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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27707/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 8 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bergamo, emessa in data 17 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di questi in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella meno grave ipotesi del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen., è privo di specificità e basato su assunti relativi ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione della decisività di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, Pinelli, Rv. 277783), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5 sulla condotta non soltanto violenta, ma anche minacciosa dell'imputato alla luce delle attendibili dichiarazioni testimoniali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 8 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bergamo, emessa in data 17 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di questi in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella meno grave ipotesi del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen., è privo di specificità e basato su assunti relativi ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione della decisività di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, Pinelli, Rv. 277783), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5 sulla condotta non soltanto violenta, ma anche minacciosa dell'imputato alla luce delle attendibili dichiarazioni testimoniali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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