Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06581/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Angri il 21 agosto 1961 avverso la sentenza del 30 gennaio 2020 della Corte di appello di Salerno. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura continuata ed aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, poiché la pronunzia di secondo grado rappresenta una riproduzione della sentenza di primo grado. 2.2 carenza di motivazione poiché gli argomenti dedotti con l'atto di impugnazione sono stati del tutto trascurati dal collegio di secondo grado. 2.2 violazione di legge e travisamento della prova poiché la corte ha confermato il giudizio di responsabilità sebbene non ricorrano nel caso di specie gli estremi del reato di usura. 2.3 violazione di legge poiché il reato contestato si è prescritto prima della sentenza impugnata, in quanto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa deve ritenersi che il rapporto economico si è concluso nel 2006. 2.5 vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la difesa aveva lamentato l'eccessivo rigore della pena inflitta e il collegio ha respinto la detta richiesta in modo lapidario senza fornire alcuna motivazione sulle argomentazioni poste dalla difesa. 3.Con nota del 19 gennaio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che l'imputato è deceduto il 2 agosto 2021 e ha allegato certificato di morte.

Si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Angri il 21 agosto 1961 avverso la sentenza del 30 gennaio 2020 della Corte di appello di Salerno. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura continuata ed aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, poiché la pronunzia di secondo grado rappresenta una riproduzione della sentenza di primo grado. 2.2 carenza di motivazione poiché gli argomenti dedotti con l'atto di impugnazione sono stati del tutto trascurati dal collegio di secondo grado. 2.2 violazione di legge e travisamento della prova poiché la corte ha confermato il giudizio di responsabilità sebbene non ricorrano nel caso di specie gli estremi del reato di usura. 2.3 violazione di legge poiché il reato contestato si è prescritto prima della sentenza impugnata, in quanto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa deve ritenersi che il rapporto economico si è concluso nel 2006. 2.5 vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la difesa aveva lamentato l'eccessivo rigore della pena inflitta e il collegio ha respinto la detta richiesta in modo lapidario senza fornire alcuna motivazione sulle argomentazioni poste dalla difesa. 3.Con nota del 19 gennaio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che l'imputato è deceduto il 2 agosto 2021 e ha allegato certificato di morte. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris