CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15329/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "s> Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce formalmente l'illegalità della pena "per erronea applicazione de/criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.", è inammissibile in quanto: - la censura è inedita: il punto della pena non aveva formato motivo di appello; - in base alla stessa prospettazione difensiva non si vede in un'ipotesi di illegalità della pena che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savin); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso