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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34526/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trento in data 8/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto che in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'odierna ricorrente per il delitto di truffa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso:

2.1. il vizio di violazione di legge sostanziale e carenza e manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere fondata l'ipotesi di accusa non ravvisandosi a carico della ricorrente elementi dimostrativi della riconducibilità delle varie azioni integrative della truffa contestata, alla condotta dell'imputata.

Insufficienti sarebbero le considerazioni della Corte di merito che ha valorizzato i dati delle attivazioni delle carte utilizzate per il compimento della truffa ad opera della ricorrente e la data della denuncia di smarrimento di una delle carte, da parte della Francavillese.

A sostegno della propria tesi la ricorrente ricorda che in una pronuncia della Suprema Corte (Sez. 2 , n. 19839/2019), è stata affermata la carenza della motivazione della sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di truffa basata sulla presenza sul conto corrente dell'imputato di una somma di denaro accreditata dalle persone offese. 2.2.Con il secondo motivo si censura la motivazione in relazione alla recidiva qualificata, ricavata dal precedente penale della Francavillese e dal fatto che la stessa era stata sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 2.3.Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., non avendo la Corte di appello preso in considerazione le doglianze difensive con le quali si era stata dimostrata la mininnale partecipazione dell'imputata all'illecito.

2.4. Con il quarto motivo si contesta il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l'eccessività della pena, a parere della difesa sproporzionata rispetto alle caratteristiche del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici.

2. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

Inoltre deve osservarsi che tutti i motivi di ricorso attengono al merito del provvedimento.

In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputata in ordine al delitto a lei ascritto.

3. In particolare, per cio' che attiene alla riconducibilità alla ricorrente, di azioni integrative della contestata truffa on line, la Corte d'appello (pag. 9 della sentenza impugnata) ha evidenziato elementi fattuali da quali desumere per via logica, la condotta concorsuale della Francavillese nella esecuzione della truffa posto che la stessa risultava non soltanto intestataria della carta sulla quale era confluita una tranche del pagamento effettuato dalle persone offese per l'acquisto del'autovettura oggetto della vendita truffaldina, ma anche che la carta era stata senz'altro attivata dalla ricorrente nonché denunciata smarrita dalla stessa (solo) in data 19/2/2019 e cioè in epoca di molto successiva all'intervenuto accreditamento del 7/11/2018, lucrato dalla donna.

4. La Corte di appello ha preso in considerazione tutte le doglianze difensive dedicando ad esse puntuali ed esaustive risposte (pag. 11 della sentenza impugnata) con le quali la ricorrente non si confronta, limitandosi ad una reiterata mera confutazione degli elementi probatori posti a base della motivazione. 5.Del pari adeguatamente e correttamente motivata è la decisione con la quale è stata rigettata la richiesta di esclusione della recidiva reiterata qualificata avuto riguardo ai precedenti penali dell'imputata per reati contro il patrimonio tra i quali quello riportato al n. 8, posto in essere in epoca coeva a quella di consumazione della truffa, elementi dai quale legittimamente è stata desunta la maggiore pericolosità del soggetto agente.

6. La Corte di appello ha altresì giustificato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., facendo pertinente riferimento alla condotta, non certo di minima importanza dell'imputata la quale aveva preconcordato le modalità attuative della truffa avendo attivato una delle due carte sulle quali era pervenuto l'accredito da parte delle persone offese.

Va ricordato che in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. ( Sez.2, n. 835 del 18/12/2012, Rv. 254051; Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023,Rv. 284771).

7. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza appare adeguatamente motivata ed esente da arbitrii e palesi illogicità, sia con riguardo al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva aggravata, sia in relazione alla congruità della pena, il cui dosaggio è stato calibrato facendo riferimento agli elementi indicati dall'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880; Sez. 6 6405 del 12/11/20215 , rv. 265832).

Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma, 11 giugno 2024 Il consigliere estensore Il preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trento in data 8/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto che in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'odierna ricorrente per il delitto di truffa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso: 2.1. il vizio di violazione di legge sostanziale e carenza e manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere fondata l'ipotesi di accusa non ravvisandosi a carico della ricorrente elementi dimostrativi della riconducibilità delle varie azioni integrative della truffa contestata, alla condotta dell'imputata. Insufficienti sarebbero le considerazioni della Corte di merito che ha valorizzato i dati delle attivazioni delle carte utilizzate per il compimento della truffa ad opera della ricorrente e la data della denuncia di smarrimento di una delle carte, da parte della Francavillese. A sostegno della propria tesi la ricorrente ricorda che in una pronuncia della Suprema Corte (Sez. 2 , n. 19839/2019), è stata affermata la carenza della motivazione della sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di truffa basata sulla presenza sul conto corrente dell'imputato di una somma di denaro accreditata dalle persone offese. 2.2.Con il secondo motivo si censura la motivazione in relazione alla recidiva qualificata, ricavata dal precedente penale della Francavillese e dal fatto che la stessa era stata sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 2.3.Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., non avendo la Corte di appello preso in considerazione le doglianze difensive con le quali si era stata dimostrata la mininnale partecipazione dell'imputata all'illecito. 2.4. Con il quarto motivo si contesta il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l'eccessività della pena, a parere della difesa sproporzionata rispetto alle caratteristiche del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici. 2. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Inoltre deve osservarsi che tutti i motivi di ricorso attengono al merito del provvedimento. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputata in ordine al delitto a lei ascritto. 3. In particolare, per cio' che attiene alla riconducibilità alla ricorrente, di azioni integrative della contestata truffa on line, la Corte d'appello (pag. 9 della sentenza impugnata) ha evidenziato elementi fattuali da quali desumere per via logica, la condotta concorsuale della Francavillese nella esecuzione della truffa posto che la stessa risultava non soltanto intestataria della carta sulla quale era confluita una tranche del pagamento effettuato dalle persone offese per l'acquisto del'autovettura oggetto della vendita truffaldina, ma anche che la carta era stata senz'altro attivata dalla ricorrente nonché denunciata smarrita dalla stessa (solo) in data 19/2/2019 e cioè in epoca di molto successiva all'intervenuto accreditamento del 7/11/2018, lucrato dalla donna. 4. La Corte di appello ha preso in considerazione tutte le doglianze difensive dedicando ad esse puntuali ed esaustive risposte (pag. 11 della sentenza impugnata) con le quali la ricorrente non si confronta, limitandosi ad una reiterata mera confutazione degli elementi probatori posti a base della motivazione. 5.Del pari adeguatamente e correttamente motivata è la decisione con la quale è stata rigettata la richiesta di esclusione della recidiva reiterata qualificata avuto riguardo ai precedenti penali dell'imputata per reati contro il patrimonio tra i quali quello riportato al n. 8, posto in essere in epoca coeva a quella di consumazione della truffa, elementi dai quale legittimamente è stata desunta la maggiore pericolosità del soggetto agente. 6. La Corte di appello ha altresì giustificato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., facendo pertinente riferimento alla condotta, non certo di minima importanza dell'imputata la quale aveva preconcordato le modalità attuative della truffa avendo attivato una delle due carte sulle quali era pervenuto l'accredito da parte delle persone offese. Va ricordato che in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. ( Sez.2, n. 835 del 18/12/2012, Rv. 254051; Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023,Rv. 284771). 7. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza appare adeguatamente motivata ed esente da arbitrii e palesi illogicità, sia con riguardo al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva aggravata, sia in relazione alla congruità della pena, il cui dosaggio è stato calibrato facendo riferimento agli elementi indicati dall'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880; Sez. 6 6405 del 12/11/20215 , rv. 265832). Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma, 11 giugno 2024 Il consigliere estensore Il preside
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