CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2014
Cassazione n. 24945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1589/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1292/04/14, depositata il 3 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Rinuncia al ricorso -Estinzione. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1292/04/14 del 03/03/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto, in sede di rinvio, gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso le sentenze nn. 196, 197, 198/55/02 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), con la quale erano stati accolti i separati ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso i dinieghi di rimborso IVA concernenti gli anni d’imposta dal 1985 al 1994; 2. avverso la menzionata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha rinunciato al ricorso con memoria del 06/04/2023 e la rinuncia è stata espressamente accettata dalla Agenzia delle entrate; 2. va, dunque, dichiarata l’estinzione del presente giudizio; 2.1. nulla per le spese in ragione della espressa previsione dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto