CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23184/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Ligurian.292/2025 depositata il 08/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2798/2026Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 23184/2026Data pubblicazione 14/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleparti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]