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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26270/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente il trattamento sanzionatorio, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il 21 giugno 2021, dal Tribunale di Torino.

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed alla misura della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento.

Nella sentenza di «patteggiannento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr.

Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello.

E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, non ancora massimata, che sul punto - a pagina 13 della motivazione - ha ribadito i principi espressi da Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione.

La Corte di appello non si è sottratta (punto 5 della sentenza impugnata) alla motivazione sulla congruità della pena, oggetto di accordo tra imputato e procuratore generale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente il trattamento sanzionatorio, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il 21 giugno 2021, dal Tribunale di Torino. 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed alla misura della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiannento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, non ancora massimata, che sul punto - a pagina 13 della motivazione - ha ribadito i principi espressi da Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione. La Corte di appello non si è sottratta (punto 5 della sentenza impugnata) alla motivazione sulla congruità della pena, oggetto di accordo tra imputato e procuratore generale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa d
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