CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ehico, la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di MAIELLO Ferdinando. Secondo l'editto accusatorio, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato aveva cagionato per colpa il decesso della vittima per avere, alla guida di un autoveicolo (Lancia Y) viaggiato a velocità di 90-100 Km/h, superiore al massimo consentito di 50 nel tratto di strada, teatro dell'incidente, neppure adeguando la stessa alle condizioni di scarsa visibilità, effettuando una manovra di sorpasso, con invasione dell'opposta corsia di marcia, così impattando frontalmente con un motociclo che, a seguito di un primo urto avvenuto immediatamente prima con un auto ([OSCURATO:PERSONA]) condotta da CERRATO Carmine, non ricorrente, aveva deviato la marcia verso il centro della carreggiata, concorrendo a causare al motociclista un politrauma al capo e al tronco e plurime lesioni ossee e di organi vitali che ne determinavano l'immediato decesso. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione al nesso causale tra la condotta colposa addebitata all'imputato e l'evento, poiché, a parere della difesa, l'incidente era stato conseguenza della pericolosissima condotta tenuta dal CERRATO e l'evento morte si sarebbe verificato al momento del primo impatto, a nulla rilevando il secondo, atteso che il MAIELLO era già deceduto. L'istruttoria non avrebbe dimostrato che la morte era stata conseguenza anche dell'impatto del MAIELLO con l'auto condotta dall'imputato. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla dosimetria della pena che ha ritenuto eccessiva e determinata immotivatamente in maniera discosta dal minimo, trattandosi di imputato che ha tenuto un ottimo comportamento processuale, collaborando alla ricostruzione dell'evento e risarcendo il danno. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con le conseguenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi, ai fini di una corretta delimitazione del tema devoluto a questa Corte, che la difesa non ha formulato censure in ordine alla sussistenza degli addebiti colposi mossi all'imputato, essendosi limitata a contestare l'esistenza di un nesso causale tra gli stessi e l'evento mortale, riproponendo la medesima censura posta con il gravame. Ad essa la Corte d'appello ha risposto rinviando sostanzialmente al principio della equivalenza delle cause, secondo il quale il nesso causale tra una condotta colposa e l'evento sussiste ogni qualvolta l'agente abbia posto in essere una qualsiasi condizione dell'evento stesso. Il comportamento imprudente del [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici d'appello, aveva certamente concorso a determinare l'evento, poiché l'imputato, nell'effettuare un soprasso, aveva invaso la opposta corsia di marcia, viaggiando a una velocità pari quasi al doppio di quella consentita, con scarse condizioni di visibilità e senza accorgersi che immediatamente prima un altro veicolo stava effettuando una pericolosa manovra di svolta a sinistra. Già nella sentenza appellata, del resto, il terna era stato apertamente affrontato e quel giudice aveva ritenuto che l'imputato, pur avendo notato che la Punto era impegnata in una pericolosa manovra di svolta a sinistra, aveva effettuato il sorpasso a una velocità sostenuta, precisando che se egli avesse mantenuto una condotta conforme alle regole cautelari il sinistro non si sarebbe verificato o non avrebbe prodotto le conseguenze derivatene. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la adeguatezza di quello determinato dal primo giudice, differenziato peraltro in maniera più favorevole per il [OSCURATO:PERSONA], in ragione del diverso grado di colpa, e calcolato addirittura in spregio al minimo edittale di anni due di reclusione. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa sembra confondere intanto i piani della causalità della colpa e della verifica controfattuale, muovendo peraltro da un assunto apodittico e indimostrato, quello secondo cui il grave shock riportato dalla vittima sarebbe stato conseguenza solo del primo impatto, poiché al momento del secondo il MAIELLO era già deceduto. Quanto al primo tema, è corretto affermare la necessità che la responsabilità colposa sia ancorata, non solo alla dimostrazione dell'addebito colposo mosso all'agente, ma anche alla verifica che l'evento verificatosi costituisca concretizzazione del rischio che la norma violata era intesa a scongiurare. È, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale, in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021, Laganà, Rv. 282596, in cui, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli determinata dalla perdita di controllo dell'autovettura e dall'improvvisa invasione dell'opposta corsia di marcia, per lo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l'evento verificatosi; n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645). Tuttavia, il deducente omette di considerare la natura degli addebiti mossi al [OSCURATO:PERSONA]: l'obbligo di rispettare i limiti di velocità e quello di moderarla in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, infatti, sono posti a garanzia della possibilità per il conducente di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176); le regole dettate dall'art. 148, codice strada, per effettuare un sorpasso, d'altro canto, sono chiaramente intese a consentire di effettuare detta manovra in maniera da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Nella specie, l'evento ha costituito proprio la concretizzazione di quei rischi. L'imputato ha deciso di effettuare il sorpasso nonostante la scarsa visibilità, senza avvedersi del primo impatto (del quale, invece, il testimone oculare alla guida del veicolo superato si era reso conto) e viaggiando a una velocità pari quasi al doppio di quella consentita in quel tratto di strada, in tal modo non essendo stato in grado di governare il proprio mezzo e scongiurare l'impatto con il motociclo della vittima. Quanto, poi, al giudizio controfattuale, l'assunto difensivo, secondo cui il MAIELLO era già morto dopo il primo impatto è estraneo al processo e, già sotto tale profilo, il motivo palesa tutta la sua manifesta infondatezza. Peraltro, la ricostruzione effettuata sin dal primo grado non suffraga tale conclusione, essendo viceversa emerso che il motociclo, dopo l'urto primario con l'auto condotta dal CERRATO, aveva deviato verso il centro della carreggiata, dove poi si verificava l'urto con l'auto condotta dall'imputato, che stava sorpassando la vettura condotta dal teste CELIBERTI; in tale fase, l'auto del [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito la marcia trasportando nella parte anteriore anche il motociclo. La difesa non ha operato alcun effettivo confronto con tale ricostruzione, affidando le proprie argomentazioni, di per se stesse generiche, ad un assunto non dimostrato e incoerente con la descritta dinamica. Anche con riferimento alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis, cod. pen., le doglianze sono generiche e, ancora una volta, non precedute dal necessario confronto con il percorso giustificativo seguito dai giudici territoriali, attraverso il quale, essi, oltre a dar conto del grado della colpa e della personalità negativa desunta dai precedenti dell'imputato, hanno soprattutto evidenziato che la pena era stata determinata addirittura in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato. 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lauro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. .tt . ",-- Fe: -7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese n m processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tIA cz, cv . t Deciso il 11 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente o ret - ,---- [OSCURATO:PERSONA]