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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13101/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/10/2023; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del S:)!:tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga acco itr1; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. berti, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha d isposto la trasmissione a questa Corte dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] 'ex art.670 cod. proc. pen. o di remissione in termini per proporre impugnazione - ricorso per cassazione" relativamente alla sentenza della Corte di appello di Roma del 13 ottobre 2023, irrevocabile il 27 gennaio 2024, qualificandola come rich 1.33ta di remissione in termini per proporre ricorso in cassazione avverso l'indicata sentenza di secondo grado.

2. Nella richiesta la condannata evidenzia che nel corso del giudizio di aopello è stata difesa da un difensore ([OSCURATO:PERSONA]), revocato, e non dal nuovo difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), nominato sin dal 23 luglic , 2015, durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, e che aveva pres ntato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA]

1. La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazic:ine di legittimità è fondata.

2. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la trattazione della r chiesta è stata disposta con le formalità dell'art. 611 cod. proc. pen., ai sensi di un orientamento della giurisprudenza di legittimità - che questo Collegio condi ride - in base al quale l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'ilnienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurEire alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, cd. n. 14865 del 07/03/2024, S., Rv. 286243 - 01, ove si è chiarito che, ove ,f1:.nisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, cornina 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per viclEzione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di innpugnazior e delle decisioni di legittimità).

3. Questa Corte ha ritenuto che integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, cornina 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 - 01, che, in appft:azione del principio, prendendo atto della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., perché la citazione dell'imputato per il giudizio di appello era stata erroneamente notificata presso un di:e isore domiciliatario diverso da quello nominato, ha disposto la restituzione in 1:(:. rmini per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello).

Sulla base di quanto rappresentato nella richiesta (che trova pur tuale conferma nel provvedimento della Corte di appello di trasmissione della ricliiesta alla Cassazione) deve quindi disporsi la restituzione nel termine per prc:porre ricorso avverso la sentenza di condanna in appello.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avvei'so la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.10.2023, cui trasmette gli Così deciso il 19 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/10/2023; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del S:)!:tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga acco itr1; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. berti, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha d isposto la trasmissione a questa Corte dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] 'ex art.670 cod. proc. pen. o di remissione in termini per proporre impugnazione - ricorso per cassazione" relativamente alla sentenza della Corte di appello di Roma del 13 ottobre 2023, irrevocabile il 27 gennaio 2024, qualificandola come rich 1.33ta di remissione in termini per proporre ricorso in cassazione avverso l'indicata sentenza di secondo grado. 2. Nella richiesta la condannata evidenzia che nel corso del giudizio di aopello è stata difesa da un difensore ([OSCURATO:PERSONA]), revocato, e non dal nuovo difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), nominato sin dal 23 luglic , 2015, durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, e che aveva pres ntato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazic:ine di legittimità è fondata. 2. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la trattazione della r chiesta è stata disposta con le formalità dell'art. 611 cod. proc. pen., ai sensi di un orientamento della giurisprudenza di legittimità - che questo Collegio condi ride - in base al quale l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'ilnienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurEire alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, cd. n. 14865 del 07/03/2024, S., Rv. 286243 - 01, ove si è chiarito che, ove ,f1:.nisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, cornina 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per viclEzione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di innpugnazior e delle decisioni di legittimità). 3. Questa Corte ha ritenuto che integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, cornina 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 - 01, che, in appft:azione del principio, prendendo atto della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., perché la citazione dell'imputato per il giudizio di appello era stata erroneamente notificata presso un di:e isore domiciliatario diverso da quello nominato, ha disposto la restituzione in 1:(:. rmini per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello). Sulla base di quanto rappresentato nella richiesta (che trova pur tuale conferma nel provvedimento della Corte di appello di trasmissione della ricliiesta alla Cassazione) deve quindi disporsi la restituzione nel termine per prc:porre ricorso avverso la sentenza di condanna in appello. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avvei'so la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.10.2023, cui trasmette gli Così deciso il 19 febbraio 2
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