CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 15968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 334, comma secondo, e 349 cod. pen. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati in contestazione nonché travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Faranna; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che il ricorrente, quale custode del compendio sequestrato, era l'unico soggetto che deteneva le chiavi della saracinesca, che non sono stati rilevati segni di effrazione, come dichiarato dal teste Faranna e che non è stata presentata alcuna denuncia in ordine alla rimozione dei sigilli apposti. La versione dell'imputato - secondo cui la saracinesca non fosse assicurata da un lucchetto o da una serratura, in quanto egli aveva dato incarico affinché fosse sostituita ad un operaio che alla vista dei militari si era allontanato senza completare il lavoro di sostituzione - rimane contrastata dalle stesse asserzioni del ricorrente il quale ha precisato di avere aperto, ad un successivo controllo dei militari, la saracinesca con le chiavi. Inoltre, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradì di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto inattendibile la versione difensiva secondo cui l'esercizio commerciale non era chiuso con un lucchetto e la saracinesca era solo abbassata senza essere chiusa a chiave.Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da mol:ivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza cli elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla presenza di precedenti penali, come risulta dal certificato del casellario giudiziale. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il