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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 09800/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1669/2025 UP - 09/12/2025 R.G.N. 31521/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 1 luglio 2025 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa in data 11 marzo 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ascrittogli e condannato alle pene di legge.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9800/2026 Roma, lì, 13/03/2026 Rassegnava che con l’atto di appello aveva formulato specifico motivo con il quale aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e che la Corte d’Appello aveva ritenuto di non applicare l’istituto rendendo al riguardo una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria, in particolare ritenendo, con affermazioni apodittiche, che il danno cagionato, pari a euro 60,00 non poteva essere considerato esiguo e inoltre facendo richiamo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, ritenute particolarmente allarmanti, senza indicare concretamente quali fossero tali specifiche modalità e circostanze.

2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 132, 133, 62, n. 4), 62-bis cod. pen., 125, 546 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. assumendo che la Corte di merito aveva reso una motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 64, n. 4), cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e delle circostanze attenuanti generiche, affermando in maniera apodittica che il danno patito dalla persona offesa era di indubbia consistenza economica.

3. In data 2 dicembre la difesa depositava memoria difensiva con la quale insisteva nelle argomentazioni rassegnate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

In relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. la Corte d’Appello ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità affermando che “Le specifiche modalità e circostanze del fatto si rivelano particolarmente allarmanti per la disinvoltura con la quale lo stesso è stato commesso; il danno cagionato (60,00 euro) certamente non può essere considerato esiguo” (v. pag. 1 della sentenza impugnata).

Trattasi di motivazione apparente, considerato che la Corte territoriale non ha indicato quali fossero le modalità e circostanze del fatto che ha ritenuto particolarmente allarmanti, e neppure ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto esiguo un danno patrimoniale pari a euro 60,00, cifra oggettivamente ai limiti dell’irrilevanza.

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1669/2025 UP - 09/12/2025 R.G.N. 31521/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 1 luglio 2025 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa in data 11 marzo 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ascrittogli e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9800/2026 Roma, lì, 13/03/2026 Rassegnava che con l’atto di appello aveva formulato specifico motivo con il quale aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e che la Corte d’Appello aveva ritenuto di non applicare l’istituto rendendo al riguardo una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria, in particolare ritenendo, con affermazioni apodittiche, che il danno cagionato, pari a euro 60,00 non poteva essere considerato esiguo e inoltre facendo richiamo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, ritenute particolarmente allarmanti, senza indicare concretamente quali fossero tali specifiche modalità e circostanze. 2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 132, 133, 62, n. 4), 62-bis cod. pen., 125, 546 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. assumendo che la Corte di merito aveva reso una motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 64, n. 4), cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e delle circostanze attenuanti generiche, affermando in maniera apodittica che il danno patito dalla persona offesa era di indubbia consistenza economica. 3. In data 2 dicembre la difesa depositava memoria difensiva con la quale insisteva nelle argomentazioni rassegnate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. In relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. la Corte d’Appello ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità affermando che “Le specifiche modalità e circostanze del fatto si rivelano particolarmente allarmanti per la disinvoltura con la quale lo stesso è stato commesso; il danno cagionato (60,00 euro) certamente non può essere considerato esiguo” (v. pag. 1 della sentenza impugnata). Trattasi di motivazione apparente, considerato che la Corte territoriale non ha indicato quali fossero le modalità e circostanze del fatto che ha ritenuto particolarmente allarmanti, e neppure ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto esiguo un danno patrimoniale pari a euro 60,00, cifra oggettivamente ai limiti dell’irrilevanza. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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