CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 448/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna per il delitto di furto; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancanza di legittimazione a proporre querela del soggetto denunciante, in assenza di accertamento circa il rapporto di fatto tra quest'ultimo e il denaro sottratto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il ricorrente deduce una circostanza di fatto che questa Corte - a fronte della sentenza di merito che ha qualificato il soggetto denunziante quale "gestore"- non può sindacare, peraltro non denunziando una travisamento della prova che possa avere indotto la Corte di appello a questa conclusione e che è l'unica breccia che può aprirsi per una rivisitazione fattuale da parte del Giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.