CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 11791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 2360 / 20 22 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 2360/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -intimata - avverso la sentenza n. 439/2021 della Co mmissione Tributaria Regionale del Piemonte , depositata in data 1 6 / 6 /20 21 , non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del17 aprile 202 4 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo, il rigetto del terzo e la dichiarazione di inammissibilità del quarto; [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Cuneo, iniziò una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la ricorrente”o “la contribuente”). Sulla base del processo verbale di constatazione del 21/10/2016, l’Agenzia delle Entrate notificò alla ricorrente l’avviso di accertamento n. T7S031201655/2017 per l’anno d’imposta 2013, contestando violazioni in materia di Ires, Irap e Iva. In particolare, l’Agenzia delle Entrate riprese a tassazione euro 96.662,09 per Ires; euro 9.671,89 per Irap ed euro 2.635,75 per Iva, oltre alle sanzioni. In data 22/1/2018 la società ricorrente definì le sanzioni ex art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante il versamento di euro 30.062,10. Impugnò l’avviso di accertamento per le maggiori imposte. La C.T.P. di Cuneo accolse in parte il ricorso.Ric. n. 2360/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. Le parti impugnarono la sentenza di primo grado e la C.T.R. del Piemonte respinse l’appello principale della società e accolse l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso,la contribuente impugna la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 Tuir, in relazione all’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997. In particolare, deduce la contribuente che la C.T.R. avrebbe illegittimamente ritenuto indeducibile pro quota i costi relativi a beni strumentali ai fini Irap. La deducibilità massima dei costi entro il limite del 20%, sulla base di quanto stabilito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2009, può, secondo la contribuente, affermarsi in relazione all’Ires, ma non all’Irap, la cui base imponibile, invece, è determinata dall’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997. 1.1. Il motivo è fondato. Ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la conseguenza che non si applica l’art. 164 Tuir ed il conseguente limite di deducibilitàdei costi del 20% (sulla derivazione dal conto economico dei costi sostenuti ai fini Irap, cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15115 del 11/06/2018, Rv. 649102 -01) . Il giudice del rinvio, pertanto, nel procedere a nuovo esame, applicherà correttamente l’art. 5 del richiamato d.lgs. e non l’art. 164Tuir. 2.Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente impugna la sentenza d’appello per violazione e/o falsa interpretazione degli artt.Ric. n. 2360/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. 108 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per aver recuperato a tassazione costi inerenti a beni di terzi condotti in locazione. In particolare, la sentenza d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la società non poteva dedurre, in quanto costo non di competenza, l’importo di euro 7.440sul totale di euro 9.300. Quest’ultimo costo, secondo la C.T.R., essendo stato sostenuto per opere di manutenzione straordinaria eseguite su di un immobile di terzi (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) condotto in locazione dalla odierna contribuente, non avrebbe dovuto essere dedotto per l’intero, ma avrebbe dovuto essere ammortizzato in un periodo non superiore a cinque anni. 2.1. Il motivo è fondato. Gli interventi descritti nella sentenza di appello sono stati erroneamente qualificati come opere di manutenzione straordinaria. Essi, infatti, stando alla sentenza impugnata, sono consistiti in “posa di pavimento, scavo, posa di vetri e serramenti”, e rientrano nella nozione di “manutenzione ordinaria”, che comprende le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. I relativi costi, dunque, possono essere integralmente dedotti nel periodo d’imposta nel quale sono sostenuti. 3.Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente impugna la sentenza d’appello per violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2697, comma 2, c.c., lamentandosi che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto provato i fatti che avrebbero, secondo l’ufficio,modificato o estinto il diritto vantato dalla ricorrente alla deduzione degli sconti contrattuali praticati in favore delle società appartenenti al gruppo “Camba”. 3.1. Il motivo è infondato. La C.T.R., nella sentenza impugnata, analizza le prove addotte dalla contribuente a sostegno del suo preteso diritto alla deduzione dei costi per gli sconti contrattuali e le considera insufficienti con una Ric. n. 2360/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. motivazione congrua, sicché non sussiste la dedotta violazione di legge. 4. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente impugna la sentenza d’appello per omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 4.1. Il motivo è inammissibile, in presenza di una “doppia conforme” relativa alla ripresa oggetto del motivo di ricorso in esame, ed in mancanza di dimostrazione, da parte della ricorrente, che le ragioni di fatto poste rispettivamente a base, rispettivamente, delle sentenze di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023). 5. In conclusione,sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso; il terzo è infondato e il quarto è inammissibile. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese