CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. ssa Irene AMBROSI Consiglier a A d. 18 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24275 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24275del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73E08 H50lO) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]- UFF. [OSCURATO:PERSONA]- VERNO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] -UFF. [OSCURATO:PERSONA]- VERNO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] - UFF. [OSCURATO:PERSONA]- VERNO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore Ric. n. 24275/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- VERNO (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5172/2021, pubblicatain data 24 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], nonché degli altri enti pubblici indicati in epigrafe, contestando i crediti iscritti a ruolo da questi ultimi (aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da infra- zioni al codice della strada), oggetto di cartelle di pagamento a suo dire mai validamente notificate. La domanda è stata dichiarata inammissibiledal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma,in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, sia in rela- zione alla notificazione dei verbali di accertamento delle infra- zioni amministrative, sia in relazione alla notificazione delle car- telle di pagamento, mentre ha accolto l’opposizione, in rela- zione alla dedotta prescrizione, con riguardo a solo alcuni dei crediti portati dalle cartelle di pagamento contestate. Ricorre il Calì, sulla base di quattromotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sedegli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ric. n. 24275/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.I motivi del ricorso hanno ad oggetto il merito della decisione impugnata, in relazione alla ritenuta tardività dell’opposizione cd. “recuperatoria” avverso le sanzioni amministrative (per l’omessa notificazione dei relativi verbali di accertamento) e di quella, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., relativa alla validità della notificazione della cartella di pagamento, nonché in relazione al rigetto nel merito della domanda volta a far valere la prescrizione di alcuni dei crediti portati dalle cartelle di pagamento (qualificata come op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.). Non occorre dar conto dello specifico contenuto di detti motivi di ricorso, in quanto risultano in realtà assorbenti di ogni altra questione le considerazioni che seguono. Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de- rivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine Ric. n. 24275/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nella specie, non vi sono dubbi (emerge chiaramente sia dal ricorso che dalla stessa sentenza impugnata) che il ricorrente abbia contestato crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle di pagamento, a distanza di anni dalla emissione di queste ultime, in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione Ric. n. 24275/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo, tra l’altro, che le predette cartelle non gli sarebbero mai state validamente notificate. Non risulta peraltro allegata in modo specifico (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella presente fattispecie. Va quindi rilevato il difetto di interesse ad agire, come confor- mato dalla disciplina normativa sopravvenuta, in relazione all’oggetto delle domande proposte, rigettate in sede di merito e coltivate nella presente sede, cioè quelle aventi ad oggetto i crediti ritenuti non prescritti (essendosi invece formato il giudi- cato interno sull’accoglimento dell’opposizione, in relazione ai crediti per i quali è stata dichiarata la prescrizione, in mancanza di impugnazione), il che impone di cassare senza rinvio la de- cisione impugnata (con conseguente caducazione di ogni ulte- riore decisione di merito emessa nel corso del giudizio), in re- lazione a tali domande, dovendosi rilevare e dichiarare che per quanto riguarda le stesse, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., il processo non può essere proseguito per difetto di in- teresse. È opportuno precisare che –con riguardo ai crediti per i quali è stata esclusa la prescrizione e alle relative domande, diversa- mente da quelle relative ai crediti per i quali l’opposizione è stata accolta e non vi è stata alcuna impugnazione delle parti soccombenti – il rilievo del difetto di interesse ad agire, come conformato dalla disciplina normativa sopravvenuta, non può ritenersi impedito da alcun giudicato interno. In primo luogo, non vi è in proposito alcuna espressa statui- zione nella sentenza impugnata nella presente sede: ed è ap- pena il caso di precisare che di certo non potrebbe ritenersi idoneo a configurare una siffatta statuizione il passaggio della motivazione della sentenza stessa (cfr. pag. 7, primi 11 righi) Ric. n. 24275/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 in cui il tribunale si limita in realtà a sancire l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda del Calì sull’assunto che lo stesso avrebbe «azionato un ricorso anziché un atto di citazione in opposizione ad esecuzione» (come espressamente emerge dallo stesso ricorso: cfr. pag. 3), rilevando che l’oggetto dell’opposizione non era l’estratto di ruolo in sé, ma gli atti sot- tostanti (verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada e cartelle di pagamento) e dando atto (peraltro in modo del tutto generico) della sussistenza di un contrasto interpreta- tivo nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla eventuale carenza di interesse ad agire in caso di regolare notificazione degli atti presupposti e, comunque, ai fini di una eventuale azione di accertamento negativo fondata sulla dedotta prescri- zione. Si tratta di un passaggio motivazionale del tutto generico –e, in verità, anche piuttosto ambiguo –in cui certamente manca una espressa, chiara, formale e definitiva statuizione in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire ai fini della impugna- zione degli estratti di ruolo e delle relative cartelle di paga- mento che consenta di ritenere formato sulla questione un giu- dicato esplicito non più controvertibile. Né potrebbe, d’altronde, ritenersi sussistente un giudicato “im- plicito” sulla sussistenza dell’interesse ad agire necessario ai fini della prosecuzione del presente giudizio, solo per avere il tribu- nale esaminato nel merito le domande proposte, in quanto l’av- venuta impugnazione nella presente sede della relativa deci- sione tiene aperta ogni questione, anche quelle rilevabili di uf- ficio come l’esistenza e la persistenza dell’interesse ad agire, in relazione a dette domande, quanto meno in mancanza di una espressa pronuncia sulla specifica questione relativa al predetto interesse,come conformato dalla disposizione sopravvenuta di Ric. n. 24275/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 cui all’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, che non sia stata oggetto di impugnazione. A tal fine deve anche considerarsi che la nuova formulazione del richiamato art. 12, nella specie sopravvenuta alla decisione impugnata, ha escluso espressamente la possibilità di impu- gnare, in mancanza dell’interesse qualificato corrispondente alle speciali fattispecie specificamente previste, oltre che l’estratto di ruolo, anche «la cartella di pagamento che si as- sume invalidamente notificata», che è esattamente quanto av- venuto nella specie. 2. Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.,perché il processo non può essere proseguito. Le spese dell’interogiudizio possono essere integralmente com- pensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in con- siderazione della normativa sopravvenuta in corso di causa. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza im- pugnata,ai s