CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanisetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento; udito per l'imputata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obblio di presentazione alla P.G. in relazione ai reati contestati ai capi 2),4) 7),8) 13),17) 19) e 23), previa riqualificazione dei fatti ex art. 10-quater d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'ad 291, comma 1, cod.proc.pen. con riferimento al principio della domanda cautelare del pubblico ministero. Argomenta che il Tribunale del riesame non si era limitato ad attribuire ai fatti esposti dal pubblico ministero la veste giuridica ritenuta più corretta, ma si era spinto ad individuare un elemento di fatto nuovo ed ulteriore rispetto a quelli ritenuti dal titolare dell'azione cautelare e, cioè, la finalità di agevolare la comissione dei reati tributari; il pubblico ministero aveva escluso la sussistenza in termini di gravità indiziaria la responsabilità degli indagati per gli illeciti tributari riscontrati sul territorio nazionale; il Tribunale del riesame, pertanto, aveva applicato una misura cautelare per un illecito tributario per il quale il titolare dell'azione penale aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. in relazione alle copie effettuate dal Pm di documentazione acquisita mediante un decreto di sequestro divenuto inefficace ex tunc per mancanza di convalida La ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle risultanze della perquisizione e sequestro avvenuti in data 9/7/2021 nel proc. n. 1793/21 RGNR, poste a base della valutazione di gravità indiziaria, perché il sequestro era inefficace per mancanza di convalida e la documentazione cartacea ed informatica era stata restituita alla difesa del ricorrente; in maniera illegittima il Pm aveva trattenuto copia della documentazione in questione e tale documentazione era stata posta a base della motivazione del provvedimento impugnato ed assumeva aspetto decisivo rispetto alle residue risultanze (visure banche dati INPS e AE). Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10-quater d.lgs 72/2000. Argomenta che difetta la gravità indiziaria sul ruolo concorsuale della Giulizia nell'operazione asseritamente illecita di matrice tributaria e sulla consapevolezza in capo alla stessa dei crediti posti in compensazione; rimarca che il Pm nella richiesta cautelare aveva escluso la partecipazione della ricorrente alle operazioni tributarie commesse in altre aree geografiche e che la stessa risulta totalmente estranea ai procedimenti penali a carico della società che aveva "formato" i crediti risultati, secondo gli inquirenti, inesistenti (pag 42 richiesta cautelare). Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 292, 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura. Argomenta che l'iter logico seguito dal Tribunale era censurabile perché carente ed illogico, non avendo i Giudici del riesame considerato, ai fini delle doverosa valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, la distanza temporale dalla data di commissione dei reati e quella di applicazione della misura e la circostanza che la Gulizia non prestava più attività lavorativa presso la BM Servizi s.r.I., essendo la società divenuta inattiva; inoltre, le esigenze cautelari indicate dal Tribunale ben potevano essere garantite mediante l'applicazione di misura meno gravosa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili. La ricorrente lamenta che il Tribunale, nel riconoscere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al diverso delitto di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti gyre(a fronte della originaria contestazione per il reato di cui all'ad '640, comma 2, cod.pen.), non si sarebbe limitato ad operare una mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto oggetto dell'imputazione provvisoria, ma avrebbe formulato autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, in difetto della relativa domanda cautelare del pubblico ministero. Lamenta, inoltre, con riferimento alla gravità indiziaria, che nella richiesta cautelare era stata specificamente esclusa la partecipazione della ricorrente alle operazioni tributarie oggetto di precedenti procedimenti penali a carico delle società che avevano "formato "i crediti ritenuti inesistenti, nonchè la conoscenza e conoscibilità della predetta in ordine alla consumazione degli illeciti tributari. Orbene, è vero che, in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto in quanto la modifica della qualificazione giuridica non incide sull'autonomo potere di iniziativa dello stesso pubblico ministero con il limite, però, della immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (cfr. Sez.U, n. 16 del 19/06/1996, Rv.205617 - 01; Sez.6,n. 12828 del 14/02/2013, Rv.254902; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211), fermo restando che l'eventuale modifica della qualificazione non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez 6, n. 16202 del 11/03/2021, Rv. 280900 - 02; Sez.2 n. 9948 del 23/01/2020,Rv.279211 - 02). Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché la ricorrente non allega al ricorso la domanda cautelare, non presente negli atti trasmessi a questa Corte, e non consente, quindi, di valutare la fondatezza o meno della dedotta erronea riqualificazione, perché basata su un mutamento del fatto oggetto dell'iniziativa del pubblico ministero, nè del dedotto vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza è priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata sussistenza gravità indiziaria (basata anche sulle risultanze dell'informativa della GdF e sulle s.i.t.). Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato, ma rimarcando anche le modalità delle condotte (ripetitività, abitualità, sistematicità e metodicità delle stesse, coinvolgimento di una pluralità di società cartiere) ed il ruolo assunto dalla ricorrente nella vicenda criminosa (soggetto propulsore del congegno criminale), elementi dimostrativi di una personalità incline al crimine ed idonei a giustificare un giudizio prognostico negativo.Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la motivazione relativa alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dalla ricorrente, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Congrua è anche la motivazione posta a base della valutazione di adeguatezza della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., in quanto basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo ulteriore della idoneità della misura a costituire valido monito a non delinquere ulteriormente. Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono, dunque, adeguate e prive di vizi logici, nonché giuridicamente corrette, con conseguente manifesta infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente. Le censure che la ricorrente svolge, peraltro, si rivelano anche orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d