CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/1/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sebbene l'imputato avesse sostenuto che la maggior parte dei beni rinvenuti non avesse provenienza illecita, profilo che la sentenza impugnata ha congruamente scrutinato, richiamando i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità circa la sufficienza della prova logica ai fini della prova della provenienza del bene ricettato; considerato, inoltre, che poiché lo stesso ricorrente ha ammesso la provenienza furtiva di due ciclomotori, che ha riferito di aver personalmente rubato senza tuttavia essere in grado di fornire indicazioni circa tempo, luogo, modalità di commissione dei fatti, e i giudici di merito hanno considerato quale unico illecito la detenzione dei plurimi beni rinvenuti, la difesa non ha un concreto interesse alla doglianza in quanto, anche a voler accedere alla tesi difensiva, la stessa appare insuscettibile di incidere sul giudizio di responsabilità e sulla dosimetria delle pena, quantificata al minimo, previa concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del iA proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]