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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 1993

Cassazione n. 39781/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il 24/04/1997 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16.9.2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto aggravato e condannati alla pena di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen., l'inosservanza degli articoli 522, 604, primo comma, del codice dì rito in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla parte concernente l'applicazione dell'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, nonché la manifesta e logicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d'appello afferma che l'aggravante del mezzo fraudolento risulterebbe contestata in fatto. 3.

I. ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 motivo, in tutte le sue implicazioni, è manifestamente infondato.

Ed invero, è sufficiente leggere il capo d'imputazione per verificare che ciò di cui si dolgono i ricorrenti è evidentemente infondato, emergendo per tabulas che l'aggravante del mezzo fraudolento è stata contestata sia attraverso l'espresso richiamo del n. 2 dell'art. 625 cod. pen. - che riguarda anche l'aggravante della violenza sulle cose parimenti contestata in via alternativa a quella del mezzo fraudolento tramite l'espressione: "Con le aggravanti di avere agito con violenza sulle cose e comunque con mezzo fraudolento" - sia mediante il riferimento esplicito, in fatto, al mezzo fraudolento.

D'altra parte la corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, aveva già evidenziato al riguardo come si dovesse ritenere ritualmente contestata l'aggravante in parola sia in diritto che in fatto, leggendosi nel capo d'imputazione anche l'esatta descrizione della condotta aggravata dai mezzo fraudolento laddove si precisa che il furto veniva compiuto "con l'utilizzo di una sfera calamitata"; sicché erronea deve ritenersi, secondo quanto si precisa nella pronuncia impugnata, l'impostazione della difesa che assume che invece l'aggravante in parola sia da ravvisarsi nel tentativo (non contestato in fatto) di distrazione della commessa messo in atto da uno dei partecipi dell'azione delittuosa, laddove in realtà l'utilizzo del mezzo fraudolento, secondo quanto contestato dal Pubblico Ministero, si sostanzia nell'impiego della semisfera magnetica per rimuovere la placca antitaccheggìo dalla merce sottratta.

Deve solo aggiungersi che a conferma della correttezza degli argomenti spesi dalla corte territoriale milita il fatto che la circostanza in parola è stata contestata in via alternativa rispetto a quella della violenza sulle cose eventualmente ravvisabile, anch'essa, con riferimento al medesimo aspetto in fatto, che non può - evidentemente - che essere quello relativo alla rimozione della placca antitaccheggio mediante la calamita (la contestazione alternativa è stata verosimilmente dettata dal fatto che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano orientamenti diversi quanto all'integrazione dell'una o dell'altra aggravante in caso di utilizzo di un magnete per rimuovere la placca antitaccheggio e alla possibilità dì integrazione di entrambe le circostanze aggravanti in parola).

A ben vedere, poi, il ricorso è in radice inammissibile per carenza di interesse, avendo il giudice di primo grado in realtà ravvisato la sussistenza della sola aggravante della violenza sulle cose (come si evince chiaramente dalla lettura della pag. 4 della pronuncia dì primo grado), correttamente interpretando la contestazione che ha inteso appunto contestare - come già detto - le due aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento in via alternativa tra loro.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro :3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il 24/04/1997 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16.9.2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto aggravato e condannati alla pena di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen., l'inosservanza degli articoli 522, 604, primo comma, del codice dì rito in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla parte concernente l'applicazione dell'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, nonché la manifesta e logicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d'appello afferma che l'aggravante del mezzo fraudolento risulterebbe contestata in fatto. 3. I. ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 motivo, in tutte le sue implicazioni, è manifestamente infondato. Ed invero, è sufficiente leggere il capo d'imputazione per verificare che ciò di cui si dolgono i ricorrenti è evidentemente infondato, emergendo per tabulas che l'aggravante del mezzo fraudolento è stata contestata sia attraverso l'espresso richiamo del n. 2 dell'art. 625 cod. pen. - che riguarda anche l'aggravante della violenza sulle cose parimenti contestata in via alternativa a quella del mezzo fraudolento tramite l'espressione: "Con le aggravanti di avere agito con violenza sulle cose e comunque con mezzo fraudolento" - sia mediante il riferimento esplicito, in fatto, al mezzo fraudolento. D'altra parte la corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, aveva già evidenziato al riguardo come si dovesse ritenere ritualmente contestata l'aggravante in parola sia in diritto che in fatto, leggendosi nel capo d'imputazione anche l'esatta descrizione della condotta aggravata dai mezzo fraudolento laddove si precisa che il furto veniva compiuto "con l'utilizzo di una sfera calamitata"; sicché erronea deve ritenersi, secondo quanto si precisa nella pronuncia impugnata, l'impostazione della difesa che assume che invece l'aggravante in parola sia da ravvisarsi nel tentativo (non contestato in fatto) di distrazione della commessa messo in atto da uno dei partecipi dell'azione delittuosa, laddove in realtà l'utilizzo del mezzo fraudolento, secondo quanto contestato dal Pubblico Ministero, si sostanzia nell'impiego della semisfera magnetica per rimuovere la placca antitaccheggìo dalla merce sottratta. Deve solo aggiungersi che a conferma della correttezza degli argomenti spesi dalla corte territoriale milita il fatto che la circostanza in parola è stata contestata in via alternativa rispetto a quella della violenza sulle cose eventualmente ravvisabile, anch'essa, con riferimento al medesimo aspetto in fatto, che non può - evidentemente - che essere quello relativo alla rimozione della placca antitaccheggio mediante la calamita (la contestazione alternativa è stata verosimilmente dettata dal fatto che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano orientamenti diversi quanto all'integrazione dell'una o dell'altra aggravante in caso di utilizzo di un magnete per rimuovere la placca antitaccheggio e alla possibilità dì integrazione di entrambe le circostanze aggravanti in parola). A ben vedere, poi, il ricorso è in radice inammissibile per carenza di interesse, avendo il giudice di primo grado in realtà ravvisato la sussistenza della sola aggravante della violenza sulle cose (come si evince chiaramente dalla lettura della pag. 4 della pronuncia dì primo grado), correttamente interpretando la contestazione che ha inteso appunto contestare - come già detto - le due aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento in via alternativa tra loro. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro :3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,
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