CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Moldavia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 14/1/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 4.400,00 di multa in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e a plurimi reati fine ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N N A M A R I A D E S A N T I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 7 e c 9 0 7 2 a f e a 9 8 5 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e 3. Il ricorso è inammissibile ex art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. in considerazione della radicale genericità che lo connota, avendo il difensore omesso di indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non sussistendo cause d’esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co