CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45569/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.U.P. del Tribunale di Milano con cui è stata rigettata l'istanza ex art. 130 cod. proc. pen. In particolare, premette che: - l'istanza di correzione era volta ad eliminare l'errato riferimento contenuto nella sentenza di applicazione pena, resa dallo stesso G.U.P. nei confronti del ricorrente, ove, tra gli elementi esposti per escludere la possibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., si sosteneva che "da ultimo gli imputati sopra menzionati [tra cui figura il ricorrente] hanno reso ampia confessione in ordine agli addebiti loro contestati". Si trattava, per come asseverato dagli atti del procedimento, di un'affermazione errata, in considerazione anche del fatto che, nell'unica occasione in cui il ricorrente era stato sentito, aveva negato gli addebiti e ricondotto la scelta del rito a ragioni di tipo familiare e personale; - che il G.U.P. aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con una motivazione apposta in calce del tutto apparente ("si dichiara inammissibile l'istanza non ricorrendo un'ipotesi di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen."). Ciò premesso, deduce: 1.1. violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. per avere il G.U.P. provveduto de plano, anziché in camera di consiglio a pena di nullità (stabilita dal comma 5 dell'art. 127 cod. proc. pen.). 1.2. violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. per avere il giudice fornito una motivazione apparente, risultando non precisate le ragioni che lo hanno indotto ad escludere la sussistenza di un errore materiale. A tale proposito, si evidenzia come, invece, nel caso in esame, ricorre l'ipotesi dell'errore materiale, cadendo quest'ultimo su circostanza non corrispondente al vero, la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, risultando comunque la sentenza munita dell'indicazione delle ulteriori ragioni (con i relativi elementi di prova) che esclude un proscioglimento nel merito. 1.3. violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. per non avere qualificato come errore materiale l'indicazione della presunta - ma mai esistita - confessione del ricorrente, alla cui correzione questi aveva interesse, potendo determinare un ingiusto pregiudizio processuale ove la sentenza venisse prodotta nella causa civile pendente dinanzi al Tribunale di Genova. Inoltre, l'errata indicazione della circostanza non aveva avuto alcuna efficacia nel processo logico-giuridico che ha portato il giudice ad escludere, nella motivazione della sentenza, la possibilità di procedere ex art. 129 cod. proc. pen., di talché l'errore era emendabile ex art. 130 cod. pen., non attenendo al processo formativo della volontà. 1.4. violazione degli artt. 125 e 127 cod. proc. pen. per avere fornito la sentenza di applicazione pena una motivazione manifestamente contraddittoria ed illogica, come emerge dai documenti allegati all'istanza ex art. 130 cod. proc. pen., ivi debitamente richiamati, che escludono che il ricorrente abbia in alcun modo reso confessione in ordine ai fatti addebitati. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/10/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 12/11/2021 la difesa del ricorrente ha, per un verso, eccepito il difetto di legittimazione in relazione alla procedura di correzione di errore materiale della p.o. [OSCURATO:PERSONA] e delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) citate nell'avviso di fissazione dell'udienza; per altro verso, insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, allegando documentazione dalla quale risulta la pendenza del procedimento civile di cui si è sopra fatto cenno nei confronti del ricorrente. 4. Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto il decisivo profilo della violazione del contraddittorio, denunciata al primo motivo, restando assorbiti gli altri. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che è illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28085 del 4/6/2019, Rv. 277247). Nel caso in esame, all'adozione del provvedimento impugnato si è giunti omettendo la fissazione dell'udienza camerale, dandosi così luogo ad un'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178 in relazione all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che può essere dedotta con il ricorso per Cassazione (Sez. 1, n. 20984 del 23/6/2020, Rv. 279219). Non può escludersi, poi, che il provvedimento di correzione riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto dell'atto, perché, secondo la prospettazione del ricorrente, involge l'affermazione di una circostanza, quale quella in cui si dà atto che l'imputato è reo confesso in relazione agli addebiti formulati, che, a prescindere dall'assenza di diretta efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento in sede civile (ove risulta pendente controversia in cui il ricorrente è parte convenuta riguardo all'azione di risarcimento intrapresa dalla società per mala gestio), può comunque assumere rilievo ai fini dell'esistenza di una prova del processo penale (la confessione) che, in realtà, non risulterebbe essere stata acquisita. 4.1. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Milano perché provveda in contraddittorio sulla richiesta avanzata dal ricorrente, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso dedotti. 5. L'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Milano. Motivazione semplificata. Così deciso i