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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09116/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

151. R.G. 33343 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151. R.G. 33343 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 I
Sentenza Cassazione n. 09116/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris