CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 16887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdat-wise-a-14e-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16966/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali volontarie aggravate e di illecita detenzione di armi; Considerato che il motivo proposto — con cui si contesta, peraltro del tutto genericamente, inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato, come nel caso in esame, abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., tra le ultime, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il C