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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09720/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso - con cui si lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e art. 58 della legge del 24 novembre del 1981, n. 689, per non avere i giudici di merito accolto la richiesta della sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente con quella del lavoro di pubblica utilità proposta dalla difesa - è formulato in termini non consentiti in questa sede, perché fondato su profili di censura riproduttivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di merito (si veda pag.2 della impugnata sentenza), sottolineando anche come gli assunti difensivi non risultino supportati dalla produzione di alcuna documentazione, hanno compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del rigetto della richiesta, dovendosi a tal riguardo sottolineare che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato (come nel caso di specie) in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso - con cui si lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e art. 58 della legge del 24 novembre del 1981, n. 689, per non avere i giudici di merito accolto la richiesta della sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente con quella del lavoro di pubblica utilità proposta dalla difesa - è formulato in termini non consentiti in questa sede, perché fondato su profili di censura riproduttivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di merito (si veda pag.2 della impugnata sentenza), sottolineando anche come gli assunti difensivi non risultino supportati dalla produzione di alcuna documentazione, hanno compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del rigetto della richiesta, dovendosi a tal riguardo sottolineare che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato (come nel caso di specie) in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 09720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris