CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17-01-1279 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 26 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento impugnato con riferimento al capo 47) e al capo 48) della provvisoria contestazione nonché con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 41) e alla circostanza di cui all'articolo 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestata al capo 42) e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). Al ricorrente sono stati provvisoriamente contestati: A) capo 41): il delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto promotore e partecipe di un'associazione per delinquere capeggiata, promossa e finanziata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deputati alla pianificazione, organizzazione e gestione degli acquisti e della successiva rivendita delle sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina che del tipo hashish e marijuana, alla gestione dei contatti con diversi canali di approvvigionamento della droga, agli incontri con fornitori, alle trattative sui prezzi di acquisto e alla determinazione dei prezzi di vendita, fornendo ai sodali direttive sulla ricezione, custodia, movimentazione, distribuzione dei flussi di stupefacente provenienti da diversi luoghi e destinati alla piazza di spaccio di Partinico e Palermo (per i fratelli Guida) nonché di Trapani e provincia (per [OSCURATO:PERSONA]), e di flussi di denaro necessari per l'acquisto delle sostanze dai fornitori stessi anche attraverso una articolata rete di corrieri e di fidati collaboratori in parte prossimi congiunti e comunque familiari. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri, è accusato, nella qualità di stretto e fidato collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], di essere stato incaricato di tenere i rapporti diretti con i fornitori di sostanze stupefacenti e di coordinare la rete di corrieri per la ricezione delle stesse e la successiva distribuzione sui mercati di riferimento dislocati tra Partinico e la provincia di Palermo e Trapani, deputato altresì alla custodia diretta di ingenti quantitativi di stupefacente gestiti dal sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] ed altri luoghi almeno dal novembre 2018 e fino alla data del suo arresto; B) capo 42): del delitto di cui agli articoli 81 capoverso e 110 del codice penale nonché 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso con altri soggetti non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fini di spaccio, acquistava, deteneva o comunque riceveva a qualsiasi titolo segnatamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali fornitori che li commercializzavano, vendevano, offrivano in vendita, cedevano, trasportavano, anche per il tramite di corrieri non identificati, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un valore economico complessivo pari ad oltre 205.000 euro versati quale prezzo dello stupefacente acquistato; C) capo 45): del delitto di cui agli articoli 81 capoverso e 110 del codice penale nonché 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso con altri soggetti menzionati nel capo di imputazione provvisorio, acquistava, deteneva o comunque riceveva a qualsiasi titolo, unitamente ai correi, da soggetti non identificati per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] che la trasportava, ingenti quantità di stupefacente del tipo cocaina per valori economici pari complessivamente 125.210 euro; D) capo 46): del delitto di cui agli articoli 81 capoverso e 110 del codice penale nonché 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso con altri soggetti menzionati nel capo di imputazione provvisorio, acquistava, deteneva o comunque riceveva a qualsiasi titolo, unitamente ai correi, da soggetti non identificati per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] che le trasportava, ingenti quantità di stupefacente del tipo cocaina per valori economici complessivamente a 144.050 euro; E) capo 49): del delitto di cui agli articoli 81 capoverso e 110 del codice penale nonché 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso con altri soggetti menzionati nel capo di imputazione provvisorio, con la sua intermediazione, faceva acquistare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri correi, da [OSCURATO:PERSONA], che le forniva o comunque le vendeva, almeno 30 kg di stupefacente del tipo hashish; F) capo 50): del delitto di cui agli articoli 81 capoverso e 110 del codice penale nonché 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fine di spaccio, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendevano, offrivano in vendita, cedevano ad [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di un Kg. consegnata a [OSCURATO:PERSONA], che materialmente la trasportava per l'ulteriore cessione. Tutti i reati-fine commessi in Partinico e Palermo nel gennaio e nel febbraio 2019. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il Tribunale illogicamente ritenuto che i soli dati indiziari scaturenti dalle poche conversazioni attenzionate fossero sufficienti a radicare i gravi indizi di colpevolezza. Osserva come il provvedimento impugnato abbia in realtà omesso di considerare che, per la configurazione della ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, risulta di fondamentale rilievo la sussistenza di un non fungibile pactum sceleris tra i vari componenti del sodalizio, tale da rendere la posizione di ognuno indispensabile per il conseguimento del programma di delinquenza. Invece, illogicamente l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere sulla scorta di due inconsistenti elementi: 1) i rapporti che costui aveva intrattenuto con il solo [OSCURATO:PERSONA] e 2) il contenuto di alcune intercettazioni, che però quasi mai avevano visto come interlocutore il ricorrente. Il quale obietta come da ciò emerga un'evidente illogicità manifesta della motivazione sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché i soli quattro episodi di reati-fine in contestazione, peraltro con una contiguità temporale sospetta (a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro), farebbero emergere chiaramente come la ricostruzione accusatoria, sposata dall'ordinanza genetica e recepita acriticamente dal provvedimento emesso dal Tribunale della Libertà, fosse priva di logico fondamento (se già abbondantemente approvvigionati, perché si dovevano cercare altri fornitori?), apparendo perciò evidente come, contrariamente a quanto argomentato nell'ordinanza impugnata, le presunte condotte contestate e relative a specifici traffici, in merito alla posizione del ricorrente, non avessero offerto alcunché in termini di conoscenza e volontà di partecipazione al sodalizio e non avessero arricchito né completato il dato esiguo costituito dalle indagini svolte dagli inquirenti e compendiate nell'informativa più volte richiamata nell'ordinanza impugnata inerenti solo ed esclusivamente a intercettazioni telefoniche (peraltro fra soggetti diversi dal ricorrente) ed un'attività di perquisizione eseguita nei suoi confronti che ha denotato come il suo apporto fosse profondamente diverso rispetto a quello, di braccio destro del Guida, delineato nell'ordinanza gravata. In secondo luogo, la stessa rubrica di cui al capo 41), nel descrivere la condotta della provvisoria contestazione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rimproverato al ricorrente di aver agito "quale promotore ed organizzatore del sodalizio criminale nella qualità di stretto e fidato collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], incaricato a tenere i rapporti diretti con fornitori di sostanze stupefacenti e di coordinare la rete di corrieri", così lasciando trasparire un rapporto solo con uno dei presunti compartecipi con il quale avrebbe collaborato, senza però specificare quali fossero state, in concreto, le condotte contestate. In questa prospettiva, ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente come l'unico elemento positivo di riscontro del pactum sceleris, ma non sicuramente individualizzante il delitto in argomento, sia stato rintracciato in due circostanze del tutto neutre quanto all'appartenenza del soggetto all'associazione: 1) sussistenza dei presunti traffici; 2) contatti con [OSCURATO:PERSONA]. È per tali ragioni che, ad avviso del ricorrente, la ordinanza impugnata meriterebbe ampia e fondata censura per violazione di legge, illogicità e carenza della motivazione, essendo incorsa nei vizi denunciati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata anche perché mancante dell'indicazione del percorso logico effettuato dal Collegio cautelare per giungere alla decisione di confermare, sebbene parzialmente, il provvedimento emesso dal Gip. La decisione non avrebbe cioè analizzato la specifica posizione del ricorrente, \\-. emergendo ciò chiaramente dalla lettura degli atti e trattandosi di circostanza che sarebbe stata infatti completamente ignorata sia dall'ordinanza genetica che dal provvedimento impugnato, posto che il ricorrente era soltanto una sorta di factotum del Guida, non aveva alcun potere decisionale, né libertà di azione, né mai sono stati riscontrati contatti diretti con gli altri presunti sodali, o con i presunti corrieri o acquirenti. Né la presunta cassa comune è stata mai rimpinguata dal ricorrente, né alcuna intercettazione ha riguardato somme che fossero a lui destinate o che dovessero essere da lui ricevute. Mai alcun sequestro di somme di denaro è stato infatti effettuato nei suoi confronti, né vi sono intercettazioni dirette in tal senso. Dopo essersi soffermato sui vizi della motivazione riguardanti i singoli reati fine, il ricorrente osserva come il tribunale cautelare, non assolvendo al suo compito motivazionale, avrebbe liquidato in poche righe le argomentazioni difensive, mostrando peraltro di avere motivato per altro soggetto, diverso dal ricorrente (esprimendosi peraltro al femminile). Da ciò il ricorrente eccepisce un'ulteriore violazione di legge con connesso vizio della motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice, in quanto il Tribunale cautelare non si sarebbe confrontato con i rilievi esposti dalla difesa, omettendo di motivare in ordine alla loro non condivisione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura le statuizioni relative ai pericula libertatis e alla scelta della misura. Osserva come, nel provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame, individuando, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza, nell'indagato una "elevata spinta criminogena", avesse rinvenuto nella stessa il concreto pericolo di reiterazione del reato desumendo, dunque, l'attualità e la concretezza del periculum dalla sola gravità dei fatti contestati, senza procedere alla ricognizione di elementi specifici tali da far presumere con certezza (o quantomeno con elevata probabilità), non solo che l'indagato, ove si fosse presentata l'occasione sarebbe tornato a delinquere, ma anche che tale opportunità si sarebbe verificata. Invero, se, da un lato, il Collegio cautelare ha fatto leva sulla personalità negativa dell'indagato, desumendo da ciò il pericolo di recidiva, dall'altro, ha argomentato in maniera incongrua con riferimento alla valutazione dell'«attualità e concretezza del pericolo di reiterazione» dell'azione criminosa, condizioni entrambe richieste per applicare la misura dopo la modifica dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e al cui accertamento consegue per il giudice un «rinforzato onere della motivazione». Inoltre, la decisione impugnata (a pag. 22 e 23 con pochissime righe) avrebbe ritenuto esistente il rischio di reiterazione del reato, cioè il concreto pericolo che il soggetto indagato, peraltro incensurato, commettesse gravi delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, senza tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, quasi tre anni, di cui all'art. 292, comma secondo, lettera c), cod. proc. pen., il quale impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché, ad una maggiore distanza temporale dai fatti, corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che - quanto alle censure relative alla sussistenza del grave carico indiziario sulla partecipazione dell'indagato all'associazione criminale, e nel suo ruolo di promotore ed organizzatore nella qualità di stretto e fidato collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], incaricato di tenere i rapporti diretti con fornitori di sostanze stupefacenti e di custodire sostanze stupefacenti presso la sua abitazione di campagna in Partinico - le osservazioni dirette di polizia e le conversazioni tra presenti riportate ai parr. 11.1, 11.3, 11.2.1., 12.2.2. dell'informativa "Gordio", nonché il ritrovamento di sostanza stupefacente e di una bilancia elettronica di precisione in esito a perquisizione della sua abitazione in Partinico in data 21 febbraio 2019, depongono univocamente per la sussistenza del grave quadro indiziario. Si osserva che l'ordinanza impugnata espone anche gli elementi che denotano la partecipazione dell'indagato ai reati fine (pp. 20-22), anche con richiamo alle risultanze indicate nell'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA].Del pari palesemente infondata è, ad avviso del Procuratore generale, la censura relativa alla carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari, anche sotto il profilo dell'attualità, e sulla applicazione della misura della custodia in carcere, sulla scorta delle motivazioni dell'ordinanza. Si osserva che le esigenze cautelari sono del tutto motivate anche con riferimento al pericolo di reiterazione in considerazione della vastità del traffico e della posizione di assoluto rilievo rivestita dall'indagato all'interno dell'associazione e del comportamento dei sodali, compreso il Cucinella, che nonostante i sequestri e gli arresti, avevano continuato ad operare illecitamente nell'attività di vendita e di trasporto della sostanza stupefacente. Si richiama, nel resto, la motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento all'adeguatezza alla misura custodiale scelta ed all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. I primi due motivi, essendo tra loro intimamente collegati, vanno trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili. 2. Ai fini della sussistenza dell'addebito associativo, il tribunale ha premesso come, a seguito di un'articolata e complessa attività di indagine, sia stata acclarata l'esistenza di più gruppi criminali, stanziati nel territorio di Partinico, in parte concorrenti tra loro, dediti alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Dallo sviluppo di alcune convergenze investigative, era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso di un gruppo criminale in gran parte formato dalla sua compagna e da membri della sua famiglia. Dalle investigazioni era risultato come, nella gestione dei traffici illeciti, [OSCURATO:PERSONA] fosse costantemente coadiuvato dal ricorrente, suo braccio destro operativo. In particolare era risultato che il gruppo familiare Guida, sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], era riuscito ad intessere una tale rete di relazioni sia con fonditori all'ingrosso, tra cui i Visiello in Campania, in grado di garantire al gruppo costanti approvvigionamenti di droga, e sia con i venditori al dettaglio e, nello specifico, con [OSCURATO:PERSONA], gestore della piazza di Trapani, e con [OSCURATO:PERSONA], gestore di una piazza di spaccio nel quartiere Zen di Palermo, con i quali [OSCURATO:PERSONA] concordava sovente anche il prezzo di vendita al dettaglio per garantire un costante margine di guadagno degli scambi.2.1. Ciò posto, il tribunale cautelare, come emerge dal testo del provvedimento impugnato, ha tratto la dimostrazione dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio: - dalle conversazioni che attestavano la continuità delle numerose condotte di acquisto (cfr. pag. 1160 e ss. dell'informativa del gennaio 2020, nonché pag. 919 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare, sui rapporti, tra gli altri, con i fornitori campani [OSCURATO:PERSONA], detto "Gianni", e [OSCURATO:PERSONA], detto "Nello) e di vendita della sostanza stupefacente (di tipo leggero e pesante), realizzate, con frequenza e assiduità, in attuazione di un programma criminoso indeterminato. In proposito, le interlocuzioni captate avevano dettagliatamente descritto: 1) la continua ricerca da parte dei Guida di canali di approvvigionamento più sicuri (anche nel senso di garantire al gruppo la disponibilità di quantitativi e tipologie di sostanze, persino rivolgendosi a mercati geograficamente lontani) e di strategie per massimizzare i guadagni, riducendo i rischi connessi ai trasporti della droga; 2) la non occasionalità delle relazioni sottostanti alle forniture monitorate dagli inquirenti: nel caso, ad esempio, dei rapporti con i fornitori campani Visiello, Guida e il ricorrente facevano riferimento a precedenti contatti con altri soggetti della famiglia Visiello, alla programmazione di successivi incontri, a rapporti di credito fondati su precedenti forniture; è stato poi ritenuto significativo, come emerso dai commenti di Guida e Cucinella riportati a pag. 927 e ss. dell'o.c.c., che il gruppo tenesse parallelamente più canali di rifornimento, paragonando il Guida le diverse pretese dei fornitori campani e romani sulla sua presenza in ogni fase della trattativa; negli stessi termini è stato menzionato l'episodio successivo al controllo su strada subito in Calabria da Guida e Cucinella al ritorno da un incontro con i Visiello, avendo il Guida — evidentemente a tutela di un rapporto di reciproco interesse proiettato nel futuro — ravvisato la necessità di avvisare i fornitori dell'accaduto. Nel caso — poi — della fornitura di hashish proveniente da Marcenò, sono state ritenute eloquenti le conversazioni nel corso delle quali Guida e Marcenò discutevano delle alternative sul mercato, delle varie tipologie di stupefacenti disponibili, del gradimento da parte degli utilizzatori finali, ecc., ribadendo di essere in affari da anni; 3) l'entità stessa delle forniture, aventi ad oggetto quantitativi tali da costituire la premessa per una indeterminata e duratura opera di diffusione al dettaglio nelle varie piazze di spaccio (ad esempio, l'acquisto di cocaina dai Visiello, monitorato dalla polizia giudiziaria, avente ad oggetto un quantitativo pagato 205.000 euro, senza poi considerare le ulteriori forniture di hashish con i predetti, menzionate nelle conversazioni); 4) il ripetuto collegamento (temporale e logistico) fra l'attività di riscossione dei proventi dello spaccio al minuto (affidato ai gestori delle singole piazze di spaccio, che a loro volta di avvalevano di pusher) e la raccolta di risorse per pagare le forniture provenienti dal centro Italia; 5) la continua programmazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], una volta ricevuto un carico di droga, dei futuri e prossimi trasporti di stupefacente a lui diretti; 6) la contestualità (e sovrapponibilità temporale) fra le diverse forniture, tali da assicurare al gruppo il commercio di sostanze di tipo diverso o, addirittura, di rimpiazzare con rapidità una partita non gradita dal mercato; 7) la circostanza per cui i Guida, dopo ogni arresto e sequestro, fossero soliti riunirsi per comunicarsi informazioni e programmare future strategie per effettuare i trasporti con maggiore sicurezza (cfr. conversazioni successive alla perquisizione effettuata presso l'abitazione del Cucinella - cfr. pag. 1802 dell'informativa - ed ai sequestri disposti nei confronti dei corrieri Sanzone, Carocci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - dall'esistenza di una struttura organizzativa comune, costituta dalle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 1647 e ss. dell'informativa), adibite a deposito delle droga acquistata nell'interesse del gruppo, nonché quella dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (al centro di numerosi passaggi, anche dei corrieri, e comunque base logistica e operativa), nonché dalla disponibilità di autovetture e di telefoni e schede telefoniche riservate, oltre che di luoghi adibiti all'occultamento (come nel caso della partita di stupefacente nascosta in un anfratto della proprietà rurale di [OSCURATO:PERSONA]); - dalla continua condivisione tra [OSCURATO:PERSONA] e i di lui familiari e stretti collaboratori (fra cui lo stesso Ferrara) delle informazioni sui canali di approvvigionamento della droga, sui carichi in arrivo, sugli arresti e sequestri, sui conti del sodalizio e sui crediti ancora da riscuotere nonché sulle strategie funzionali a massimizzare gli utili; al riguardo, nell'ordinanza impugnata, sono stato menzionati: i) il fatto che di numerosi particolari decisivi della trattativa con i fornitori Visiello fossero informati, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche Cucinella, Pettinato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alcuni dei quali pure avevano fornito un fattivo contributo, accompagnando il Guida agli incontri, o predisponendo le modalità di occultamento delle somme da corrispondere, ecc.); ii) la conversazione (sessione 3 progres.147) intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] durante la quale Guida illustrava ai suoi familiari particolari sull'incontro appena terminato con il corriere [OSCURATO:PERSONA] per poi discutere con loro dei crediti ancora da riscuotere da [OSCURATO:PERSONA]; iii) la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale Guida aveva informato i suoi familiari che era creditore verso qualcuno di un ingente somma di denaro sicuro provento dello spaccio; iv) la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo aveva informato la sorella del suo prossimo incontro con un fornitore con il quale sperava di negoziare a suo vantaggio il prezzo di mercato della sostanza stupefacente; v) la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo confidava a suo fratello che entro quella stessa giornata sarebbe giunto, attraverso un corriere proveniente dal centro Italia, un carico di 15 panetti di cocaina destinati in gran parte alle piazze di spaccio di Trapani, Palermo e Marsala, le prime due rappresentate rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbero garantito un ingente guadagno di denaro, da rinvestire in successive forniture, da programmare nel corso di un nuovo incontro con il suo fornitore romano; vi) la conversazione intercorsa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo informava il sodale che entro quella stessa giornata, sarebbero pervenuti 15 pacchi di cocaina, in parte destinati a Trapani ; vii) la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo, oltre a spiegare al fratello quali sarebbero stati i margini di guadagno provenienti dalla prossima fornitura di droga, si adoperava affinché i conti utili per pagare il nuovo carico di cocaina fossero corretti; viii) le numerose conversazioni nel corso delle quali Guida condivideva anche con Ferrara la notizia delle forniture in arrivo; - dall'esistenza di una cassa comune detenuta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la consegna ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] dei proventi dello spaccio ovvero ancora la consegna da parte dei due predetti sodali a [OSCURATO:PERSONA] del denaro necessario a pagare i fornitori; - dalla circostanza che i sodali, in esito alle diverse perquisizioni e ai sequestri, erano soliti riunirsi per riprogrammare la loro attività, circostanza perciò attestante la solidarietà associativa e l'interesse comune al perseguimento di un programma criminoso; - dalla reciproca assistenza, anche economica, tra i sodali detenuti; - dal compimento da parte degli associati di numerosi reati fine, attestanti l'indeterminatezza del programma criminoso; - della condivisone, tra i sodali, del programma criminoso, con particolare riferimento agli accordi stretti da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per lo smercio della sostanza stupefacente del tipo cocaina nelle piazze di Trapani e Palermo; - dagli arresti degli associati e dai sequestri di sostanza stupefacente e denaro operati dalla P.G.; - dalla ripartizione dei ruoli, come delineata nella su riportata incolpazione provvisoria. 2.2. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio cautelare ha fondatamente ritenuto la sussistenza degli elementi fondamentali, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e segnatamente:a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti ; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso, nonché una chiara ripartizione di ruoli; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (nel caso di specie, alla luce delle suddette considerazioni, è apparso evidente al giudice cautelare che tutte le precedenti persone fossero accomunate da una "affectio societatis", che le portava ad industriarsi, a coordinarsi tra loro, in modo stabile, al fine di commettere plurimi reati non predeterminati in materia di droga, reati che venivano perseguiti e realizzati anche cercando di superare notevoli difficoltà, quali gli arresti di sodali operati dalla P.G. 2.3. Dopo aver accertato la ricorrenza dei requisiti strutturali del delitto associativo, il tribunale cautelare ha tratto la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, con un ruolo di fondamentale importanza per il mantenimento e l'operatività dell'associazione per delinquere, dai seguenti elementi: a) dai risultati delle osservazioni dirette e dalle conversazioni tra presenti dalle quali è risultato che il Cucinella aveva sempre accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nei suoi spostamenti da Partinico a [OSCURATO:PERSONA] in Campania, al fine di incontrare il gruppo dei Visiello e versare a questi ultimi il denaro - che prima della partenza il ricorrente si era premurato di nascondere all'interno dell'autovettura - pattuito quale prezzo di acquisto della sostanza stupefacente (cocaina) e che, sia prima che dopo tali spostamenti, il Cucinella, su incarico del Guida, aveva tenuto i contatti telefonici diretti con i fornitori campani al fine di organizzare gli incontri; b) dalle conversazioni tra presenti, dalle quali è emerso che il Cucinella, su incarico del Guida, a bordo della propria autovettura, incontrò i corrieri laziali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo che questi ultimi giunsero nel territorio del Comune di Partinico, ricevendo in consegna i quantitativi di cocaina trasportati dagli stessi corrieri in Sicilia e destinati al gruppo Guida; di seguito, dopo aver collocato i carichi di sostanza stupefacente nella propria casa di campagna, il Cucinella accompagnò i corrieri davanti l'abitazione del Guida; c) dalle conversazioni tra presenti, dalle quali è emerso che il Cucinella, in data 4 febbraio 2019, trasportò, a bordo della propria autovettura, quattro pacchi di cocaina a Trapani per consegnarli a [OSCURATO:PERSONA], deputato alla cessione della sostanza stupefacente in quest'ultima piazza;d) dalle conversazioni tra presenti, dalle quali è risultato che il Cucinella, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], trattò con [OSCURATO:PERSONA] la fornitura dapprima di cocaina (operazione poi non andata a buon fine) e successivamente di un consistente quantitativo di hashish (operazione, invece, conclusasi positivamente); e) dalle conversazioni tra presenti e dalla perquisizione effettuata a carico del ricorrente dalle quali è emerso che quest'ultimo aveva custodito le sostanze stupefacenti acquistate dall'associazione presso locali nella sua disponibilità e, in particolare, nella sua casa sita nella campagna di Partinico ed all'interno la cantina della propria abitazione di residenza; tant'è che, in data 21 febbraio 2019, i Carabinieri della Compagnia di Partinico sottoposero a perquisizione l'abitazione di residenza del ricorrente, rinvenendo nella cantina un sacchetto di cellophane con un quantitativo di otto grammi di sostanza stupefacente (marijuana), una bilancia elettrica di precisione perfettamente funzionante e due coltelli le cui lame erano intrise di sostanza resinosa di colore bianco e marrone; f) infine, dalla partecipazione del Cucinella ai delitti-fine. 2.4. Con riferimento poi al delitto di cui al capo 42) dell'addebito provvisorio, la gravità indiziaria è stata tratta dagli elementi che attestano: 1) la costante presenza del Cucinella in tutte le trasferte effettuate da [OSCURATO:PERSONA] alla volta io [OSCURATO:PERSONA] in Campania per in contrare il gruppo dei Visiello; 2) l'esistenza di accordi tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Visiello finalizzati al rifornimento di grossi quantitativi di cocaina, per l'importo di euro 205.000 euro; 3) le pressioni dei Visiello per ottenere il pagamento del saldo della partita di droga commissionata; 4) la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] al fratello Gioacchino del denaro necessario a pagare il saldo pattuito pari a 45.000 euro. 2.5. Con riferimento poi al delitto di cui al capo 45) e 46) dell'addebito provvisorio, la gravità indiziaria è stata tratta sulla base: a) delle conversazioni da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA], con la complicità della sua famiglia e del ricorrente si approvvigionava di sostanze stupefacenti del tipo cocaina da un narcotrafficante non identificato, di chiare origini albanesi, avvalendosi, per il trasporto, di due giovani corrieri di Latina, identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi legati al medesimo circuito relazionale; b) dal verbale di sequestro del denaro del 20 febbraio 2019 a carico del Carocci trovato in possesso di euro 125.000 e quello del 24 gennaio 2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA] trovato in possesso di euro 144.050,00; c) dalla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo invitava la sorella Maria a raccogliere il denaro a lui utile per l'acquisto di sostanza stupefacente che gli sarebbe pervenuta, il giorno dopo, tramite i corrieri di Roma. 2.6. Con riferimento poi al delitto di cui al capo 49) dell'addebito provvisorio, la gravità indiziaria è stata tratta dalla conversazione telefonica del 7 febbraio 2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] incaricava [OSCURATO:PERSONA] di ordinare Michele a Casarrubia (con il quale il Cucinella aveva lo stesso giorno avuto un incontro nonché vari contatti telefonici sempre su incarico del Guida) un quantitativo di trenta chili sostanza stupefacente del tipo hashish, acquisto che si concretizzava poco dopo come è risultato dalle successive conversazioni ambientali del 8 febbraio 2019, dalle quali è emerso che, in pari data, il Guida incontrava [OSCURATO:PERSONA]— nel frattempo sopraggiunto a Partinico — comunicandogli che la sostanza stupefacente gli era stata fornita da un soggetto partinicese (per l'appunto il Casarrubia) e lo invitava a portare con sé alcuni campioni di essa per testarne la qualità. 2.7. Con riferimento poi al delitto di cui al capo 50) dell'addebito provvisorio, la gravità indiziaria è stata tratta dal fatto che, in data 18 febbraio 2019, Carabinieri della Compagnia di Trapani traevano in arresto [OSCURATO:PERSONA] (soggetto legato al circuito relazionale di [OSCURATO:PERSONA]) perché trovato in possesso di un panetto di cocaina del peso un Kg circa e che, in precedenza a tale arresto, durante la stessa giornata (sulla base di un precedente accordo concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù del quale un corriere avrebbe dovuto trasportare la sostanza stupefacente da Partinico a Trapani, il Pandolfini, accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], si era recato nella casa di campagna di [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo, in tale occasione, aveva consegnato allo stesso Pandolfini un pacco occultato all'interno del giubbotto (come risultato dai fotogrammi e dalle conversazioni ambientali menzionate al paragrafo 12.2.4 dell'informativa "Gordio"). 3. Al cospetto di tali precise risultanze, del tutto univoche quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tanto per la ritenuta partecipazione organica del ricorrente al reato associativo quanto per il configurato concorso dello stesso nei reati-fine a lui ascritti, le doglianze difensive sollevate - in presenza di una motivazione ampiamente adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nonché conforme ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione degli elementi strutturali dell'associazione dedita al narcotraffico, alla partecipazione organica ad essa e al coinvolgimento degli associati nei singoli delitti-scopo commessi in esecuzione del programma di delinquenza - si risolvono in censure di fatto, con le quali il ricorrente, sulla base di mere asserzioni e senza seriamente confrontarsi con il grave quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, e in precedenza riassunto, postula una ricostruzione dei fatti del tutto singolare e sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità. Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). A questo proposito deve essere ricordata la lezione interpretativa, cronologicamente non recente ma sempre presente nell'insegnamento, secondo la quale, avuto riguardo alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e tanto con gli adattamenti che si rendono necessari in considerazione del particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit., in motiv.). Ne consegue come i motivi di ricorso siano, da un lato, manifestamente infondati, in presenza di un grave quadro indiziario quanto alla partecipazione organica del ricorrente al reato associativo e all'integrazione dei reati di cui ai capi 42), 45), 46), 49) e 50) della provvisoria imputazione e, dall'altro lato, essi siano anche aspecifci e non consentiti, derivando da ciò la loro inammissibilità. 4. Il terzo motivo di gravame è infondato. Con esso il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'assenza del pericolo di reiterazione delittuosa e di scelta della misura non avendo i giudici cautelari tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (quasi tre anni), circostanza idonea, quantomeno, ad affievolire le esigenze cautelari, con conseguente violazione del parametro richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.4.1. A questo proposito il Tribunale del riesame, dopo aver ricordato che, per il reato associativo, vige la presunzione cautelare (relativa) di cui all'art. 275, cpv., cod. proc. pen., non superata dall'allegazione di alcun elemento significativo, ha affermato come le modalità delle condotte contestate al ricorrente, risalanti al 2019 e dunque commesse in epoca prossima, siano apparse indicative di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, atteso che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini evidenziano lo svolgimento di funzioni di primaria importanza per il mantenimento in vita e per lo sviluppo di una pericolosa associazione dedita alla produzione di droga "leggera e pesante" con una posizione "di gruppo" ormai stabilizzata nel mercato delle sostanze stupefacenti. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto che la concretezza e l'attualità dell'esigenza special-preventiva fosse desumibile: 1) dalla vastità del traffico gestito dal sodalizio, capace di immettere nel commercio rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, circostanza indicativa della professionalità dell'agire criminale dei membri del sodalizio e sulla stabile dedizione degli stessi al narcotraffico; 2) dalla posizione di assoluto rilievo rivestita dal ricorrente all'interno dell'associazione; 3) dalla circostanza che le condotte si sono protratte almeno sino al 2019. Da tali evenienze il Collegio cautelare ha tratto il logico convincimento che la misura cautelare applicata dal G.I.P. fosse l'unica idonea a prevenire le ravvisate esigenze cautelari, sussistendo la necessità di limitare in maniera radicale i movimenti e le opportunità di relazione dell'indagato sul rilievo che misure meno afflittive non fossero adeguate alla tutela del dato cautelare, potendo consentire al ricorrente di riattivare illeciti contatti e rapporti anche dal suo domicilio, con conseguente inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico di controllo a distanza, inadatto a elidere il pericolo di recidiva e, in particolare, a recidere i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale egli aveva operato, atteso che, nonostante i sequestri e gli arresti, il Cucinella aveva continuato ad operare illecitamente nell'attività di vendita, acquisto e trasporto di stupefacenti, dimostrando indifferenza all'efficacia deterrente delle sanzioni penali, con conseguente prognosi infausta sulla capacità dell'indagato di rispettare i precetti impartiti. 4.2. Ciò posto, va innanzitutto sgombrato il campo dal dubbio, che il ricorrente ha sollevato, circa il fatto che, in alcune parti dell'ordinanza, essendo stato declinato il genere grammaticale al femminile, il tribunale del riesame avrebbe motivato per altro soggetto, diverso dal ricorrente. Il rilievo è del tutto pretestuoso in quanto, dal testo del provvedimento impugnato, emerge copiosamente il riferimento testuale al "Cucinella" e/o al "Cucine//a Angelo", sia nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza e sia nella parte relativa alle esigenze cautelari, con la conseguenza che, senza ombra di dubbio, la motivazione abbia specificamente riguardato il ricorrente e non altre persone indagate, dovendosi, con tutta evidenza, attribuire la rara discrasia segnalata a meri refusi. Quanto al merito, va detto che la doglianza sollevata dal ricorrente non ha alcun fondamento, avendo il Collegio cautelare, con congrua e logica motivazione, non soltanto premesso che, in presenza di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della misura carceraria, detta presunzione ex lege non sia stata vinta da contrarie allegazioni, ma ha addirittura giustificato in positivo la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura di massimo rigore applicata. Con riferimento, infine, alla pretesa violazione del principio di cui all'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., limitatamente alla valutazione della sussistenza e dell'affievolimento delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dalla commissione del reato, il tribunale cautelare ha affermato che, essendo i reati stati commessi sino al 2019, non fosse trascorso un lasso di tempo apprezzabile affinché le esigenze cautelari potessero ritenersi cessate o affievolite. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e pertanto non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Peraltro, il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ritiene di dare continuità all'orientamento secondo il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multís e da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). In altri termini, in presenza di un regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all'art. 74 legge stup., che comportano una deroga all'ordinaria disciplina risultando le esigenze cautelari presunte, sebbene iuris tantum, dalla legge (art. 275 cod. proc. pen., comma 3), non è richiesta la motivazione in ordine al "tempus commissí delicti", non essendo necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, così come richiesto dall'art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c), in quanto per tali reati vale la presunzione, di cui al predetto art. 275 cod. proc. pen., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria o salvo che il giudice, anche d'ufficio, rilevi ex actis l'esistenza di specifici fatti che consentano di escluderle e fermo restando che - quanto al criterio di scelta della misura per i reati non coperti dalla presunzione assoluta - il tempo trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 3, n. 27439 del 01/04/2014, Cetrullo, Rv. 259723 - 01). Conclusivamente, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Essendo il ricorrente detenuto in carcere e non