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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15330/2026

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iestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermatoil provvedimento del 2 agosto 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stessoTribunale ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelarepersonale della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di tentatoomicidio in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, cui sferrava un fendente all’addome medianteun coltello con lama di larghezza tra i 2 e i 4 centimetri, cagionandole una ferita penetrantegiudicata guaribile in 30 giorni, fatto commesso a [OSCURATO:PERSONA] l’8 giugno 2025.

La vicenda giunta al controllo di legittimità trae origine dall’accoltellamento subito daXXXXXXXXXXXXXXXX, presso la cui abitazione alle 00.40 dell’8 giugno 2025 le forzedell’ordine intervenivano a seguito di segnalazione della stessa persona offesa:nell’occasione apprendevano dalla vittima, la quale presentava una vistosa ferita da taglioall’addome sinistro con eviscerazione di una piccola parte dell’intestino, che autore delferimento era [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un aspro confronto svoltosi sotto casa,al quale era intervenuto anche [OSCURATO:PERSONA], in compagnia della donna.La persona offesa, ricoverata in ospedale e sottoposta a intervento chirurgicod’urgenza, riportava postumi guaribili in giorni 30, mentre all’indagato, portatosi anch’eglipresso un [OSCURATO:PERSONA], venivano refertate lesioni al volto e all’orecchio sinistro, guaribiliin giorni 10.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, come descrittinell’ordinanza impugnata, sulla scorta delle risultanze investigative tratte dall’annotazione dipolizia giudiziaria redatta dagli operanti intervenuti sui luoghi, dalle dichiarazioni dellapersona offesa, dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona, dagli esitidelle operazioni di intercettazione in corso in diverso procedimento nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXX, dai referti sanitari e dalla consulenza medico legale disposta dalpubblico ministero, dai rilievi dattiloscopici eseguiti dalla polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA] de libertate ha ritenuto altresì sussistenti le esigenze cautelari connesse alpericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di recidiva, fronteggiabili unicamente con lamisura coercitiva della custodia in carcere, non essendo concedibili misure meno afflittive e,in particolare, gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico a distanza.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramitedifensore, articolando sei motivi di censura.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge, in relazione all’art. 292, comma 2ter, cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Si duole che il Tribunale non abbia valutato glielementi a discarico enucleabili dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoriprese deisistemi di sorveglianza, dalla querela sporta dall’indagato e dai file audio allegati, dalrinvenimento di un martello spezzato sul luogo dei fatti, offrendo nel provvedimentoimpugnato una motivazione illogica e contraddittoria. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Lamenta illogicità nella valutazione delledichiarazioni della persona offesa, che aveva taciuto la relazione sentimentale con l’indagatoe prestiti in denaro da questi ricevuti, l’omessa ponderazione degli esiti delle operazioni diintercettazione, una lettura contraddittoria delle videoriprese, l’omessa considerazione delrinvenimento sui luoghi del martello che la persona offesa aveva minacciato di utilizzare neicolloqui captati con l’indagato.2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto allasussistenza delle esigenze cautelari, nonché omessa motivazione in ordineall’inadeguatezza degli arresti domiciliari con il cosiddetto “braccialetto elettronico”.

Deduceche il Tribunale non ha considerato l’assenza in capo all’indagato di precedenti specifici,l’episodicità del fatto, il contegno assunto nel corso del procedimento, prospettandoviolazione del principio di proporzionalità.2.4 Con il quarto motivo ribadisce la violazione del principio di proporzionalità egradualità di cui all’art. 275 cod. proc. pen., eccependo la nullità dell’ordinanza per assenzadi motivazione quanto all’applicazione del “braccialetto elettronico”, nonché per difettodell’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela.2.5 Con il quinto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo alla contravvenzione diporto abusivo di arma bianca ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in ragionedell’omesso ritrovamento del coltello, dell’assenza di immagini e testimonianze checonsentano di ascriverne all’indagato la disponibilità.2.6 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa e all’omessaderubricazione del tentato omicidio in lesione personale.

3. Con memoria del 15 gennaio 2026, depositata in replica della requisitoria scritta delProcuratore generale, il difensore del ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, di cuirimarca l’ammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

I primi due motivi di censura, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi, sono manifestamente infondati.Il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di elementi a discarico enucleabili dalleintercettazioni telefoniche, dalle videoriprese dei sistemi di sorveglianza, dalla querela sportae dai file audio allegati, dal rinvenimento di un martello spezzato sul luogo dei fatti,censurando la valutazione di attendibilità della persona offesa.

Le doglianze sono ripetitive di motivi di censura articolati con la richiesta di riesame,espressamente affrontati dal Tribunale e disattesi con argomentazioni logiche e lineari.È opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato,con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Nei termini esposti la gravità indiziaria è motivata in modo adeguato dai giudici delriesame, senza che possa profilarsi la violazione di alcuna regola di valutazione.

Il Tribunale ha ritenuto attendibile la narrazione della persona offesa che individuanell’accoltellamento l’epilogo di una sequela di contegni molesti tenuti dall’indagato tra il 7 el’8 giugno 2025: XXXXXX transitava nelle vicinanze dell’abitazione della donna intorno alle18.00 e alle 20.00 del 7 giugno, apostrofandola con epiteti offensivi, per poi presentarsinuovamente sotto casa a tarda sera in stato di ubriachezza, minacciandola; tale contegnoaccendeva un diverbio, nel corso del quale la persona offesa era raggiunta all’addome da unfendente.Siffatta prospettazione, come rimarcato nel provvedimento impugnato, è corroboratadalle immagini delle telecamere che hanno registrato gli accadimenti della serata: i ripetutitransiti dell’autovettura in uso all’indagato alle ore 18.37, alle ore 20.42, alle ore 00.25; lapresenza alle ore 00.26, all’esterno dello stabile ove abitava la donna, del XXXXXX,immortalato mentre sferrava un calcio al portone; un breve accesso dell’uomo all’internodello stabile seguito da un’animata discussione sulla via pubblica, durante la quale l’indagatocercava di raggiungere più volte, benché XXXXXXXXX si frapponesse, la persona offesa,che ad un tratto si allontanava in posizione piegata e scomposta, tenendo una mano sul latosinistro dell’addome; la successiva colluttazione fisica tra XXXXXX e XXXXXXXXX,preceduta dalla rivendicazione del possesso di una pistola, registrata dall’impianto divideosorveglianza, esternata dall’indagato preoccupato che XXXXXXXXXXXXXXXX potessechiamare le forze dell’ordine.

L’ordinanza dà atto che ulteriore conforto al narrato della persona offesa è offerto dalleoperazioni d’intercettazione in corso sull’utenza in uso all’indagato, che hanno registratoripetuti contatti contrassegnati dall’esasperazione della donna per i contegni tenuti dalXXXXXX, da minacce e offese reciproche, tra cui la minaccia di morte proferita dall’uomoalle 21.14, allorquando rappresentava all’interlocutrice che era in procinto di raggiugere lasua abitazione per ucciderla.Il Tribunale, confrontandosi con le deduzioni difensive, ha osservato che, sebbene lapersona offesa avesse ridimensionato la probabile relazione sentimentale con l’aggressore ele offese a lui rivolte nel corso delle telefonate, alcun intento calunnioso era ravvisabileriguardo alla ricostruzione del tentato omicidio: già nei mesi precedenti la vittima era statadestinataria di aggressioni fisiche che l’avevano indotta a sollecitare l’intervento della polizia;la versione di XXXXXXXXXXXXXXXX, con costanza ribadita in più contributi dichiarativi resinel corso del procedimento, riceveva determinante conforto dalle immagini dei sistemi divideosorveglianza.Quanto al martello sequestrato sui luoghi, separato in due parti (il manico in legno e latesta di ferro), utilizzato dalla persona offesa per difendersi, l’ordinanza evidenzia chel’arnese, rinvenuto intonso dalle forze dell’ordine, non risulta sia stato in concreto impiegatoper offendere, mentre l’utilizzo del coltello in danno della vittima è comprovato dagli esitidella consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero, che ha appurato come laferita riportata dalla XXXXXXXXX fosse stata causata da uno strumento da punta e tagliocon lama della larghezza tra 2 e 4 cm.

Correttamente, nell’ambito di una struttura razionale della motivazione, il giudice dimerito ha valorizzato il timore dell’indagato per un intervento delle forze dell’ordine e lacollegata evocazione, a scopo intimidatorio, del possesso di una pistola, inspiegabili ovequesti si ritenesse vittima di un’aggressione.

Il ricorrente insiste nel rimarcare pregresse provocazioni e l’aggressione subita, ma èincontestato che era stata la sua iniziativa, consistita nel presentarsi presso l’abitazione dellapersona offesa con intenti bellicosi, a scatenare la serie causale che conducevaall’accoltellamento.Lo stesso ricorrente, del resto, pur negando la disponibilità di un coltello, alcunaspiegazione fornisce sull’eziologia della ferita penetrante da taglio all’addome riportata dallapersona offesa la quale, in coincidenza del contrasto, era ripresa dalle telecamere nell’atto incui rientrava nello stabile piegata, tenendo la mano sul fianco sinistro.

3. Infondati risultano il terzo e il quarto motivo di ricorso.L'ordinanza ha incentrato il giudizio di attualità e concretezza del pericolo direiterazione criminosa sulle modalità e sulla gravità del fatto, sui comportamenti minacciosi eviolenti dell’indagato verso la persona offesa, tenuti anche nei mesi precedenti, sull’assenzadi resipiscenza, sulle condanne riportate dal ricorrente per violenza sessuale e violenzasessuale di gruppo, oltre che per reati in materia di stupefacenti, sintomatiche di unapersonalità proclive a delinquere e insensibile al rispetto della dignità e dell’incolumità altrui.Ha evocato un concorrente pericolo di inquinamento probatorio in ragione dell’omessorinvenimento dell’arma, nonché della personalità violenta e sopraffattrice dell’indagato, conconseguente rischio che questi si adoperi per incidere sulla genuinità del narrato dellavittima.Sulla descritta personalità dell’indagato e sul coacervo di dati fattuali valutati ai fini delgiudizio di attualità e concretezza cautelare, i giudici del riesame hanno fondato unaprognosi negativa in ordine alla capacità di attenersi alle prescrizioni accedenti a una misurameno afflittiva della custodia in carcere e, in particolare, agli arresti domiciliari, rimarcando ilconcreto rischio di ulteriori e più gravi conseguenze per la persona offesa.Si è in presenza di valutazioni sorrette da adeguata motivazione, immune da vizi logicie giuridici, come tali incensurabili in sede di legittimità.Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari acontenere i ritenuti pericula, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituiscepronuncia implicita sull'inopportunità dell’impiego di uno degli strumenti elettronici di controlloa distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019,Marsili, Rv. 277762 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che deve ritenersi assoltol'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando siesclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dalcontrollo elettronico; conformi già Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786– 01;Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 – 01, nonché, in tempi piùrecenti,Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 - 01).Inammissibile è la doglianza, inserita nel medesimo motivo di ricorso, in ordine al difettodell’autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze di cautela,trattandosi di censura manifestamente infondata e comunque non prospettabile avverso ladecisione del tribunale del riesame, in ossequio al principio secondo cui «l'ordinanzacautelare adottata dal tr ibunale del riesame non richiede, a pena di null i tà,l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quantotale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla soladecisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendofunzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta el'organo giudicante» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta,Rv. 280603 – 01, la quale in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenticautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valereunicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)4.

Il quinto motivo, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardo allacontravvenzione di porto abusivo di arma bianca ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n.110, non è consentito per l’evidente constatazione che la fattispecie non costituisce titolocautelare.La doglianza è in ogni caso meramente ripetitiva delle deduzioni articolate coi primi duemotivi di ricorso, quanto all’assenza di elementi dimostrativi della disponibilità di un coltello incapo all’indagato.5.

Aspecifico risulta il sesto motivo di ricorso, incentrato su una generica invocazionedella scriminante della legittima difesa, all’evidenza non concedibile a chi abbia causato colsuo contegno il contrasto da cui è scaturito l’evento lesivo, nonché della derubricazione deltentato omicidio in lesione personale, questione non sottoposta al giudice del gravamecautelare e comunque non supportata da alcuna puntuale deduzione in ordine all’inidoneitàdell’azione a determinare l’evento letale e all’elemento soggettivo del reato.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermatoil provvedimento del 2 agosto 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stessoTribunale ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelarepersonale della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di tentatoomicidio in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, cui sferrava un fendente all’addome medianteun coltello con lama di larghezza tra i 2 e i 4 centimetri, cagionandole una ferita penetrantegiudicata guaribile in 30 giorni, fatto commesso a [OSCURATO:PERSONA] l’8 giugno 2025. La vicenda giunta al controllo di legittimità trae origine dall’accoltellamento subito daXXXXXXXXXXXXXXXX, presso la cui abitazione alle 00.40 dell’8 giugno 2025 le forzedell’ordine intervenivano a seguito di segnalazione della stessa persona offesa:nell’occasione apprendevano dalla vittima, la quale presentava una vistosa ferita da taglioall’addome sinistro con eviscerazione di una piccola parte dell’intestino, che autore delferimento era [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un aspro confronto svoltosi sotto casa,al quale era intervenuto anche [OSCURATO:PERSONA], in compagnia della donna.La persona offesa, ricoverata in ospedale e sottoposta a intervento chirurgicod’urgenza, riportava postumi guaribili in giorni 30, mentre all’indagato, portatosi anch’eglipresso un [OSCURATO:PERSONA], venivano refertate lesioni al volto e all’orecchio sinistro, guaribiliin giorni 10.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, come descrittinell’ordinanza impugnata, sulla scorta delle risultanze investigative tratte dall’annotazione dipolizia giudiziaria redatta dagli operanti intervenuti sui luoghi, dalle dichiarazioni dellapersona offesa, dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona, dagli esitidelle operazioni di intercettazione in corso in diverso procedimento nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXX, dai referti sanitari e dalla consulenza medico legale disposta dalpubblico ministero, dai rilievi dattiloscopici eseguiti dalla polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA] de libertate ha ritenuto altresì sussistenti le esigenze cautelari connesse alpericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di recidiva, fronteggiabili unicamente con lamisura coercitiva della custodia in carcere, non essendo concedibili misure meno afflittive e,in particolare, gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico a distanza.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramitedifensore, articolando sei motivi di censura.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge, in relazione all’art. 292, comma 2ter, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Si duole che il Tribunale non abbia valutato glielementi a discarico enucleabili dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoriprese deisistemi di sorveglianza, dalla querela sporta dall’indagato e dai file audio allegati, dalrinvenimento di un martello spezzato sul luogo dei fatti, offrendo nel provvedimentoimpugnato una motivazione illogica e contraddittoria. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta illogicità nella valutazione delledichiarazioni della persona offesa, che aveva taciuto la relazione sentimentale con l’indagatoe prestiti in denaro da questi ricevuti, l’omessa ponderazione degli esiti delle operazioni diintercettazione, una lettura contraddittoria delle videoriprese, l’omessa considerazione delrinvenimento sui luoghi del martello che la persona offesa aveva minacciato di utilizzare neicolloqui captati con l’indagato.2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto allasussistenza delle esigenze cautelari, nonché omessa motivazione in ordineall’inadeguatezza degli arresti domiciliari con il cosiddetto “braccialetto elettronico”. Deduceche il Tribunale non ha considerato l’assenza in capo all’indagato di precedenti specifici,l’episodicità del fatto, il contegno assunto nel corso del procedimento, prospettandoviolazione del principio di proporzionalità.2.4 Con il quarto motivo ribadisce la violazione del principio di proporzionalità egradualità di cui all’art. 275 cod. proc. pen., eccependo la nullità dell’ordinanza per assenzadi motivazione quanto all’applicazione del “braccialetto elettronico”, nonché per difettodell’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela.2.5 Con il quinto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo alla contravvenzione diporto abusivo di arma bianca ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in ragionedell’omesso ritrovamento del coltello, dell’assenza di immagini e testimonianze checonsentano di ascriverne all’indagato la disponibilità.2.6 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa e all’omessaderubricazione del tentato omicidio in lesione personale. 3. Con memoria del 15 gennaio 2026, depositata in replica della requisitoria scritta delProcuratore generale, il difensore del ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, di cuirimarca l’ammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. I primi due motivi di censura, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi, sono manifestamente infondati.Il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di elementi a discarico enucleabili dalleintercettazioni telefoniche, dalle videoriprese dei sistemi di sorveglianza, dalla querela sportae dai file audio allegati, dal rinvenimento di un martello spezzato sul luogo dei fatti,censurando la valutazione di attendibilità della persona offesa. Le doglianze sono ripetitive di motivi di censura articolati con la richiesta di riesame,espressamente affrontati dal Tribunale e disattesi con argomentazioni logiche e lineari.È opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato,con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Nei termini esposti la gravità indiziaria è motivata in modo adeguato dai giudici delriesame, senza che possa profilarsi la violazione di alcuna regola di valutazione. Il Tribunale ha ritenuto attendibile la narrazione della persona offesa che individuanell’accoltellamento l’epilogo di una sequela di contegni molesti tenuti dall’indagato tra il 7 el’8 giugno 2025: XXXXXX transitava nelle vicinanze dell’abitazione della donna intorno alle18.00 e alle 20.00 del 7 giugno, apostrofandola con epiteti offensivi, per poi presentarsinuovamente sotto casa a tarda sera in stato di ubriachezza, minacciandola; tale contegnoaccendeva un diverbio, nel corso del quale la persona offesa era raggiunta all’addome da unfendente.Siffatta prospettazione, come rimarcato nel provvedimento impugnato, è corroboratadalle immagini delle telecamere che hanno registrato gli accadimenti della serata: i ripetutitransiti dell’autovettura in uso all’indagato alle ore 18.37, alle ore 20.42, alle ore 00.25; lapresenza alle ore 00.26, all’esterno dello stabile ove abitava la donna, del XXXXXX,immortalato mentre sferrava un calcio al portone; un breve accesso dell’uomo all’internodello stabile seguito da un’animata discussione sulla via pubblica, durante la quale l’indagatocercava di raggiungere più volte, benché XXXXXXXXX si frapponesse, la persona offesa,che ad un tratto si allontanava in posizione piegata e scomposta, tenendo una mano sul latosinistro dell’addome; la successiva colluttazione fisica tra XXXXXX e XXXXXXXXX,preceduta dalla rivendicazione del possesso di una pistola, registrata dall’impianto divideosorveglianza, esternata dall’indagato preoccupato che XXXXXXXXXXXXXXXX potessechiamare le forze dell’ordine. L’ordinanza dà atto che ulteriore conforto al narrato della persona offesa è offerto dalleoperazioni d’intercettazione in corso sull’utenza in uso all’indagato, che hanno registratoripetuti contatti contrassegnati dall’esasperazione della donna per i contegni tenuti dalXXXXXX, da minacce e offese reciproche, tra cui la minaccia di morte proferita dall’uomoalle 21.14, allorquando rappresentava all’interlocutrice che era in procinto di raggiugere lasua abitazione per ucciderla.Il Tribunale, confrontandosi con le deduzioni difensive, ha osservato che, sebbene lapersona offesa avesse ridimensionato la probabile relazione sentimentale con l’aggressore ele offese a lui rivolte nel corso delle telefonate, alcun intento calunnioso era ravvisabileriguardo alla ricostruzione del tentato omicidio: già nei mesi precedenti la vittima era statadestinataria di aggressioni fisiche che l’avevano indotta a sollecitare l’intervento della polizia;la versione di XXXXXXXXXXXXXXXX, con costanza ribadita in più contributi dichiarativi resinel corso del procedimento, riceveva determinante conforto dalle immagini dei sistemi divideosorveglianza.Quanto al martello sequestrato sui luoghi, separato in due parti (il manico in legno e latesta di ferro), utilizzato dalla persona offesa per difendersi, l’ordinanza evidenzia chel’arnese, rinvenuto intonso dalle forze dell’ordine, non risulta sia stato in concreto impiegatoper offendere, mentre l’utilizzo del coltello in danno della vittima è comprovato dagli esitidella consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero, che ha appurato come laferita riportata dalla XXXXXXXXX fosse stata causata da uno strumento da punta e tagliocon lama della larghezza tra 2 e 4 cm. Correttamente, nell’ambito di una struttura razionale della motivazione, il giudice dimerito ha valorizzato il timore dell’indagato per un intervento delle forze dell’ordine e lacollegata evocazione, a scopo intimidatorio, del possesso di una pistola, inspiegabili ovequesti si ritenesse vittima di un’aggressione. Il ricorrente insiste nel rimarcare pregresse provocazioni e l’aggressione subita, ma èincontestato che era stata la sua iniziativa, consistita nel presentarsi presso l’abitazione dellapersona offesa con intenti bellicosi, a scatenare la serie causale che conducevaall’accoltellamento.Lo stesso ricorrente, del resto, pur negando la disponibilità di un coltello, alcunaspiegazione fornisce sull’eziologia della ferita penetrante da taglio all’addome riportata dallapersona offesa la quale, in coincidenza del contrasto, era ripresa dalle telecamere nell’atto incui rientrava nello stabile piegata, tenendo la mano sul fianco sinistro. 3. Infondati risultano il terzo e il quarto motivo di ricorso.L'ordinanza ha incentrato il giudizio di attualità e concretezza del pericolo direiterazione criminosa sulle modalità e sulla gravità del fatto, sui comportamenti minacciosi eviolenti dell’indagato verso la persona offesa, tenuti anche nei mesi precedenti, sull’assenzadi resipiscenza, sulle condanne riportate dal ricorrente per violenza sessuale e violenzasessuale di gruppo, oltre che per reati in materia di stupefacenti, sintomatiche di unapersonalità proclive a delinquere e insensibile al rispetto della dignità e dell’incolumità altrui.Ha evocato un concorrente pericolo di inquinamento probatorio in ragione dell’omessorinvenimento dell’arma, nonché della personalità violenta e sopraffattrice dell’indagato, conconseguente rischio che questi si adoperi per incidere sulla genuinità del narrato dellavittima.Sulla descritta personalità dell’indagato e sul coacervo di dati fattuali valutati ai fini delgiudizio di attualità e concretezza cautelare, i giudici del riesame hanno fondato unaprognosi negativa in ordine alla capacità di attenersi alle prescrizioni accedenti a una misurameno afflittiva della custodia in carcere e, in particolare, agli arresti domiciliari, rimarcando ilconcreto rischio di ulteriori e più gravi conseguenze per la persona offesa.Si è in presenza di valutazioni sorrette da adeguata motivazione, immune da vizi logicie giuridici, come tali incensurabili in sede di legittimità.Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari acontenere i ritenuti pericula, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituiscepronuncia implicita sull'inopportunità dell’impiego di uno degli strumenti elettronici di controlloa distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019,Marsili, Rv. 277762 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che deve ritenersi assoltol'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando siesclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dalcontrollo elettronico; conformi già Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786– 01;Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 – 01, nonché, in tempi piùrecenti,Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 - 01).Inammissibile è la doglianza, inserita nel medesimo motivo di ricorso, in ordine al difettodell’autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze di cautela,trattandosi di censura manifestamente infondata e comunque non prospettabile avverso ladecisione del tribunale del riesame, in ossequio al principio secondo cui «l'ordinanzacautelare adottata dal tr ibunale del riesame non richiede, a pena di null i tà,l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quantotale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla soladecisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendofunzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta el'organo giudicante» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta,Rv. 280603 – 01, la quale in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenticautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valereunicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)4. Il quinto motivo, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardo allacontravvenzione di porto abusivo di arma bianca ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n.110, non è consentito per l’evidente constatazione che la fattispecie non costituisce titolocautelare.La doglianza è in ogni caso meramente ripetitiva delle deduzioni articolate coi primi duemotivi di ricorso, quanto all’assenza di elementi dimostrativi della disponibilità di un coltello incapo all’indagato.5. Aspecifico risulta il sesto motivo di ricorso, incentrato su una generica invocazionedella scriminante della legittima difesa, all’evidenza non concedibile a chi abbia causato colsuo contegno il contrasto da cui è scaturito l’evento lesivo, nonché della derubricazione deltentato omicidio in lesione personale, questione non sottoposta al giudice del gravamecautelare e comunque non supportata da alcuna puntuale deduzione in ordine all’inidoneitàdell’azione a determinare l’evento letale e all’elemento soggettivo del reato. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 15330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris