Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 00678/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, pronunciata in data 5 ottobre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Sannicandro di Bari il 17 maggio 2022); - che il comune atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 69 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, secondo il diritto vivente, «Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.» (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, pronunciata in data 5 ottobre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Sannicandro di Bari il 17 maggio 2022); - che il comune atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 69 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, secondo il diritto vivente, «Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.» (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il cons
Sentenza Cassazione n. 00678/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris