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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13434/2026

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ato il 02/10/2006 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alle considerazioni spese nel verificare la maggiore età dell'imputato al momento della condotta di falso descritta al capo 2 e quelle, correlate, riguardanti la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto al detto reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 02/10/2006 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alle considerazioni spese nel verificare la maggiore età dell'imputato al momento della condotta di falso descritta al capo 2 e quelle, correlate, riguardanti la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto al detto reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris