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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:167
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0765_INF

Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑765/20 R) «Procedimento sommario – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Recupero delle somme versate – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 16, 17, 35)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 21)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 22, 36)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno strettamente pecuniario (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 28)

5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 29, 30)

6. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 34) [OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di misure provvisorie volte, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8138 final della Commissione, del 17 novembre 2020, che dispone il recupero presso la ricorrente della somma di EUR 161990,80, maggiorata degli interessi, e, dall’altro, a vietare alla Commissione di procedere all’esecuzione della decisione impugnata o al recupero dei fondi nonché di estendere ed estrapolare le sue conclusioni al periodo non sottoposto ad audit per il progetto o ad altri progetti.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0765_INF Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑765/20 R) «Procedimento sommario – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Recupero delle somme versate – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 16, 17, 35) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 21) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 22, 36) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno strettamente pecuniario (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 28) 5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 29, 30) 6. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 34) [OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di misure provvisorie volte, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8138 final della Commissione, del 17 novembre 2020, che dispone il recupero presso la ricorrente della somma di EUR 161990,80, maggiorata degli interessi, e, dall’altro, a vietare alla Commissione di procedere all’esecuzione della decisione impugnata o al recupero dei fondi nonché di estendere ed estrapolare le sue conclusioni al periodo non sottoposto ad audit per il progetto o ad altri progetti. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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