CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 05945/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 24 gennaio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore unico della '[OSCURATO:PERSONA].', dichiarata fallita in data 2 marzo 2016, distraendo dal patrimonio della stessa, allorché questa già versava in uno stato di dissesto, la somma complessiva di Euro 76.800,00: ossia, effettuando prelievi di cassa, a titolo di restituzione di un finanziamento infruttifero in precedenza erogato alla società, per un importo di Euro 37.423,84, nonché incassando un assegno emesso a suo favore per Euro 39.454,22 a titolo di liquidazione del trattamento di fine rapporto. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., 216 e 223 L.F. e 42 e 43 cod. pen. e il vizio di motivazione. E' dedotto che la Corte territoriale, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, avrebbe reso una motivazione apparente, in quanto priva di un effettivo rapporto con le emergenze processuali (ad esempio, con quella che attestava come l'assegno incassato dal ricorrente afferiva a polizza assicurativa di cui egli era beneficiario, di modo che la '[OSCURATO:PERSONA].'giammai avrebbe avuto titolo per riscuotere e trattenere per sé la somma che ne costituiva il premio), e comunque contradditoria rispetto ad esse, delle quali aveva platealmente travisato il senso intrinseco (tanto, con specifico riferimento alle dichiarazioni della curatrice fallimentare e degli altri testi escussi, che avevano, tra l'altro, evidenziato come il ricorrente fosse stato ammesso al passivo come creditore privilegiato e chirografario). - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 3, e 223 L.F. e vizio di motivazione. E' dedotto, in punto di qualificazione giuridica del fatto, che nella sentenza censurata non sarebbe stato spiegato se, nel caso concreto, vi fosse stata o meno violazione della par condicio creditorum; non si sarebbe tenuto conto della circostanza che le somme percepite dall'imputato per Euro 39.400, a titolo di trattamento di fine rapporto, derivavano da un credito jure proprio; sarebbe stato ignorato l'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, distinte le somme erogate dal socio a titolo di finanziamento in conto capitale da quelle erogate a titolo di mutuo, soltanto il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale; sarebbe stato commesso un errore di sussunzione riconducendo i prelievi operati dal Fioretti, a titolo di restituzione di somme mutuate alla società, alla fattispecie della bancarotta preferenziale, che, in ogni caso, non sarebbe neppure integrata in ipotesi di crediti postergati.- Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. - Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 19 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Coglie nel segno la censura difensiva con la quale si eccepisce il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. La stessa, infatti, è corredata da una motivazione astratta, che consta di una mera elencazione di principi di diritto in materia di distinzione tra la bancarotta fraudolenta per distrazione e quella di bancarotta preferenziale in ipotesi di prelievi di risorse monetarie societarie effettuate dall'amministratore, a ridosso del fallimento, in adempimento di crediti da lui vantati verso la società, senza nessuna illustrazione delle ragioni per le quali gli stessi dovessero ritenersi pertinenti al caso di specie. E ciò, nonostante che con i motivi di appello la difesa dell'imputato avesse sollecitato un approfondimento sul tema della natura dei crediti dell'amministratore, allo scopo di ricondurne il soddisfacimento, una volta verificata la loro derivazione da finanziamenti effettuati a titolo di mutuo, almeno alla fattispecie della bancarotta preferenziale. L'apoditticità della motivazione, poi, è eclatante laddove la Corte territoriale ha totalmente omesso di confrontarsi con il rilievo difensivo secondo il quale la somma introitata dall'imputato a titolo di trattamento di fine rapporto derivava dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dalla società a suo nome, di modo che si trattava di un credito iure proprio, comunque liquido ed esigibile, tanto essendo sufficiente per ricondurne l'apprensione alla fattispecie di bancarotta preferenziale. 2. La necessità di emendare le lacune motivazionali indicate impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 25 ott