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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdatererev4se-alie-par_ti.;__ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 577, comma 1, n. 4, 582, 585, comma 1, e 612, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un solo motivo, la violazione di legge, in relazione: «agli artt. 2, 4 e 7

I. n. 895/1967 e 624, 625 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.», e il vizio di motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdatererev4se-alie-par_ti.;__ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 577, comma 1, n. 4, 582, 585, comma 1, e 612, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un solo motivo, la violazione di legge, in relazione: «agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 e 624, 625 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.», e il vizio di motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00. P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris