CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ursounitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Sassari n. 49/2019depositata il 29/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna rigettaval’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che, suavolta, aveva rigettato il ricorso del contribuente con cui questi avevaimpugnato l’avviso di accertamento ICI per l’annualità 2006 , notificatoglidal Comune di [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale gli veniva richiestoil pagamento della complessiva somma di Euro 50.570,00 considerazioneNumero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026della proprietà di un vasto comprensorio immobiliare nell’agro di Comune.2. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso incassazione, affidandosi a cinque motivi.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 7 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 (Statuto del Contribuente) e dell'art 11 comma 2 e 2bis D.Lgs. 504/1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui haritenuto assolto l’obbligo di motivazione dell’accertamento impugnato.1.1. Il motivo è infondato.1.2. In punto di fatto, occorre premettere che sia pacifico dagli atti dicausa che l’avviso contenga gli estremi identificativi dell’immobile, ilvalore adottato dall’Amministrazione per la stima del bene e ilconseguente ammontare dell’imposta.1.3. Ciò posto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte levolte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi edoggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambitodelle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto lequestioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva, attingendo il piano probatorioogni ulteriore questione circa l'idoneità, in concreto, del criterio applicatoin sede di rettifica e la correttezza del risultato estimativo raggiunto (cfr.Cass. n. 26431 del 08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018;Numero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026Cass. n. 26336 del 09/10/2024, Cass. n.26921 del 7/10/2025).1.4. Sulla scorta delle stesse asserzioni del ricorrente e dal contenutodell'avviso di accertamento debitamente prodotto, gli avvisi diaccertamento opposti rispondono ai coefficienti minimi così enucleati enon sussistono i presupposti per la richiesta cassazione - sotto questoprofilo - della sentenza impugnata, atteso che l'atto impositivo contiene gliestremi identificativi dell’immobile, il valore adottato dall’Amministrazioneper la stima del bene e il conseguente ammontare dell’imposta,richiamando le delibere comunali contenenti la determinazione dei valoriminimi delle aree edificabili.1.5. Secondo questa Corte, in tema di ICI, l'avviso di accertamento chefa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente ladeterminazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva diquella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato inquanto richiamante un atto di contenuto generale avente valorepresuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente,spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi(eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'areaedificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass., 5 luglio 2017, n.16620; Cass., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 11 agosto 2023, nn.24589 e 24554; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161). Così, anche ladelibera prevista dall'art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15 novembre1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile - al pari di tutti gli atti generalidel Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicitàlegale (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., 6 febbraio 2019, nn.3446, 3447 e 3448; Cass. 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass.17 giugno 2021, n. 17403; Cass. 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., 24gennaio 2023, n. 2140; Cass. 2 maggio 2023, n. 11449).2. Con il secondo motivo, si duole dell’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inNumero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR nonavesse esaminato le risultanze della perizia di stima del Geom. Carboniprodotta dal contribuente ai fini della determinazione del valore deicespiti.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Il ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame di elementiistruttori, ossia della perizia di parte dimessa in giudizio al fine diconfutare il valore determinato negli avvisi di accertamento, che, tuttavia,come chiarito da questa Corte, non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., qualora il fatto storico, ossia la natura e consistenza deiterreni in questione, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie. Ciò perché il fatto storico non può identificarsi con il difettosoesame di risultanze istruttorie. La giurisprudenza di questa Corte è infattiormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n.33679) nell'affermare che: il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc.civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere caratteredecisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, della violazione o falsaNumero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026applicazione degli artt. 5 e 11 comma 2 e 2 bis D.lgs. 504/1992, e dell'art.59 comma 1 lett g} D.lgs. 446/1997, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., assumendo che la CTR non abbia, nella determinazione del valoredel cespite, applicato quanto previsto dagli artt. 5 e 11 comma 2 e 2 bisD. lgs. 504/1992 in materia di criteri e metodo di valutazione delle areeedificabili pur richiamandosi in motivazione il disposto dell'art. 59 comma1 lett. g) D.lgs. 446/1997.3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.2. E’ inammissibile in quanto, il ricorrente, pur deducendoapparentemente la falsa applicazione dell’art.59 cit. -ossia della normache, in tema di potestà regolamentare in materia di imposta comunalesugli immobili (ICI), attribuisce ai Comuni la facoltà di determinareperiodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamentodel comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore noninferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati alperseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza dicontenzioso- nonché la violazione degli art. 5 e 11 del d.lgs. 504/1992,vigenti ratione temporis, -che disciplinano rispettivamente i criteri per ladeterminazione della base imponibile e i parametri per la liquidazione el’accertamento dell’imposta- mira in realtà, all’inammissibile rivalutazionedei fatti operata dal giudice di merito che, in punto determinazione deivalori dei terreni in questione ha ritenuto corretta, in applicazione dellepredette delibere e dei criteri e dei parametri di cui agli art.5 e 11 cit., lavalutazione degli stessi contenuta l’avviso di accertamento impugnato,cosi da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n.8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Cortenon è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delleprove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022,Numero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315) Con la proposizionedel ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).3.3. Il motivo è comunque anche infondato considerato che, ladeterminazione dell'imposta comunale presuppone l'accertamento dellanatura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base deglistrumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l'edificabilità, con laconseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valorevenale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto avalutare l'inclusione dell'area nel [OSCURATO:PERSONA] e neglistrumenti urbanistici adottati (cfr. Cass. n. 1465 del 23/01/2020; Cass. n.9202 del 3/4/2019; Cass. n. 27426 del 29/10/2018). Inoltre, a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma sedicesimo, deldecreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazionidalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, - che hanno fornito l'interpretazioneautentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre1992, n. 504, - l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterioNumero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale,dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel pianoregolatore generale adottato dal Comune, indipendentementedall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione distrumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n.25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7agosto 2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014, n.5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n.9510).3.4. In particolare, come recentemente ribadito da questa Corte (vediCass.2656/2026) con specifico riferimento alle delibere adottate dall'entelocale ai sensi dell’art.59 cit., esse svolgono una funzione analoga a quelladei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei"redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989 L. 27/04/1989, n. 154, edrazionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini diquotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire datimedi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005,n. 9137).3.5. Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa)e funzione (probatoria), - possono essere utilizzate anche con riferimentoad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018,n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068 Cass. civ., Sez. V, Sent., (dataud. 05/02/2015) 13/03/2015, n. 5068 ; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171;Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazioneNumero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026della base imponibile dell'imposta "ove l'amministrazione venga inpossesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desuntedai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche" (Cass., 3maggio 2019, n. 11643).3.6. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione di siffattiprincipi nel valutare i terreni oggetto di causa, in virtù della loroutilizzabilità a scopi edificatori secondo la destinazione urbanistica previstanello strumento urbanistico generale adottato dal Comune e al contemponel trarre dalle delibere adottate dal Comune, in forza dell’art.59 cit., lefonti del proprio convincimento nella determinazione della base imponibile,tenendo conto, nella determinazione del valore al mq della situazioneconcreta riguardante la vicinanza alla costa e il rispetto della normativache ne dispone l’inedificabilità nella fascia costiera nonché quellaconseguente ai ripetuti incendi.4. Con il quarto motivo il contribuente lamenta la violazione dell'art. 6D.lgs. 472/1997 e dell'art. 10 L. 212/2000 {Statuto del Contribuente) inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., assumendo l’erroneitàdell’impugnata sentenza nella parte in cui non ritenuto sussistente, ai finisanzionatori, in capo all'odierno ricorrente, la sua assoluta buona fede.4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui la CTR con accertamentoad essa riservato, ha escluso che sussistano gli elementi di incertezza,anche considerato il contezioso per le annualità pregresse anche esoprattutto sulla già nota qualificazione come edificabili dei terreni inquestione da parte dello strumento urbanistico generale adottato dalComune, attestata anche sentenze di legittimità.5. Con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.1 e 3 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per non aver rilevatola CTR, con riferimento alle aree in Comune di [OSCURATO:PERSONA],distinte in Catasto al foglio 21 mappali 31 e 33, la carenza diNumero registro generale 11490/2019Numero sezionale 4704/2026Numero di raccolta generale 18353/2026Data pubblicazione 07/06/2026legittimazione passiva dell'odierno ricorrente, così come dallo stessoeccepita in atto d'appello, e in primo grado nella memoria integrativa.5.1. Inammissibile perché il ricorrente, trattandosi di fatto allegato comeanteriore all’avviso di accertamento, non ha dedotto di averlo indicato inricorso oppure nei motivi aggiunti di cui all’art.24 del d.gs.546/1992,sicché tale fatto è rimasto al di fuori del thema decidendum.6. In definitiva, il ricorso va rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.305,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali,CNA e IVA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto dellasezione Tributaria in data 29/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]