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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24709/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 14778/2022Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 24709/2026Data pubblicazione 19/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 14778/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell’[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza n. 134/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 05/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha depositato attodi rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;rilevato che la rinuncia non risulta accettata;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 14778/2022Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 24709/2026Data pubblicazione 19/08/2026ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo il Ministerointimato svolto attività difensiva.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 14778/2022Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 24709/2026Data pubblicazione 19/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 14778/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell’[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza n. 134/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 05/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha depositato attodi rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;rilevato che la rinuncia non risulta accettata;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 14778/2022Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 24709/2026Data pubblicazione 19/08/2026ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo il Ministerointimato svolto attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris