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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 47628/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 14/03/2022, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 25/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Rovigo, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. (più persone riunite), confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina in concorso e di lesione personale aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata all'imputato in quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 866,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha sia motivato in ordine alla possibilità di utilizzare i precedenti di polizia, in quanto indicativi della condotta di vita del reo, sia valorizzato l'entità della violenza posta in essere dal Lecini nei confronti della vittima della rapina e la sottrazione, da parte dello stesso, all'applicata misura cautelare); Considerato che il complessivo giudizio sulla pena, manifestamente inferiore alla media edittale per il reato di rapina, è stato congruamente motivato in considerazione delle già evidenziate modalità del fatto, ove si consideri che, per la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 14/03/2022, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 25/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Rovigo, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. (più persone riunite), confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina in concorso e di lesione personale aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata all'imputato in quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed C 866,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha sia motivato in ordine alla possibilità di utilizzare i precedenti di polizia, in quanto indicativi della condotta di vita del reo, sia valorizzato l'entità della violenza posta in essere dal Lecini nei confronti della vittima della rapina e la sottrazione, da parte dello stesso, all'applicata misura cautelare); Considerato che il complessivo giudizio sulla pena, manifestamente inferiore alla media edittale per il reato di rapina, è stato congruamente motivato in considerazione delle già evidenziate modalità del fatto, ove si consideri che, per la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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