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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04793/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G. del Tribunale di Genova del 02/03/2022, rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] per il delitti ascritti ai capi a) e b) della rubrica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio __ della motivazione in relazione agli art. 599-bis e 606 lett. e) cod. proc. pen., per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, avendo la stessa escluso l'accertamento di responsabilità ed essendosi limitata alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è all'evidenza inammissibile, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama, tra l'altro in modo del tutto generico, elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G. del Tribunale di Genova del 02/03/2022, rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] per il delitti ascritti ai capi a) e b) della rubrica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio __ della motivazione in relazione agli art. 599-bis e 606 lett. e) cod. proc. pen., per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, avendo la stessa escluso l'accertamento di responsabilità ed essendosi limitata alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è all'evidenza inammissibile, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama, tra l'altro in modo del tutto generico, elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1