i soli che avrebbero avuto titolo a dolersi della lamentata carenza informativa potendo accampare un concreto interesse ad essere puntualmente portati a conoscenza dei contratti derivati stipulati dall'amministratore della società suscettibili di riverberarsi sull'integrità del patrimonio sociale. Parimenti, alla stregua delle riportate evidenze fattuali, è immune da censure l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, sub specie di realizzazione delle condotte di omessa informazione «con l'intenzione di ingannare i soci e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», non essendo stato contestato dai ricorrenti che loro stessi dalla stipula dei contratti derivati, in riferimento a talune annualità, avevano ritratto un guadagno. 3.2. Le deduzioni in punto di prova dell'altruità dei documenti di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero indebitamente appropriati scontano un profilo di marcata genericità, in quanto non confutano con specifici argomenti, sostenuti da puntuali evidenze fattuali, i rilievi motivazionali relativi alla riscontrata confusa ricostruzione dell'oggetto materiale dell'appropriazione; appropriazione posta in dubbio, peraltro, dalla produzione in giudizio, nella causa civile intentata dai ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], di tutti i documenti asseritamente sottratti. 4. Il quarto motivo è aspecifico e destituito di giuridico fondamento.Una volta non efficacemente contrastata la fondamentale affermazione del giudice censurato secondo la quale il danno eventualmente patito dai soci, per effetto delle perdite generate dai contratti derivati, non era stato cagionato dalle omesse informazioni circa questi ultimi - pur da doverosamente ostendere nelle comunicazioni sociali allegate ai bilanci -, è priva di qualsivoglia valenza censoria la deduzione secondo la quale il danno individuato dal giudice di merito non sarebbe coincidente con quello descritto in imputazione, in quanto frutto di un apprezzamento globale e non di una valutazione riferita a ciascun anno di esercizio: infatti, comunque considerato, il danno scaturito dalla stipula dei contratti derivati non era eziologicamente riconducibile alle riscontrate false comunicazioni sociali. 5. Le superiori argomentazioni impongono la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a fa
Sentenza Cassazione n. 42648/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris