CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n umero 12425del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo –controricorrente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DIROMA emessa i l 18 maggio 202 3 nel procedimento civile iscritto al n. 41737/2020del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12425/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 7 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei danni patiti per la diffamazione del proprio onore e reputazione perpetrata dal Germani mediante espressioni riportate in post su social network ed in un libro (intitolato “[OSCURATO:PERSONA]”) edito dalla convenuta; con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Roma, sul rilievo della avvenuta costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale promossoinnanzi il medesimo ufficio giudiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione in relazione agli stessi fatti oggetto di domanda di ristoro, ha dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 75 del codice di procedura penale,il giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni; avverso detto provvedimento propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi , cui resist ono, con distinte memorie,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoriaillustrativa; Considerato che è superflua l’esposizione dei motivi dedotti da parte ricorrente a suffragio del proposto regolamento di competenza; esso è infatti inammissibile, dacchédiretto avverso un’ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata ai sensi dell’art. 75 cod. proc. pen.; costituisce affermazione reiterata nella giurisprudenza di legittimità quella per cui il trasferimento dell’azione civile nel processo penaledi cui all’art. 75 cod. proc. pen. determina una vicenda estintiva del r.g. n. 12425/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto di detta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento(così, sulle orme di Cass., Sez. U, 05/04/2013, n. 8353, cfr. Cass. 05/07/2022, n. 21284; Cass. 10/11/2021, n. 33214; Cass.18/07/2013, n. 17639; inprecedenza, Cass. 16/05/2012, n. 7633); a tale orientamento vadata continuità, pur con le puntualizzazioni seguenticirca le premesse sistematiche ed i riverberi operativi; occorre, a tal fine, prendere le mosse dal concetto di litispendenza; nel lessico giuridico, detto sintagma, oltre all’accezione (suggerita dalla matrice etimologica) di attuale pendenza di una lite, designa il fenomeno per cui «una stessa causa» (secondo la formulazione dell’art. 39, primo comma, del codice di rito) - o, per meglio dire, due cause contrassegnate dall’identità degli elementi conformativi: parti, petitum e causa petendi – sia contestualmente radicata « davanti a giudici diversi» (così ancora l’art. 39, primo comma, cod. proc. civ.), locuzione da intendersi nel significato di uffici giudiziari diversi; ove si verifichi una vicenda del genere innanzi giudici ordinari del nostro Stato (per essere la litispendenza c.d. internazionale, ovvero nei rapporti tra giudice italiano e giudice straniero, regolata dall’art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218), il menzionato art. 39 stabilisce un meccanismo di coordinamento tra le identiche cause, ispirato a ragioni di economia processuale ed all’esigenza di evitare il possibile formarsi di giudicati (praticamente) contraddittori: il giudice successivamente adito provvede all’eliminazione dal mondo giuridico della controversia instaurata per seconda, dichiarando la litispendenza e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, con un’ordinanza impugnabile con regolamento di competenza exart. 42 cod. proc. civ.; r.g. n. 12425/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pur improntataad analoga ratio, differente è la disposizione dettata per l’ipotesi in cui la contestuale pendenza di cause uguali(quindi lato sensu riconducibili alla individuata nozione di litispendenza) intersechi l’àmbito giurisdizionale civile e quello penale: più specificamente , quando un’azione, già esercitata con domanda di natura civile, venga trasferita, per opzione della parte attrice, nell’alveo del processo penale intrapreso nei confronti del soggetto convenuto nel giudizio civile, imputato in quello penale; in siffatta evenienza, l’art. 75 cod. proc. civ., con norma avente natura speciale, attribuisce all’esercizio della facoltà di translatio ad opera dell’attore espressa efficacia di rinuncia agli atti del processo civile, in tal guisa tipizzando positivamente una (ulteriore rispetto a quelle previste dal codice di procedura civile) fattispecie di estinzione del processo civile; detto in altre parole, il giudice adito in sede civile - verificato che l’attore abbia, con la costituzione quale parte civile nel procedimento penale promosso a carico del soggetto ab origine civilmente convenuto, trasferito la stessa azione già spiegata - deve pronunciare la chiusura del processo civile, dichiarandone l’estinzione: così risulta vanificato il rischio di pronunce contrastanti sulla medesima domanda; orbene, alla vicenda estintiva del processo così prevista non può che applicarsi lo statuto di disciplina delineato, in linea generale, nel titolo primo, capo settimo, sezione terzo, del secondo libro del codice di procedura civile, con i necessari adattamenti legati alla peculiarità della situazione: così il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, qualificata dalla legge come rinuncia agli atti, importa la estinzione del processo civile senza necessità dell’accettazione ad opera delle altre parti costituite (Corte Cost., 23/05/2002, n. 211); non ostandovi alcuna incompatibilità, invece, il provvedimento dichiarativo dell’estinzione exart. 75 cod. proc. pen. è impugnabile con r.g. n. 12425/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il reclamo di cui all’art. 308 cod. proc. civ., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva (e, nel caso di specie, per sottoporre a controllo la valutazione sulla sussistenza della identità dell’azione esperita nei due differenti plessi giudiziari); tanto esclude la praticabilità avverso la declaratoria di estinzione del processo civile per detta causale del regolamento di competenza, rimedio impugnatorio operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile; la enunciata conclusione si pone in linea di logica coerenza con il fermo convincimento di questa Corte, espresso nella sua veste più tipica di supremo organo della nomofilachia, circa la inammissibilità del regolamento di competenza per disciplinare conflitti sulla ripartizione della potestas iudicandi tra giudice civile e giudice penale, appartenenti allo stesso ufficio o ad uffici giudiziari diversi (sull’argomento, basti il richiamo a Cass., Sez. U, 06/12/2021, n. 38596); il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile, con assorbimento dello scrutinio dei motivi sollevati; non vanno liquidate le spese del presente giudizio di legittimità n favore della resistente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attesa la tardività della scrittura difensiva (depositata il 24 luglio 2023, a fronte di un ricorso per regolamento notificato il 12 giugno 2023): pur ribadita la naturanon perentoria de l termine di cui all ’ art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., della memoria in discorso non può tenersi conto, in ragione della puntuale eccezione formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa (cfr. Cass. 05/07/2022, n. 21284; Cass. 21/12/2010, n. 25891, Cass.14/03/2018, n. 6380); il contenuto in parte innovativo della presente decisione rispetto ai pregressi indirizzi della giurisprudenza di legittimità giustifica invece la r.g. n. 12425/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrale compensazione delle spese del regolamento nei rapporti tra il ricorrente ed il resistente [OSCURATO:PERSONA]; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; tale norma si applica inveroanche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636); p. q.m. dichiara inammissibile il ricorsoper regolamento di competenza; dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pre