Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0215_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 marzo 2020 – QB / BCE
(causa T‑215/18)
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di valutazione – Rapporto informativo 2016 – Autore del rapporto informativo – Errore manifesto di valutazione – Congedo di malattia – Riassegnazione – Retribuzione – Decisione che nega il beneficio di un avanzamento retributivo – Competenza dell’autore dell’atto lesivo – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42)
(v. punti 40, 41)
2.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Orientamenti per i valutatori e gli agenti riguardanti le procedure di valutazione del personale – Effetti giuridici
(Condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, art. 5)
(v. punto 46)
3.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Necessario coinvolgimento dei superiori gerarchici della persona valutata – Asserita redazione del rapporto informativo da parte di un terzo – Onere della prova
(Condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, art. 5)
(v. punti 47‑50, 59, 61)
4.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Periodo di valutazione – Assenza di lunga durata della persona valutata – Periodo di lavoro effettivo equivalente o superiore a tre mesi – Base di valutazione sufficiente ai fini del rapporto informativo –Possibilità di prendere in considerazione la parte retrospettiva della valutazione – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza
(Condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, art. 5)
(v. punti 81, 82, 85‑87)
5.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Funzionario riassegnato nel corso del periodo di valutazione – Mantenimento nel rapporto informativo delle misure di miglioramento e di sviluppo di natura trasversale derivanti dalla precedente assegnazione – Ammissibilità
(Condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, art. 5)
(v. punti 93, 94, 97)
6.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione
(Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42)
(v. punti 100‑103, 110, 111, 125, 128, 134)
7.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Banca centrale europea – Revisione annuale degli stipendi e dei premi – Decisione non emanata dall’autorità abilitata o da un’autorità che ha ricevuto delega di potere – Incompetenza dell’autore della decisione impugnata – Annullamento della decisione – Effetti
(Art. 266 TFUE; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, artt. 5 e 6)
(v. punti 141, 142, 152, 155)
8.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 158)
9.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punto 159)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo 2016 e della decisione della BCE del 23 maggio 2017 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, ove necessario, all’annullamento della decisione del 18 settembre 2017 della BCE e della decisione implicita di quest’ultima che respinge, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito.
Dispositivo
1)
La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 23 maggio 2017 che nega a QB il beneficio di un avanzamento retributivo è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
QB sopporterà due terzi delle proprie spese.
4)
La BCE sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese sostenute da QB.