CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 13046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato in Romania il 03/07/1983 avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso di generi alimentari, commesso in Melito di [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2019. 2. Ha proposto ricorso pe cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un solo motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari perla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto, nell'esame del motivo di gravame con il quale si era lamentata l'eccessività della pena inflitta all'imputata, della sua condotta susseguente al reato, in violazione dell'art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen. Omissione, questa, da ritenersi decisiva, atteso che, con memoria in data 1 ottobre 2025, il difensore aveva evidenziato come il complessivo percorso rieducativo, che l'imputata stava compiendo nel corso della detenzione carceraria, era tale da giustificare la concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Avuto riguardo alla doglianza di omessa considerazione da parte del giudice di appello delle deduzioni sviluppate con la memoria depositata in data 10 ottobre 2025, con la quale il difensore dell'imputata aveva evidenziato come, ai fini della mitigazione della pena inflittale, sarebbe stato necessario valorizzare il percorso rieducativo dalla stessa compiuto nel corso dell'esecuzione della pena, occorre ribadire i seguenti principi di diritto; ossia: - che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione: infatti, l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Pavone, Rv. 135181 - 01), di modo che il vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sussiste soltanto quando la carenza, l'illogicità o la contraddittorietà rispetto a specifici atti processuali siano evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibili "ictu ocu/i", «dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le 2minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»(Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01); - che l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01): sicché, per un verso, «gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione» (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 - 01; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493 - 01); per altro verso, «l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria preternnessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). 2. Ciò posto, deve rilevarsi che con il motivo in disamina non si è correttamente adempiuto all'onere di rappresentare puntualmente in che termini il dedotto «complessivo "percorso" che la [OSCURATO:PERSONA] stava compiendo da circa un anno e mezzo presso diverse [OSCURATO:PERSONA]» sarebbe stato tale da denotare una sua ridotta capacità a delinquere, suscettibile di giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio applicatole. Nulla di specifico e di concreto, in termini di dimostrazione di un'effettiva presa di distanza dell'imputata dalle sue precedenti attività criminali, è stato allegato dalla difesa, che neppure con la presente impugnativa ha inteso rendere ragione delle peculiari condotte successive al reato attestanti una diminuita inclinazione al crimine da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, un suo minore bisogno di pena./b- 33. Ad ogni buon conto, giova rammentare che è ius receptum che l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena è da considerare adempiuto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 - 01) e che, secondo il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). 4. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M