CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17133/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttore generale, elettivamente domiciliatain Roma, al vialedi [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA](quale socio accomandatario della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”), in persona deldottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso il decreto n. 7806 del 19.9.2017 del Tribunale di Pordenone, udita la relazione nella camera di consiglio del6marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. la “[OSCURATO:PERSONA]” soc . coop. domandava l’ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito i l 16.2. 2017 dal Tribunale di Pordenone, qual e socio accomandatario della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”. Esponeva che era creditrice della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 14.624,37, quale saldo passivo del conto corrente n. 14/9288, assistito da apertura di credito fino ad euro 15.000,00,intestato alla “Alma”. Esponeva che era creditrice della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 6.053,29, quale residuo debito del mutuo chirografario stipulato con la “Alma” in data 11.4.2013 dell’importo di euro 30.000,00, rimborsabile in n. 60 rate mensilidall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Esponeva che [OSCURATO:PERSONA], a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla “Alma”, aveva prestato fideiussione omnibus in data 9.4.2013 fino a concorrenza della somma di euro 30.000,00; che,a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, aveva prestato specifica fideiussione in data 9.4.2013 fino a concorrenza della somma di euro 30.000,00. Esponeva che la ragione di credito nascente dal mutuo era altresì garantita da pegno, avente ad oggetto obbligazioni emesse da essa banca, il cui atto costitutivo, alla stregua del timbro postale che vi figuravaapposto, era munito di data -10.4.2013 - certa anteriore al fallimento. Esponeva che la ragione di credito corrispondente al saldo passivo del conto corrente n. 14/9288 era altresì garantita dapegno, avente parimenti ad oggetto obbligazioni emesseda essa banca, il cui atto costitutivo alla stregua del timbro postale che vi figurava apposto, era munito di data -8.8.2016 - certa anteriore al fallimento.Chiedeva l’ammissione al passivo in chiro grafo per l’importo di euro 22.299,22 e con la prelazione pignoratizia per la somma di euro 9.223,10, corrispondente al saldo passivo del conto corrente n. 14/9288, e per la somma di euro 11.000,00,per il residuo debito traente titolo dal mutuo. 2.Il g.d. rigettava integralmente la domanda . Evidenziava che la pretesa azionata si riferiva ad un soggetto terzo ed a rapporti per i quali non era stata documentata alcuna contestazione. 3.La “ [OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione allo stato passivo. Dava atto che nelle more, con telegramma del 22.6.2017,aveva revocato gli affidamenti accordati alla “Alma” e domandato ad “Alma” la restituzione del capitale mutuato(cfr. ricorso, pag. 5). Dava atto che i titoli costituiti in pegno erano scaduti in data 2.4.2017. Chiedeva quindi farsi luogo alla compensazione legale o giudiziale tra il proprio debito verso il fallito alla corresponsione del controvalore pecuniario dei titoli costituiti in pegno ed il proprio credito verso il fallito nascente dalla revoca degli affidamenti accordati ad “Alma”(cfr. ricorso, pag. 5). Chiedeva in subordine farsi luogo all’ammissione al passivo con prelazione pignoratizia per l’importo di euro 6.053,29, corrispondente al residuo dovuto in forza del mutuo stipulato in data11.4.2013, e per l’importo di euro 14.624,37, quale saldo passivo del conto corrente n. 14/9288 assistito da apertura di credito(cfr. ricorso, pag. 5). 3.1.Resisteva il curator e del fallimento. Eccepiva in primo luogo l’inammissibilità dell’invocata compensazione, in quanto istanza del tutto nuova rispetto al tenore della domanda esperita con il ricorso exart. 93 l.fall.Eccepiva in secondo luogo la revocabilità exart. 67, 1° co., n. 3, l.fall. delle garanzie pignoratizie, in quanto costituite in data 8.8.2016, all’esito dello scorporo in due distinte garanzie, da euro 9.000,00 e da euro 11.000,00, dell’originaria garanzia pignoratizia di euro 20.000,00. 4. Con decreto n. 7806 del 19.9.2017 il Tribunale di Pordenone rigettava l’opposizionee condannava l’opponente alle spese. Reputava, il tribunale, in accoglimento della pregiudiziale eccezione del curatore, che la domanda di compensazione era del tutto nuova, siccome estranea al complesso delle domande inizialmente formulate con il ricorso ex art. 93 l.fall. Reputava segnatamente al riguardo che non aveva valenza l’addotto mutamento della situazione fattuale, siccome i titoli obbligazionari, il cui controvalore era stato invocato ai fini della compensazione, erano venuti a scadenza in data 2.4.2017, ossiain epoca antecedente alla proposizione, in data 4.5.2017,della domanda di ammissione al passivo. Reputavaaltresì il tribunale c he la domanda subordinata risultava di difficile comprensione,siccome in sede di domanda ex art. 93 l.fall. il credito era stato inspiegabilmente duplicato. Reputava in ogni caso che era fondata l’eccezione revocatoria sollevata dal curatore, senz’altro idonea a paralizzare la pretesa subordinata. 5. Avverso tale dec reto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese. 6.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronunciain relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che aveva sì inizialmente duplicato il suo credito, considerandolo e come credito chirografario e come credito assistito da prelazione pignoratizia. E nondimeno deduce che, sebbeneabbia dato prova e dell’ an e del quantum della sua pretesa, il tribunale ha deltutto omesso di pronunciarsi pur con una statuizione di segno negativo. 8.Il primo motivo di ricorso va respinto . 9.Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308). 10.In questi termini il prefigurato vizio “di attività” per nulla si configura. Il tribunale, alla stregua dei rilievi dapprima enunciati, ha evidentemente statuito in termini in negabilmente negativi in ordine alla pretesa creditoria azionata in sede concorsuale. Cosicché è del tutto ingiustificata la censura veicolata dal mezzo in disamina. 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 183cod. proc.civ.; di conseguenza la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 l.fall. e degli artt. 1853 e 1243, 1° co., cod. civ. Deduce che ha errato il tribunale a ravvisare una non consentita mutatio libelli, assumendo che “da una istanza di ammissione al passivo per circa 40 mila euro si è passati in sede di gravame ad una insinuazione chiesta per 400 euro appena” (così decreto impugnato, pag. 3). Deduce invero che nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. ha sì erroneamente duplicato il suo complessivo credito di euro 22.299,22 e tuttavia “è sbagliato (…) invocare un’inesistente mutatio libelli” (così ricorso, pag. 9). Deduce al contempo che, allorché ebbe a proporre la domanda ex art. 93 l.fall., non aveva possibilità di invocare la compensazione, siccome il suo credito nei confronti della “Alma” s.a.s. non era né liquido néesigibile e dunque siccome non era né liquido né esigibile neppure il suo credito nei confronti dell’accomandatario e garante già fallito in proprio (cfr.ricorso, pag. 10). 12.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto . 13. Propriamente il mezzo di impugnazio ne in disamina non censura in maniera specifica e puntuale l’affermazione del tribunale in punto di novità della domanda di compensazione, domanda che l’istituto di credito ricorrente ha sostanzialmente ammesso di averformulato unicamente con l’opposizione ex art. 98 l.fall., sì che la stessa istanza era del tutto estranea al perimetro e del titolo e dell’oggetto della domanda exart. 93 l.fall. (“in effetti, al momento della domanda di insinuazione al passivo, la banca non poteva proprio eccepire la compensazione (…)”: così ricorso, pag. 10. Cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui,in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952). In verità con il motivo in esame la “[OSCURATO:PERSONA]” censura delle affermazioni indiscutibilmente operate dal tribunalead abundantiam. Cosicchésoccorre l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, i n sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza suldispositivo della decisione (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380; Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635). 14.Ovviamente va ribadita l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell’opponentenuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all’art. 183, 6° co., cod. proc. civ. è consentita la “ mutatio ” di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda,petitum e causa petendi , sempre che essa, così modificata, risulti comunqueconnessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass.24.2.2022, n. 6279). 15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, 1° co., n. 3, l.fall. e dell’art. 67, 2° co., l.fall. Deduce che il pegno a garanzia della ragione di credito traente titolo dal mutuo risale, alla stregua della data certa del relativo atto costitutivo , al 10.4.2013, cosicché la medesima garanzia reale, in quanto risalente a tre anni e dieci mesi prima del dì –16.2.2017 - della dichiarazione di falliment o di [OSCURATO:PERSONA], fuoriesce dalla proiezione annuale del n. 3 del 1° co. dell’art. 67 l.fall. Deduce che l’apertura di credito sul conto corrente n. 14/9288 è stata accordata in data 8.8.2016, cosicché la garanzia reale che l’assiste, in quanto risalente al 4.8.2016, deve reputarsi contestuale all’insorgere del credito e quindi insuscettibile di revocatoria, propriamenteai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall., siccome insorta antecedentemente al semestre precedente il dì – 16.2.2017 –della dichiarazione di fallimento. 16.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto . 17.Non si configura l’ “error in iudicando”, sub specie di falsa applicazione, di erronea sussunzione, che con il mezzo in disamina si è inteso denunciare. Per un verso, rileva la data – 8.8.2016 – in cui si ebbe a scorporare , cioè a pattuire ex novo, la pregressa garanzia pignoratizia avente ad oggetto titoli obbligazionari emessi dall’istituto di credito opponente, mercè destinazione di titoli per il valore di euro 11.000,00 a garanzia del credito restitutorio correlantesi al mutuo siglato in data 11.4.2013 e mercé destinazione di titoli per il valore di euro9.000,00 a garanzia del credito restitutorio correlantesi al saldo passivo del conto corrente n. 14/9288. Del resto, depongono in tal senso le stesse prospettazioni della ricorrente, seppur veicolate dal secondo mezzo di impugnazione. Nel corpo del secondo mezzo,infatti, si legge che nell’inziale domanda ex art.93 l.fall. la “Friulovest”, a garanzia dell’esposizione di cui al conto corrente n. 14/9288 “richiamava l’atto di costituzione di pegno 4 agosto 2016”(cfr. ricorso, pag. 8). Esi legge poi che nell’inziale domanda ex art. 93 l.fall. la “Friulovest”, a garanzia dell’esposizione di cui al mutuo richiamava,sì, l’atto di costituzione di pegno del 10 aprile 2013, ma dava atto che il pegno era stato “ridotto con atto integrativo 5 agosto 2016 a euro 11.000,00”(cfr. ricorso, pag. 9). Per altro verso, non rileva la data –8.8.2016 – in cui ebbe ad essere siglata l’apertura di credito, siccome siffatta pattuizione si è innestata sul conto corrente di corrispondenza già operativo. In tal guisa, indubitabilmente la data dello “scorporo” della pregressa garanzia, ovvero della sua pattuita ex novo proiezione operativa, vale a connotarla comegaranzia per debiti preesistenti – dunque non contestuale – al dì della sua pattuizionenon ancora scaduti ( ex novo . I n ordine al profilo della “non ancora intervenuta scadenza”, cfr.ricorso, pag. 10, circa la non esigibilità del credito al dì della domanda ex art. 93 l.fall.). Ineccepibile è perciòil riferimento al n. 3 del 1° co. dell’art. 67 l.fa ll. 18.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis,