CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 27992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4312/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZEdi COMM.TRIB.REG. ANCONA n n. 351 - 353 - 355 - 357-358/2020depositate i l 29/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La CTR delle Marche, con le sentenze indicate in epigrafe, di identico contenuto, ha annullato, per difetto di motivazione, gli avvisi, riferiti a diverse annualità e per il resto identici, emessi dal Comune di Morrovalle (MC), per maggior ICI calcolata su terreno edificabile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai valori fissati con delibere nn.229/1998 e 41/2004, adottate ai sensi dell’art.52 del d.lgs. n. 446/1997. L’ICI era stata pagata sul valore dei terreni come se fossero stati terreni agricoli. La CTR ha affermato che in ogni avviso il Comune “ha fatto riferimento” alle suddette delibere, che “anche volendo ritenere valida la motivazione per relationem”, gli avvisi erano tuttavia sforniti di motivazione in quanto “il mero richiamo alla verifica dei valori delle rendite risultanti dell’Agenzia del territorio e dei valori delle aree edificabili non sono sufficienti a consentire al contribuente di conoscere il criterio adottato dall’amministrazione per la definizione del valore attribuito ad ogni singola area edificabile”. La CTR ha poi aggiunto che la carenza di motivazione era “tanto più evidente ove si tenga conto” della documentazione prodotta dal contribuente: una perizia “attestante le reali caratteristiche dell’area (ubicazione e condizioni di manutenzione) inconciliabili con la sua formale vocazione edificatoria e i costi sostenuti per rendere edificabile l’area soggetta ad imposizione”; i “contratti di affitto ad uso agricolo” dimostrativi “della fattuale retrocessione dell’immobile ad area agricola”; 2. avverso detta sentenza il Comune ricorre con due motivi; 3. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della l.27 dicembre 2006, n.296, per avere la CTR ritenuto gli avvisi non motivati; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata “la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2778 c.c. sulle presunzioni e dell’art. 2 d.lgs. 546/92” e viene altresì lamentato il “mancato esercizio della giurisdizione tributaria”. Deduce il ricorrente che la CTR ha errato nell’addossare al Comune di non avere tenuto conto dei “costi per rendere utilizzabile l’area” e nel dare rilievo al fatto che l’area era stata utilizzata per usi agricoli, atteso che questo “non significa che l’area edificatoria abbia un minore valore rispetto a quello attribuito dal Comune”. Deduce poi che la CTR, quand’anche avesse ritenuto di non condividere la valutazione del terreno operata in base alla ridetta delibera, avrebbe dovuto comunque procedere ad autonoma valutazione e non semplicemente annullare l’avviso; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto gli avvisi non sono stati trascritti nel ricorso per cassazione né risultano allegati al ricorso con conseguente impossibilità per questa Corte di vagliare la fondatezza del motivo ossia di verificare la correttezza o non correttezza della affermazione della CTR in ordine alla carenza di motivazione da cui detti avvisi sarebbero affetti. Ricorre quanto ancora di recente stabilito da Cass. SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, è tuttavia necessario che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto centrato su un preteso errore commesso dalla CTR in riferimento alla motivazione degli avvisi, intesa come insieme dei presupposti degli atti nella loro effettività sul piano sostanziale, ossia in riferimento ad un elemento che, una volta rimasto fermo il rilievo del difetto della motivazione come discorso sui presupposti giuridici e di fatto dei provvedimenti, è irrilevante. Va infatti ricordato che l'enunciato delle ragioni a base dell'atto, il quale deve corrispondere a quanto stabilito dall'art. 7 della l.212/2000, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di poter valutare se esperire l'impugnazione giudiziale, e come contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", cosicché l’assenza della motivazione in discorso rende di per sé l’atto illegittimo quand’anche possano sussistere le ragioni dell’esercizio del potere impositivo. Da ciò consegue l’inammissibilità di ogni profilo di censura – pure ravvisabile nella parte in cui il ricorrente rivendica la congruità del valore da esso attribuito al cespite - che riguardi l’aspetto estimativo della lite, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha annullato in radice gli avvisi per vizio formale, così che non avrebbe potuto né dovuto accedere al merito della valutazione. Male invocato è dunque, nella concretezza del caso, il principio per cui quello tributario è giudizio di ‘impugnazione-merito’, a tanto non potendosi accedere qualora il giudice di merito abbia annullato l’atto impositivo per il radicale e preclusivo vizio della carente motivazione, in alcun modo ovviabile in corso di giudizio; 5. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Comune di Morrovalle a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2400,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi