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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02266/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE di CASSAZIONE - ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita nota spese chiedendone la liquidazione. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità/rigetto del ricorso e deposita nota spese chiedendone la liquidazione. letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di cassazione - I sezione penale - ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] averso la sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo, che lo aveva dichiarato colpevole, quale mandante, di omicidio volontario pluriaggravato.

2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che denuncia cinque errori di fatto nei quali sarebbe incorsa la Corte di legittimità, con riguardo:

2.1. al luogo in cui sarebbe avvenuto, secondo il racconto dei complici, divenuti collaboratori di giustizia, l'abbandono dell'arma utilizzata per commettere il delitto, alla luce delle conclusioni del perito.

2.2. all'orario di prelievo del veicolo utilizzato per commettere il delitto, alla luce egli esiti peritali;

2.3. alla presenza di Scimonelli all'interno della [OSCURATO:PERSONA] durante le fasi preparatorie del dell'omicidio, sebbene non vi sia riscontro proveniente dalle captazioni, pure attivate su tale veicolo.

2.4. alla circostanza che il ricorrente si trovasse sul luogo dell'omicidio, a bordo della [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, quando il killer transitò a bordo della W Polo;

2.5. alla manifestata rinuncia a partecipare all'udienza del 10 aprile 2019, la cui nullità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio.

Si sostiene che il ricorrente non rinunciò all'udienza, ma si oppose alla traduzione presso la casa di reclusione di Parma, per il videocollegamento con la Corte palermitana, in assenza di avviso al proprio legale.

Tale nullità avrebbe dovuto portare all'annullamento della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa, essendo il difensore presente a Prato, e inconsapevole di doversi recare a Parma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto viziato da genetica indeducibilità Sez. 6, Ordinanza n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779), esso prospettando, del tutto impropriamente, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, quello che, in realtà, è stato il giudizio valutativo espresso dal Giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv.260817).

Il ricorrente sostiene, infatti, che la decisione sarebbe errata sotto diversi aspetti "a causa delle incongruenze poste in essere nelle fasi di merito", ma, delle segnalate incongruenze, la Corte di cassazione si è già occupata, in quanto già oggetto specifico del ricorso ordinario ( cfr. da pg. 25 in poi).

2. E' bene, allora, preliminarmente, delimitare il perimetro cognitivo della Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato.

Le Sezioni Unite sono più volte intervenute sul tema, e hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte Ci cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze o processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La Corte ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio (in tal senso Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, da ultimo Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193);

2.1. Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassaz one, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa, risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanz processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099). d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo, è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.2.2.

Nel prendere in considerazione i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art. 625 bis cod.proc.pen., deve darsi rilievo anche al disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen., secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", sicché non è consentito supporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non sia stato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto non rilevante.

2.3. Dunque, in sintesi, il rimedio delineato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità, mentre è escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779).

Queste connotazioni intrinseche del rimedio qui attivato richiedono che l'atto vada interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, invece, di un ricorso "pieno" contro la "prima" decisione di cassazione.

3. Ebbene, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un ricorso che articola ben cinque errori di fatto, e ciò in relazione a una sentenza affatto sbrigativa - tale da incorrere in una cosi significativa serie di errori percettivi - che non ha dimenticato in alcuna parte di fornire le proprie argomentazioni a supporto delle decisioni rassegnate; anzi, si è al cospetto di una motivazione ampia, puntuale, esaustiva nell'esame delle questioni, ricca di richiami agli argomenti spesi dai giudici di merito e con pertinenti citazioni in diritto.

3.1. In effetti, la lettura del ricorso con siffatte connotazioni porta, nell'immediatezza, é -1 dubitare che ci si trovi nell'ambito dei referenti strutturali dell'istituto previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., mirato a dedurre, si ripete, solo degli specifici errori percettivi che siano effettivamente incidenti sulla decisione di legittimità, mentre ci si rende conto, nell'esaminare i motivi di ricorso, di essere davanti ad argomenti - peraltro estremamente generici - che intendono sostanzialmente ridiscutere il merito della sentenza.

L'impugnazione straordinaria in scrutinio si caratterizza per una tecnica espositiva che, lungi dal focalizzare lo specifico oggetto degli errori di fatto denunziati, tende ad attrarre nella sfera del rimedio, in maniera reiterativa, doglianze già più volte proposte e disattese, e rilievi di merito, di fatto postulando un'interpretazione dell'istituto come strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche.

L'impugnazione deve, dunque, ritenersi inammissibile, poiché una tale prospettiva sposta l'asse della cognizione della [OSCURATO:PERSONA], non più chiamata alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re-giudicanda nell'ottica della rimozione del giudicato al fine di garantire asserite esigenze di giustizia sostanziale.

3.2. L'esito della presente delibazione è che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", anche ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sé non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art. 606 cod. proc. pen. per il "primo" ricorso, i quali, infatti, sono stati dichiarati inammissibili dalla Prima Sezione.

3.3. L'ultimo motivo è del pari inammissibilmente proposto, per la prima volta, laddove prospetta, con il ricorso straordinario, una nullità che avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio di legittimità soltanto con il ricorso ordinario.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa Gi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

5. Nulla è dovuto alle parti civili, che non hanno alcuna legittimazione processuale nel giudizio per ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017 Rv. 270807), che è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto del condannato, e cioè dell'imputato e non anche della parte civile o di altre parti processuali ( Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Rv. 237171).

La procedura prevista dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), infatti, consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile (Sez. 5, Ordinanza n. 3201 del 19/12/2002 (dep. /2003 ) Rv. 224282), la quale neppure può invocare alcuna statuizione contra reum.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE di CASSAZIONE - ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita nota spese chiedendone la liquidazione. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità/rigetto del ricorso e deposita nota spese chiedendone la liquidazione. letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di cassazione - I sezione penale - ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] averso la sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo, che lo aveva dichiarato colpevole, quale mandante, di omicidio volontario pluriaggravato. 2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che denuncia cinque errori di fatto nei quali sarebbe incorsa la Corte di legittimità, con riguardo: 2.1. al luogo in cui sarebbe avvenuto, secondo il racconto dei complici, divenuti collaboratori di giustizia, l'abbandono dell'arma utilizzata per commettere il delitto, alla luce delle conclusioni del perito. 2.2. all'orario di prelievo del veicolo utilizzato per commettere il delitto, alla luce egli esiti peritali; 2.3. alla presenza di Scimonelli all'interno della [OSCURATO:PERSONA] durante le fasi preparatorie del dell'omicidio, sebbene non vi sia riscontro proveniente dalle captazioni, pure attivate su tale veicolo. 2.4. alla circostanza che il ricorrente si trovasse sul luogo dell'omicidio, a bordo della [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, quando il killer transitò a bordo della W Polo; 2.5. alla manifestata rinuncia a partecipare all'udienza del 10 aprile 2019, la cui nullità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio. Si sostiene che il ricorrente non rinunciò all'udienza, ma si oppose alla traduzione presso la casa di reclusione di Parma, per il videocollegamento con la Corte palermitana, in assenza di avviso al proprio legale. Tale nullità avrebbe dovuto portare all'annullamento della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa, essendo il difensore presente a Prato, e inconsapevole di doversi recare a Parma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto viziato da genetica indeducibilità Sez. 6, Ordinanza n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779), esso prospettando, del tutto impropriamente, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, quello che, in realtà, è stato il giudizio valutativo espresso dal Giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv.260817). Il ricorrente sostiene, infatti, che la decisione sarebbe errata sotto diversi aspetti "a causa delle incongruenze poste in essere nelle fasi di merito", ma, delle segnalate incongruenze, la Corte di cassazione si è già occupata, in quanto già oggetto specifico del ricorso ordinario ( cfr. da pg. 25 in poi). 2. E' bene, allora, preliminarmente, delimitare il perimetro cognitivo della Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato. Le Sezioni Unite sono più volte intervenute sul tema, e hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte Ci cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze o processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Corte ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio (in tal senso Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, da ultimo Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); 2.1. Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassaz one, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa, risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanz processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099). d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo, è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.2.2. Nel prendere in considerazione i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art. 625 bis cod.proc.pen., deve darsi rilievo anche al disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen., secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", sicché non è consentito supporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non sia stato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto non rilevante. 2.3. Dunque, in sintesi, il rimedio delineato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità, mentre è escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779). Queste connotazioni intrinseche del rimedio qui attivato richiedono che l'atto vada interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, invece, di un ricorso "pieno" contro la "prima" decisione di cassazione. 3. Ebbene, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un ricorso che articola ben cinque errori di fatto, e ciò in relazione a una sentenza affatto sbrigativa - tale da incorrere in una cosi significativa serie di errori percettivi - che non ha dimenticato in alcuna parte di fornire le proprie argomentazioni a supporto delle decisioni rassegnate; anzi, si è al cospetto di una motivazione ampia, puntuale, esaustiva nell'esame delle questioni, ricca di richiami agli argomenti spesi dai giudici di merito e con pertinenti citazioni in diritto. 3.1. In effetti, la lettura del ricorso con siffatte connotazioni porta, nell'immediatezza, é -1 dubitare che ci si trovi nell'ambito dei referenti strutturali dell'istituto previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., mirato a dedurre, si ripete, solo degli specifici errori percettivi che siano effettivamente incidenti sulla decisione di legittimità, mentre ci si rende conto, nell'esaminare i motivi di ricorso, di essere davanti ad argomenti - peraltro estremamente generici - che intendono sostanzialmente ridiscutere il merito della sentenza. L'impugnazione straordinaria in scrutinio si caratterizza per una tecnica espositiva che, lungi dal focalizzare lo specifico oggetto degli errori di fatto denunziati, tende ad attrarre nella sfera del rimedio, in maniera reiterativa, doglianze già più volte proposte e disattese, e rilievi di merito, di fatto postulando un'interpretazione dell'istituto come strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. L'impugnazione deve, dunque, ritenersi inammissibile, poiché una tale prospettiva sposta l'asse della cognizione della [OSCURATO:PERSONA], non più chiamata alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re-giudicanda nell'ottica della rimozione del giudicato al fine di garantire asserite esigenze di giustizia sostanziale. 3.2. L'esito della presente delibazione è che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", anche ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sé non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art. 606 cod. proc. pen. per il "primo" ricorso, i quali, infatti, sono stati dichiarati inammissibili dalla Prima Sezione. 3.3. L'ultimo motivo è del pari inammissibilmente proposto, per la prima volta, laddove prospetta, con il ricorso straordinario, una nullità che avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio di legittimità soltanto con il ricorso ordinario. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa Gi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 5. Nulla è dovuto alle parti civili, che non hanno alcuna legittimazione processuale nel giudizio per ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017 Rv. 270807), che è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto del condannato, e cioè dell'imputato e non anche della parte civile o di altre parti processuali ( Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Rv. 237171). La procedura prevista dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), infatti, consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile (Sez. 5, Ordinanza n. 3201 del 19/12/2002 (dep. /2003 ) Rv. 224282), la quale neppure può invocare alcuna statuizione contra reum. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00
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