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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 00546/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avvero la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Urbino, in epigrafe indicata.

Rilevato che il ricorrente si duole della disposta confisca della somma di euro 500,00, lamentando la carenza di motivazione in sentenza.

Considerato che la censura è manifestamente infondata, avendo il giudice correttamente argomentato sul punto: la somma, invero, è stata ritenuta profitto del reato contestato al capo 4 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), in cui si legge che l'imputato ricorrente ha ceduto ad un acquirente sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corresponsione del prezzo di euro 500,00.

Considerato che il provvedimento, adottato in conformità alla previsione di cui all'art. 73, comma 7-bis. d.P.R. 309/90, è sostenuto da conferente motivazione. .

Ritenuto, pertanto. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avvero la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Urbino, in epigrafe indicata. Rilevato che il ricorrente si duole della disposta confisca della somma di euro 500,00, lamentando la carenza di motivazione in sentenza. Considerato che la censura è manifestamente infondata, avendo il giudice correttamente argomentato sul punto: la somma, invero, è stata ritenuta profitto del reato contestato al capo 4 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), in cui si legge che l'imputato ricorrente ha ceduto ad un acquirente sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corresponsione del prezzo di euro 500,00. Considerato che il provvedimento, adottato in conformità alla previsione di cui all'art. 73, comma 7-bis. d.P.R. 309/90, è sostenuto da conferente motivazione. . Ritenuto, pertanto. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]